CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 28571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di CassazioneRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 12 maggio 2026 la Corte d’appello di Milano, adita conproposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza del 7.4.2025 con la qualeera stata applicata agli imputati una pena detentiva sostituita con il lavoro dipubblica utilità ai sensi degli artt. 53 ss. l. n. 689 del 1981, ritenuto che ai sensidell’art. 593, comma 3, cod. proc.pen. sono inappellabili le sentenze con cui éstata applicata una pena sostitutiva e che dalla lettura dell’atto di appello sidesume che é stato dedotto un vizio relativo alla legittimità della pena, hadisposto la conversione dell’atto di appello in ricorso per cassazione, disponendotrasmettersi gli atti a questa Corte.I ricorrenti, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti allecontestate aggravanti e ridotta la pena per il rito prescelto, erano staticondannati alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa per ilreato di concorso in tentato furto aggravato, pena sostituita con il lavoro dipubblica utilità.2. Con un unico motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge perl’applicazione di una pena illegale in quanto eccedente i limiti edittali.Si assume che il Tribunale ha comminato agli imputati la pena di anni uno e mesisei di reclusione ed Euro 600,00 di multa, senza fornire alcuna motivazione inordine alle modalità di commisurazione della pena, determinata in misuranettamente superiore al limite massimo edittale.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso perl’annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente al trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] MOTIVO1. Il ricorso é fondato.Va premesso che la nozione di pena illegale, frutto della elaborazionegiurisprudenziale, è stata ricostruita, sul piano sistematico e con maggioreprecisione concettuale e terminologica, nella sentenza a Sezioni Unite n. 33040del 26 febbraio 2015 (Jazouli, Rv. 264205). Tale decisione, che ha individuato, inrelazione alla sentenza di applicazione pena, una fattispecie di pena illegale inpresenza di illegalità sopraggiunta della pena in materia di stupefacenti pereffetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, è di particolarerilevanza nel caso in esame proprio perché ha esaminato il tema della illegalitàdella pena nel rapporto tra i limiti fissati dal legislatore e l'applicazione inconcreto da parte del giudice. Ricorre una pena illegale quando questa noncorrisponda, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), aquella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi aldi fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. Nellanozione di pena illegale rientrano altresì i classici casi di illegalità ab origine,costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, perspecie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore osuperiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (tra le tante, Sez. 6, n. 32243 del15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv.255729; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197).Da ultimo si é affermato che la pena determinata a seguito dell'erroneaapplicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiè illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previstidagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limitiedittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che ipassaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati inviolazione di legge.(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione dellapena). (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886).2. Nella specie ricorre un’ipotesi di pena illegale, atteso che il reato di furto,previsto dall’art. 624 cod.pen., prevede una pena detentiva che va da 6 mesi a 3anni di reclusione ed una pena pecuniaria da € 154 ad € 516 ed i limiti edittalimassimi non potevano essere superati, essendo stato, il potenziale aumento perle aggravanti, precluso dalla riconosciuta equivalenza con le riconosciuteil tentativo e di quella per la scelta del rito abbreviato, di talché la pena irrogata,pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa, risultasuperiore al limite edittale previsto.3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Monza. P.Q.Mannulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMonza, diversa persona fisica.Così deciso in Roma, il 15 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]