CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZACIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto : dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 45 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 17 / 04/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21382/2020 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al nu- mero 21382 d el ruolo generale dell’anno 2020 , sollevato dal Tribunale di Cassinocon ordinanza in data 1° giugno 2020 nel giudizio iscritto al n. 671/2020R.G. del predetto ufficio giudi- ziario, vertente tra ZANNONE Luca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B14 F839M) e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Napoli e del Tribunale di Napoli quale Giudice del La- voro, come indicato nell’ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fattidi causa Nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Co- mune di Napoli e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per ottenere la dichiarazione di invalidità di alcune cartelle di Ric. n. 21382/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 pagamento recanti crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada e di due iscrizioni ipotecarie, giudizioriassunto davanti al Tribunale di Cassino a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Napoli, è stato sollevato di ufficio dal tribunale conflitto ne- gativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedi- mento emesso in data 1° giugno 2020. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed i l P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 terc.p.c.. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1.A seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Napoli, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto la contestazione della regolarità di alcune cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada di titolarità del Comune di Napoli, nonché di due iscrizioni ipote- carie effettuate dall’agente della riscossione (di cui la prima avente ad oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada e la seconda crediti previ- denziali derivanti da avviso di addebito emesso e notificato dall’INPS),la parte attrice ha riassunto il giudizio davanti al Tri- bunale di Cassino. Quest’ultimo sostiene che, in ragione della natura dei crediti fatti valere e delle contestazioni avanzate dalla parte attrice con riguardo alle cartelle di pagamento ed alle conseguenti iscrizioni ipotecarie, sussisterebbe la competenza per materia del Giudice di Pace di Napoli, con riguardo alle contestazionirelative ai cre- diti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della stradarelative, nonché la competenza per materia del Tri- bunale di Napoli, quale Giudice del Lavoro, con riguardo alle contestazionirelative ai crediti previdenziali. Ric. n. 21382/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 2.Essendo stata dedotta la competenza per materia del Giudice di Pace di Napoli e del Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, l’istanza di regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv.646814 – 01 : « la dichiarazione di incompe- tenza per valore da parte del giudice adito presuppone neces- sariamente anche l’esclusione della propria competenza per materia, con conseguente ammissibilità, sotto tale profilo, del regolamento di competenza d’ufficio; nella specie, il giudice di pace aveva declinato la propria competenza per valore in favore del tribunale e in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sollevare regolamento di competenza di ufficio per violazione delle regole sulla compe- tenza per materia»). 3.La competenza per materia, per quanto riguarda le conte- stazioni relative alle pretese aventi ad oggetto le sanzioni am- ministrative per infrazioni al codice della strada (sia quelle avanzate avverso le cartelle di pagamento, che risultano tutte ed esclusivamente formulate ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che quelle avanzate avverso l’iscrizione ipotecaria del 25 agosto 2008 e comunque per crediti della medesima natura, trattan- dosi di ordinaria azione diaccertamento negativo), spetta ef- fettivamente al giudice di pace del luogo in cui sono state ac- certate le infrazioni. Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, «in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposi- zione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad or- dinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno Ric. n. 21382/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo»(Cass., Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 –01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018, Rv. 650888 –01). Il principio appena richiamato è evidentemente da ritenersi ap- plicabile, oltre che all’ipotesi di contestazione del provvedi- mento di fermo amministrativo di veicoli, di cui all’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche con riguardo alla con- testazione dell’analoga misura dell’iscrizione ipotecaria, di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ed è inoltre valido sia in caso di opposizionevolta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione – “ opposizione c.d. recuperatoria” – sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso –“opposizione c.d. preventiva” (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 –01;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 –01). È opportuno precisare che nessuno spazio vi è, dunque, in sif- fatte ipotesi, per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art.617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia re- sterebbe sempre e comunque riservata al tribunale. Va, di conseguenza, dichiarata, in relazione alle suddette con- testazioni, la competenza per materia sulla controversia del Giudice di Pace di Napoli. 4.Per quanto riguarda le contestazioni relative ai crediti previ- denziali (derivanti da avviso di addebito emesso e notificato dall’INPS e oggetto di iscrizione ipotecaria in data 29 marzo 2018), sussiste effettivamente la competenza per materia del Tribunale di Napoli, quale Giudice del Lavoro, in quanto giudice del luogo dove ha sede l’ufficio preposto ad esaminare le Ric. n. 21382/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 relative posizioni assicurative e previdenziali, trattandosi di «competenza, per territorio e per materia, spettante –in forza del rinvio operato dall’art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro – al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente ex art. 444, comma 3, c.p.c., intendendosi per tale quello pre- posto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori» (cfr. Cass., Sez. L , Ordinanza n. 13529 del 26/05/2008, Rv. 603129 – 01; Sez. L , Ordinanza n. 3104 del 09/02/2009, Rv. 606882 –01; Sez. 6 - L , Ordinanza n. 22730 del 11/12/2012, Rv. 624651 – 01; Sez. 6 - L , Ordinanza n. 9553del 30/04/2014, Rv. 630432 – 01) . 5. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede. Nulla è a dirsi,quindi, sulle spese del presente procedi- mento. per questi motivi La Corte: - dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace di Napoli, con riguardo alle contestazioni relative alle pretese aventi ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (sia quelle avanzate avverso le cartelle di pagamento che quelle avanzate avverso l’iscrizione ipotecaria per i crediti della mede- sima natura); - dichiara la competenza per materia del Tribunale di Napoli, quale Giudice del Lavoro, con riguardo alle contestazionirelative ai crediti previdenziali - fissa termine di novanta giorni d