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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43001/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina, invocata, non si è minimamente confrontato con la motivazione della Corte di appello sul punto; Ritenuto, inoltre, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 02) e che riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta, tuttavia, affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata; Considerato che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha in modo non manifestamente illogico escluso la predetta circostanza con riferimento alle connotazioni dell'evento, in quanto l'imputato, che ha tratto dalla singola cessione un lucro non certo irrisorio (10 euro), è stato rinvenuto dagli operanti nella disponibilità di altra sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina, invocata, non si è minimamente confrontato con la motivazione della Corte di appello sul punto; Ritenuto, inoltre, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 02) e che riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta, tuttavia, affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata; Considerato che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha in modo non manifestamente illogico escluso la predetta circostanza con riferimento alle connotazioni dell'evento, in quanto l'imputato, che ha tratto dalla singola cessione un lucro non certo irrisorio (10 euro), è stato rinvenuto dagli operanti nella disponibilità di altra sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18