Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:769
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 settembre 2026 (
1
)
Causa C
‑
449/25
FV
contro
[OSCURATO:PERSONA] pentru Imigrări al Judeţului [OSCURATO:PERSONA]
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
« Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Cittadinanza dell’Unione – Aventi diritto – Diritto di soggiorno derivato – Cittadino di un paese terzo – Divieto di riconoscimento delle unioni di coppia costituite all’estero – Disposizione che fa salva l’applicabilità dei diritti di libera circolazione per i cittadini dell’Unione e del SEE – Unione civile costituita in un altro Stato membro, nel quale nessuno dei partner ha soggiornato – Assenza di un soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante – Sviluppo o consolidamento della vita familiare – Identità costituzionale nazionale – Articolo 4, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] »
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) verte sul rifiuto di concedere un diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro a una cittadina di un paese terzo, partner di una cittadina di tale Stato membro, nel caso in cui tali due persone abbiano costituito un’unione civile in un altro Stato membro, nel quale nessuna di esse ha soggiornato.
2.
La causa verte, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, sulla questione se un cittadino dell’Unione che si rechi in un altro Stato membro al solo scopo di costituire un’unione civile, senza stabilire la propria residenza in tale Stato, abbia esercitato il diritto di libera circolazione in modo tale da far sorgere, in capo al partner, un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui è cittadino.
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
3.
L’articolo 2 della direttiva 2004/38 (
2
), intitolato «Definizioni», stabilisce quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
2. “familiare”:
a) il coniuge;
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
(…)
(…)».
4.
L’articolo 3 della direttiva 2004/38, intitolato «Aventi diritto», è così formulato:
«1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
(…)
b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.
Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno».
5.
L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno sino a tre mesi», così dispone:
«1. I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi (…).
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell’Unione».
6.
L’articolo 7 della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
c) — di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,
— di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda all[e] condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)».
7.
L’articolo 16 di tale direttiva, intitolato «Norma generale per i cittadini dell’Unione e i loro familiari», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. (…)
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante».
B.
Diritto rumeno
1.
Codice civile
8.
L’articolo 259 della Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (legge n. 287/2009 sul codice civile; in prosieguo: il «codice civile») dispone quanto segue:
«1. Il matrimonio è l’unione di un uomo e di una donna fondata sul loro libero consenso, celebrata alle condizioni previste dalla legge.
2. L’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi allo scopo di costituire una famiglia».
9.
L’articolo 277 del codice civile così prevede:
«1. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è vietato.
2. I matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati o contratti all’estero sia da cittadini rumeni sia da cittadini stranieri non vengono riconosciuti in [OSCURATO:PERSONA].
3. Le unioni di coppia tra persone di sesso opposto o dello stesso sesso costituite o contratte all’estero sia da cittadini rumeni sia da cittadini stranieri non sono riconosciute in [OSCURATO:PERSONA]
[
(
3
)
]
.
4. Le disposizioni di legge riguardo alla libera circolazione nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo rimangono applicabili».
2.
Decreto-legge
n.
194/2002
10.
L’articolo 50, paragrafi 1 e 2, dell’Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (decreto‑legge n. 194/2002 relativo al regime degli stranieri in [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «decreto-legge n. 194/2002») prevede quanto segue:
«1. Il diritto di soggiorno degli stranieri che sono entrati in [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata nonché delle persone che sono esenti dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata può essere prorogato dall’[OSCURATO:PERSONA] pentru Imigrări [(Ispettorato generale per l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] o dai suoi uffici territoriali alle condizioni previste nella presente sezione.
2. Il diritto di soggiorno temporaneo in [OSCURATO:PERSONA] può essere consecutivamente prorogato per periodi della durata massima di un anno solo qualora:
(…)
i) siano soddisfatte le condizioni generali enunciate nella presente sezione nonché le condizioni speciali di proroga del diritto di soggiorno in funzione della finalità per la quale essa è richiesta.
(…)».
11.
L’articolo 62, paragrafi 3 e 3
2
, del decreto-legge n. 194/2002 così dispone:
«3. Il diritto di soggiorno degli stranieri familiari di un cittadino rumeno può essere prorogato se il cittadino rumeno, conformemente alla legge, ha il proprio domicilio o la propria residenza in [OSCURATO:PERSONA], alle seguenti condizioni:
(…)
b) per i partner, se:
i) presentano l’atto di nascita del figlio;
(…)
3
2
. Il diritto di soggiorno degli stranieri familiari di cittadini rumeni che sono stati registrati con diritto di soggiorno in un altro Stato membro in tale qualità può essere prorogato se:
a) forniscono la prova di essere registrati con diritto di soggiorno in un altro Stato membro, in qualità di familiari di un cittadino rumeno domiciliato o residente in [OSCURATO:PERSONA];
b) all’atto del deposito della domanda, essi presentano i seguenti documenti:
(…)
iii) documenti attestanti che essi sono stati registrati con diritto di soggiorno in un altro Stato membro, in qualità di familiari del cittadino rumeno;
(…)».
12.
L’articolo 81, paragrafo 2, del decreto-legge n. 194/2002 prevede quanto segue:
«L’Ispettorato generale per l’[OSCURATO:PERSONA] dichiara irregolare il soggiorno degli stranieri che si trovano in una delle seguenti situazioni:
(…)
c) lo straniero non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen o le condizioni d’ingresso e/o di soggiorno previste dal presente decreto‑legge;
(…)».
II.
Controversia nel procedimento principale e questione pregiudiziale
13.
La ricorrente, FV, è una cittadina britannica.
14.
Il 12 giugno 2024, in Italia, FV ha costituito con GH, una cittadina rumena residente in [OSCURATO:PERSONA], un’unione civile tra persone dello stesso sesso, in conformità alla normativa dello Stato italiano (
4
). Al momento di costituire tale unione civile, FV era residente in Australia e GH in [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna di loro era residente sul territorio italiano.
15.
Il 1º gennaio 2025 FV ha fatto ingresso nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] per viverci con la sua partner, che si prende cura della propria madre, gravemente disabile.
16.
Il 21 febbraio 2025 FV ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] pentru Imigrări al Județului [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] per l’immigrazione del distretto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] per l’immigrazione») una domanda di proroga del diritto di soggiorno temporaneo a fini di ricongiungimento familiare, poiché secondo la normativa rumena il periodo massimo di soggiorno senza permesso sarebbe venuto a scadere il 31 marzo 2025.
17.
Il 16 aprile 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per l’immigrazione ha emesso una decisione di rimpatrio a partire dal territorio rumeno (in prosieguo: la «decisione di rimpatrio»). Nella decisione di rimpatrio si legge che, conformemente all’articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del decreto-legge n. 194/2002, il soggiorno di FV nel territorio rumeno era divenuto irregolare a partire dal 16 aprile 2025, cosicché, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge n. 194/2002 (
5
), quest’ultima aveva l’obbligo di lasciare il territorio e tornare nel [OSCURATO:PERSONA] entro un termine di 30 giorni dalla data di presa di conoscenza di tale decisione.
18.
Nella motivazione della decisione di rimpatrio viene indicato che FV non aveva fornito la prova di avere avuto il diritto di soggiornare in un altro Stato membro dell’Unione in qualità di familiare di un cittadino rumeno. Inoltre, essa non ha figli con la partner GH.
19.
FV ha impugnato la decisione di rimpatrio dinanzi alla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] – Secția de contencios administrativ și fiscal (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] – Sezione del contenzioso amministrativo e tributario), quale istanza di primo e ultimo grado. FV sostiene che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza nella causa Coman (
6
), dato che le unioni di coppia tra persone dello stesso sesso sono riconosciute da uno Stato membro dell’Unione, l’Italia, la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di riconoscere, ai fini dell’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno, i legami familiari legalmente creati in un altro Stato membro, inclusi quelli tra persone dello stesso sesso. Ella adduce che la decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti ha violato il suo diritto alla vita familiare, sancito dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») e dall’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché il diritto di libera circolazione e di soggiorno.
20.
Inoltre, FV sostiene che il diniego di proroga del diritto di soggiorno con la motivazione che le unioni di coppia non sono riconosciute dal diritto nazionale costituisce una discriminazione indiretta nei confronti delle coppie dello stesso sesso e che il resistente è obbligato a rilasciarle un permesso di soggiorno temporaneo per ricongiungimento familiare sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 7 della direttiva 2004/38 e della sentenza Coman.
21.
[OSCURATO:PERSONA] per l’immigrazione reputa legittima la decisione di rimpatrio che ha emesso. Esso sostiene che la situazione di FV avrebbe potuto rientrare in due fattispecie particolari, previste dalla normativa nazionale nel caso dei partner. Tuttavia, la sua domanda di proroga del diritto di soggiorno non soddisfaceva i requisiti per rientrare in tali fattispecie. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] per l’immigrazione, un primo caso di proroga del diritto di soggiorno sarebbe quello disposto dall’articolo 62, paragrafo 3, del decreto-legge n. 194/2002 che, nel caso dei partner, prevede la condizione che essi abbiano figli insieme, il che non si verifica nel caso della ricorrente e della sua partner. La seconda fattispecie in cui la ricorrente avrebbe potuto rientrare è, secondo il resistente, quella prevista dall’articolo 62, paragrafo 3
2
, del decreto‑legge n. 194/2002, che comporta il requisito che i partner siano stati registrati con diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Tuttavia, la ricorrente non ha fornito tale prova.
22.
Il giudice del rinvio considera che la situazione di fatto e quella di diritto del caso di specie presentano due differenze rispetto a quelle della causa che ha dato origine alla sentenza Coman, vale a dire, in primo luogo, le persone dello stesso sesso di cui trattavasi avevano contratto un matrimonio e, in secondo luogo, entrambi i coniugi avevano precedentemente soggiornato stabilmente in uno Stato membro diverso da quello di destinazione. Di converso, nel caso di specie, FV e la sua partner hanno costituito un’unione civile e non hanno soggiornato stabilmente nello Stato membro nel quale detta unione civile è stata costituita né in un altro Stato membro. A tal riguardo, detto giudice osserva che dagli elementi del fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è il primo Stato membro nel quale FV ha vissuto presso la sua partner per un periodo di 90 giorni dopo la costituzione dell’unione civile.
23.
Inoltre, detto giudice rileva che, dinanzi ad esso, i rappresentanti nominati da FV hanno confermato che FV e GH si sono recate in Italia per costituire l’unione civile in considerazione del fatto che la normativa di tale Stato membro consente di concludere un’unione civile tra persone dello stesso sesso, mentre la normativa rumena non contempla un siffatto istituto giuridico o un qualsiasi altro istituto analogo per le persone dello stesso sesso.
24.
Detto giudice nazionale constata che FV e la sua partner si sono tuttavia avvalse del diritto di libera circolazione della cittadina rumena, in qualità di cittadina dell’Unione europea, al fine di recarsi in un altro Stato membro, vale a dire l’Italia, che consente un’unione civile tra persone dello stesso sesso, un atto giuridico che non poteva essere concluso in [OSCURATO:PERSONA]. Esso osserva che, se FV e la sua partner non fossero state persone dello stesso sesso, avrebbero potuto contrarre un matrimonio in [OSCURATO:PERSONA], nel qual caso non sarebbe esistito alcun motivo per negare la proroga del diritto di soggiorno di FV in [OSCURATO:PERSONA].
25.
In tali circostanze, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se, in una situazione in cui un cittadino dell’Unione europea si sia avvalso della sua libertà di circolazione, recandosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza e contraendo un’unione civile, secondo la normativa italiana, con un cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso, l’articolo 21, paragrafo 1, [[OSCURATO:PERSONA]] debba essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione europea possiede la cittadinanza rifiutino di concedere un diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato membro al cittadino dello Stato terzo con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non riconosce l’unione civile tra persone dello stesso sesso».
26.
Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte i governi tedesco, norvegese e rumeno, nonché la Commissione europea. Tutte queste parti, nonché il governo danese, hanno partecipato all’udienza tenutasi il 16 giugno 2026. Con il permesso della Corte, le risposte per iscritto di FV ai quesiti posti dalla Corte sono state lette dinanzi ai membri della Corte e alle parti presenti in udienza.
III.
Valutazione
27.
In via preliminare, occorre rilevare che FV ha impugnato la decisione di rimpatrio dinanzi al giudice del rinvio. Come risulta dall’ordinanza di rinvio, la decisione di rimpatrio era la conseguenza diretta del rifiuto di prorogare il diritto di soggiorno temporaneo di FV. [OSCURATO:PERSONA] per l’immigrazione ha accertato che il soggiorno di FV era diventato irregolare a partire dal 16 aprile 2025, in seguito al rigetto della sua domanda di proroga. La questione sollevata da tale giudice verte sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle condizioni alla base della concessione di un diritto di soggiorno derivato, piuttosto che sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della decisione di rimpatrio in sé.
28.
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità dello Stato membro di cui un cittadino dell’Unione europea possiede la cittadinanza rifiutino di concedere un diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato membro a un cittadino di uno Stato terzo con il quale detto cittadino dell’Unione ha costituito un’unione civile ai sensi della normativa di un altro Stato membro, nel quale nessuno di essi ha soggiornato, con la motivazione che il diritto dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza non riconosce l’unione civile tra persone dello stesso sesso (
7
).
29.
Prima di affrontare la questione dell’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione, occorre stabilire se GH abbia esercitato i diritti di libera circolazione in modo tale da conferire a FV un diritto di soggiorno derivato in [OSCURATO:PERSONA]. Tale questione preliminare è decisiva, poiché questi problemi si pongono soltanto qualora l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] o, a seconda dei casi, l’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente applicabile al caso di specie.
A.
Se i diritti di libera circolazione siano stati esercitati in modo tale da conferire al partner del cittadino dell’Unione un diritto di soggiorno derivato
30.
Nella presente causa, GH, cittadina rumena, si è recata in Italia al solo scopo di costituire un’unione civile con FV, cittadina britannica residente in Australia, senza stabilire la propria residenza in Italia. In occasione del ritorno di GH in [OSCURATO:PERSONA], FV ha chiesto il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato in [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partner di GH. La presente causa concerne, quindi, una situazione in cui, dopo aver asseritamente esercitato i suoi diritti di libera circolazione, un cittadino dell’Unione ritorna nello Stato membro di cui è cittadino e invoca tale diritto al fine di ottenere, ad esempio, un diritto di soggiorno per il proprio partner, cittadino di un paese terzo. Si tratta di una situazione comunemente indicata con il termine «U-turn» (inversione a u) (
8
).
1.
Diritti di soggiorno derivati ai sensi dell
’
articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], con applicazione analogica della direttiva 2004/38
a)
Contesto generale
31.
L’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] conferisce a ogni cittadino dell’Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve, in particolare, le limitazioni e le condizioni previste dai Trattati (
9
). L’obiettivo della direttiva 2004/38 è agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione da tale disposizione (
10
). Il considerando 5 di tale direttiva dichiara che tale diritto presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari di tali cittadini, qualunque sia la loro cittadinanza (
11
).
32.
Né l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] né la direttiva 2004/38 conferiscono un diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi legati a un cittadino dell’Unione da legami familiari o personali. Gli eventuali diritti di soggiorno conferiti ai cittadini di paesi terzi da tali disposizioni sono diritti derivati dall’esercizio della libertà di circolazione da parte del cittadino dell’Unione interessato. La finalità e la
ratio
di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che negarne il riconoscimento pregiudica la libertà di circolazione del cittadino dell’Unione (
12
).
33.
Per quanto riguarda il contesto normativo che disciplina tali diritti derivati, la direttiva 2004/38 contempla due categorie distinte di cittadini di paesi terzi che possono beneficiare di diritti connessi all’esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell’Unione e che sono rilevanti nel caso di specie.
34.
La prima categoria, di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2004/38, include il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, a patto che la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio. Qualora tale condizione sia soddisfatta, il partner è considerato un «familiare» del cittadino dell’Unione e beneficia di tutti i diritti conferiti ai familiari da tale direttiva. Tale disposizione concerne, quindi, una situazione in cui l’unione è stata giuridicamente formalizzata ed è riconosciuta come equiparata al matrimonio nello Stato membro ospitante.
35.
La seconda categoria, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38, concerne il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, qualora tale relazione non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), di tale direttiva, ad esempio in quanto lo Stato membro ospitante non equipara l’unione registrata al matrimonio o l’unione non è stata formalmente registrata. In tal caso, il partner non può essere considerato un «familiare», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, ma lo Stato membro ospitante, ciononostante, è tenuto ad agevolare il suo ingresso e soggiorno. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva riguarda, pertanto, una situazione in cui la relazione esiste nella pratica, ma non raggiunge la soglia giuridica formale richiesta per considerare il partner un familiare, a norma dell’articolo 2, punto 2, lettera b), di tale direttiva.
36.
Di conseguenza, affinché un familiare di un cittadino dell’Unione possa essere considerato un avente diritto, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2004/38, nell’una o nell’altra di queste due qualità, il cittadino dell’Unione con il quale ha un legame familiare o personale deve anzitutto rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva (
13
).
37.
Sebbene la direttiva 2004/38 miri ad agevolare e a rafforzare l’esercizio del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, l’oggetto di detta direttiva riguarda, come risulta dal suo articolo 1, lettera a), le modalità di esercizio di tale diritto (
14
).
38.
La Corte ha quindi dichiarato che, dal momento che uno Stato membro, in forza di un principio di diritto internazionale, non può negare ai propri cittadini il diritto di fare ingresso nel suo territorio e di soggiornarvi e che questi ultimi ivi godono pertanto di un diritto di soggiorno incondizionato, detta direttiva non è volta a disciplinare il soggiorno di un cittadino dell’Unione nello Stato membro del quale possiede la cittadinanza. Di conseguenza, tale direttiva non è nemmeno volta a conferire, nel territorio del medesimo Stato membro, un diritto di soggiorno derivato a cittadini di uno Stato terzo legati a tale cittadino, in qualità di familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale direttiva, né ad agevolare il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile, debitamente attestata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultima (in prosieguo, congiuntamente: i «familiari o il partner») (
15
).
39.
Ne consegue che, nei limiti in cui un cittadino dell’Unione non rientra nella nozione di «avente diritto», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ossia quando non si è trasferito o non soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza (
16
), neppure i suoi familiari o il suo partner rientrano in tale nozione, ai fini dell’ottenimento di un diritto di soggiorno derivato in tale Stato membro, dato che i diritti conferiti dalla medesima direttiva ai familiari o al partner non sono diritti propri di detti familiari, bensì diritti derivati, acquisiti attraverso il legame tra dette persone e il cittadino dell’Unione che è il beneficiario (
17
).
40.
Tuttavia, la Corte ha già riconosciuto che, anche qualora i cittadini di Stati terzi, familiari o partner di un cittadino dell’Unione, non possano invocare la direttiva 2004/38 al fine di ottenere un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, dato che la direttiva in questione non trova applicazione in tale Stato membro, essi possono tuttavia, in talune circostanze, beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], segnatamente quando negarne il riconoscimento pregiudica i diritti di circolazione del cittadino dell’Unione, dissuadendolo dall’esercitare tali diritti in un altro Stato membro (
18
).
41.
Come è stato spiegato dalla Corte, quando un cittadino dell’Unione ritorna nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, vale a dire in una situazione di «inversione a u», la concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di un paese terzo, familiare o partner del cittadino dell’Unione in parola, con il quale quest’ultimo ha soggiornato nello Stato membro ospitante, si propone di eliminare il conseguente ostacolo che dissuade il cittadino dell’Unione dall’uscire dallo Stato membro di cui possiede la cittadinanza, garantendo a detto cittadino di poter proseguire, al suo ritorno in quest’ultimo Stato membro, la vita familiare sviluppata o consolidata nello Stato membro ospitante (
19
). La Corte ha statuito che, sebbene un tale caso di ritorno non rientri nell’ambito della direttiva 2004/38, le condizioni per la concessione di un diritto soggiorno derivato nello Stato membro ospitante a un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, dovrebbero essere applicate
per analogia
, considerato che, in entrambi i casi, è il cittadino dell’Unione che costituisce il referente per tale diritto derivato (
20
). Le stesse conclusioni si applicano all’obbligo di agevolare il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile, debitamente attestata, quale previsto all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38.
42.
Il ragionamento della Corte si basa sul principio della parità di trattamento di due situazioni oggettivamente analoghe. Sia nella situazione dello Stato membro ospitante che in quella dell’«inversione a u», il cittadino dell’Unione costituisce il referente attraverso il quale il cittadino di un paese terzo ottiene diritti di soggiorno. Analogamente, in entrambe le situazioni deve essere preservata la vita familiare che è stata sviluppata o consolidata nel corso di un soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante. Dato che il diritto dell’Unione esige che situazioni oggettivamente analoghe siano trattate in modo identico, in assenza di una ragione oggettiva che giustifichi una differenza di trattamento, le condizioni che disciplinano la concessione di un diritto di soggiorno derivato non possono, in linea di principio, essere più rigorose nella situazione di «inversione a u» rispetto a quella dello Stato membro ospitante (
21
).
b)
Evoluzione della giurisprudenza per quanto riguarda la situazione di «inversione a u»
43.
La situazione di «inversione a u» si è presentata per la prima volta nella causa che ha dato luogo alla sentenza Singh, vertente sulla libera circolazione delle persone che esercitano un’attività economica (
22
). In tale causa, la Corte ha statuito che il cittadino di uno Stato membro che ha lavorato e soggiornato in un altro Stato membro unitamente al coniuge, cittadino di un paese terzo, ha diritto, allorché ritorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, a che il coniuge lo accompagni a condizioni almeno equivalenti a quelle previste dal diritto dell’Unione, poiché, se così non fosse, potrebbe essere dissuaso
ab origine
dall’esercitare i suoi diritti di libera circolazione (
23
).
44.
Tale ragionamento è stato poi esteso, nella sentenza Eind (
24
), alle situazioni in cui un cittadino dell’Unione che ha esercitato i suoi diritti di libera circolazione per esercitare un’attività economica in un altro Stato membro ritorna nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza senza svolgervi alcuna attività economica. La Corte ha dichiarato che tale cittadino dell’Unione potrebbe essere dissuaso dal lasciare lo Stato membro di cui ha la cittadinanza al fine di esercitare un’attività lavorativa sul territorio di un altro Stato membro se non ha la certezza di potervici tornare con un familiare, indipendentemente dalla questione se intenda esercitarvi o meno un’attività economica a seguito del ritorno (
25
). Pertanto, il nesso economico stabilito nella sentenza Singh non è stato più considerato necessario e la
ratio
dei diritti di soggiorno derivati è stata basata esclusivamente sull’«effetto utile» del diritto di libera circolazione (
26
).
45.
A seguito di tali sentenze, si è posta la questione del lasso di tempo in cui il cittadino dell’Unione e il suo familiare debbano soggiornare nello Stato membro ospitante prima di ritornare nello Stato membro di cui il primo possiede la cittadinanza affinché il familiare acquisisca un diritto di soggiorno in quest’ultimo Stato membro. Al fine di rispondere a tale questione, la Corte ha stabilito, nella sentenza O. e B, il quadro analitico che consente di risolvere il complesso problema sottostante.
2.
Quadro analitico stabilito dalla Corte nella sentenza
O. e B.
46.
Il quadro analitico stabilito nella sentenza O. e B. si basa su due condizioni cumulative diverse, ma interconnesse, vale a dire il soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante e lo sviluppo o il consolidamento della vita familiare nel corso di un soggiorno effettivo. Il rispetto di queste due condizioni conferisce al familiare di un cittadino dell’Unione, cittadino di un paese terzo, un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui il primo ha la cittadinanza. Analogamente, il rispetto di dette condizioni obbliga lo Stato membro di cittadinanza ad agevolare il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile, debitamente attestata, come previsto all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38, applicato in via analogica (
27
).
a)
Soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante ai sensi dell
’
articolo 7 o dell
’
articolo 16 della direttiva 2004/38
47.
Al punto 51 della sentenza O. e B., la Corte ha statuito che un ostacolo all’esercizio del diritto di libera circolazione «verrà in essere soltanto quando il soggiorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante sia caratterizzato da effettività sufficiente per consentirgli di sviluppare o consolidare una vita familiare in detto Stato membro». Tale formulazione («verrà in essere soltanto») indica che il soggiorno effettivo è una condizione necessaria per l’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione e, di conseguenza, per l’esistenza di un diritto di soggiorno derivato del familiare a seguito del ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui ha la cittadinanza.
48.
La Corte ha poi approfondito tale condizione esaminando due diverse ipotesi. Nella prima ipotesi (
28
), qualora il cittadino dell’Unione eserciti soltanto i diritti conferiti dall’articolo 6 della direttiva 2004/38, vale a dire il diritto di soggiorno per un periodo non superiore a tre mesi, ad esempio in occasione di fine settimana o vacanze, un siffatto soggiorno non dimostra, in linea di principio, alcuna intenzione di stabilirsi nello Stato membro ospitante in modo tale da svilupparvi o consolidarvi una vita familiare. Pertanto, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno derivato al momento del ritorno non dissuaderà il cittadino dell’Unione dall’esercitare i diritti attribuitigli dall’articolo 6 di tale direttiva, e non sorgerà alcun ostacolo. La Corte ha confermato, inoltre (
29
), che brevi periodi di soggiorno, anche considerati congiuntamente, rientrano nell’ambito di applicazione di tale articolo e non danno luogo a un diritto di soggiorno derivato al momento del ritorno.
49.
Nella seconda ipotesi (
30
), qualora il cittadino dell’Unione eserciti i diritti conferiti dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, vale a dire un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, nel rispetto delle condizioni previste da tale disposizione, tale soggiorno dà atto, in via di principio, dell’insediamento nello Stato membro ospitante, e quindi del carattere effettivo del soggiorno, ed è tale da accompagnarsi allo sviluppo o al consolidamento di una vita familiare in detto Stato membro. È quindi il soggiorno di durata superiore a tre mesi, di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/38, e
a fortiori
, il soggiorno permanente di cui all’articolo 16 di tale direttiva (
31
), che funge da presupposto per il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato al momento del ritorno.
50.
Da queste due diverse ipotesi discende che l’ampiezza del diritto di soggiorno derivato di cui può godere un familiare al momento del ritorno del cittadino dell’Unione è commisurata a quella dei diritti effettivamente esercitati dal cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante. Qualora il cittadino dell’Unione abbia esercitato soltanto il diritto di circolazione, quale previsto dall’articolo 6 della direttiva 2004/38, al suo ritorno non sorge alcun diritto di soggiorno derivato. Qualora il cittadino dell’Unione abbia esercitato il diritto di soggiorno, quale previsto dall’articolo 7 o dall’articolo 16 di tale direttiva, al suo ritorno può sorgere un diritto di soggiorno derivato. Il diritto derivato rispecchia, quindi, il diritto esercitato dal cittadino dell’Unione. La stessa logica si applica,
a fortiori
, all’obbligo di agevolare il soggiorno, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38. Lo Stato membro di cittadinanza deve agevolare il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile, debitamente attestata, nella misura in cui tale cittadino dell’Unione abbia effettivamente soggiornato nello Stato membro ospitante.
b)
Sviluppo o consolidamento della vita familiare nel corso di un soggiorno effettivo
51.
Qualora sia soddisfatta la premessa di fatto di un soggiorno effettivo, lo sviluppo o il consolidamento della vita familiare durante tale soggiorno effettivo è una condizione cumulativa aggiuntiva che deve essere soddisfatta affinché, al momento del ritorno, sorga l’obbligo di concedere un diritto di soggiorno derivato al familiare, cittadino di un paese terzo (o, nel caso del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, l’obbligo di agevolarne il soggiorno) (
32
). Poiché tale valutazione richiede l’accertamento degli elementi di fatto pertinenti, spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nella causa dinanzi ad esso pendente (
33
).
52.
Un soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante nel corso del quale un cittadino dell’Unione e il suo familiare sviluppino o consolidino una vita familiare comporta l’obbligo di concedere un diritto di soggiorno derivato al momento del ritorno nello Stato membro di cittadinanza. Analogamente, per quanto riguarda il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare durante un soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante, il rispetto di queste due condizioni cumulative fa sorgere l’obbligo di agevolare il soggiorno nello Stato membro di cittadinanza. Lo sviluppo e il consolidamento della vita familiare durante un soggiorno effettivo costituiscono parte integrante del diritto di libera circolazione e devono essere tutelati mediante la rimozione del seguente ostacolo: il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno al familiare, cittadino di un paese terzo, o di agevolare il soggiorno del partner nello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza, rifiuto che potrebbe ostacolare la libertà di circolazione di quest’ultimo, dissuadendolo dall’esercitare i propri diritti di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, in quanto tale rifiuto priverebbe detto cittadino della certezza di poter proseguire, al suo ritorno, la vita familiare sviluppata o consolidata nello Stato membro ospitante. Qualora non sia stata sviluppata o consolidata la vita familiare nel corso di un soggiorno effettivo, l’elemento che tale libertà di circolazione mira a proteggere viene meno e, con esso, il fondamento della concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo (o dell’obbligo di agevolare il soggiorno del partner) al momento del ritorno (
34
).
53.
Tale interpretazione è stata confermata nella sentenza nella causa Altiner e Ravn (
35
), in cui la Corte ha dichiarato che il criterio determinante per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al momento del ritorno del cittadino dell’Unione è l’esistenza di una vita familiare sviluppata o consolidata durante un soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante e non interrotta prima del ritorno. Tale sentenza conferma che il quadro stabilito nella sentenza O. e B. concerne la
realtà
della vita familiare effettivamente vissuta nello Stato membro ospitante nel corso di un soggiorno effettivo, e non la mera esecuzione formale di un atto giuridico in tale Stato. Qualsiasi altra circostanza è un fattore rilevante nell’ambito di una valutazione globale, ma non può fungere da criterio predeterminato ai fini di una decisione automatica (
36
).
c)
Applicazione di tale quadro alla presente causa
54.
Il quadro di analisi stabilito nella sentenza O. e B. conduce, ove applicato alle circostanze della presente causa, a una conclusione chiara: nessuna delle due condizioni cumulative di tale quadro è soddisfatta.
55.
Per quanto riguarda il soggiorno effettivo, dall’ordinanza di rinvio risulta che GH non ha effettivamente soggiornato in Italia ai sensi dell’articolo 7 o dell’articolo 16 della direttiva 2004/38. Ella si è recata in Italia al solo scopo di costituire un’unione civile con FV ed è ritornata in [OSCURATO:PERSONA] immediatamente dopo, senza stabilire la propria residenza in Italia. Come dichiarato dalla Corte nella sentenza O. e B (
37
)., unicamente un soggiorno che soddisfi le condizioni enunciate all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, o all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38 è idoneo a far sorgere un diritto di soggiorno derivato al momento del ritorno, e soggiorni di breve durata, come fine settimana o vacanze, anche considerati congiuntamente, ricadono nell’ambito dell’articolo 6 di tale direttiva e non soddisfano le condizioni di cui trattasi.
56.
Per quanto concerne lo sviluppo e il consolidamento della vita familiare, le brevi visite di GH in Italia non soddisfano tale condizione nel significato attribuito a tale espressione nella sentenza O. e B (
38
). Sebbene costituire un’unione civile costituisca un atto giuridico di indubbia importanza personale, non equivale all’aver vissuto come una famiglia nello Stato membro ospitante. Dall’ordinanza di rinvio risulta che, al momento della costituzione dell’unione civile, GH era domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], FV era domiciliata in Australia e FV è giunta in [OSCURATO:PERSONA] solo circa sei mesi dopo. Per il resto, l’ordinanza di rinvio non si pronuncia sulla questione se GH e FV condividessero una vita comune in Italia o se vi abbiano consolidato la loro vita familiare in modo concreto e sostanziale. Spetta quindi al giudice del rinvio accertare tali fatti e valutare, sulla base di tutte le circostanze pertinenti, se la vita familiare sia stata effettivamente sviluppata o consolidata nel corso della presenza di GH in Italia, nel senso stabilito nella sentenza O. e B.
57.
Inoltre, dall’ordinanza di rinvio risulta che è trascorso un periodo di tempo significativo tra il breve viaggio di GH in Italia e l’arrivo di FV in [OSCURATO:PERSONA], circa sei mesi dopo. Tale circostanza è giuridicamente rilevante alla luce della sentenza Altiner e Ravn, in cui la Corte ha dichiarato che gli Stati membri possono verificare, prima di concedere un diritto di soggiorno derivato sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], che una siffatta vita familiare tra il cittadino dell’Unione e il suo familiare, cittadino di uno Stato terzo, non si sia interrotta prima dell’ingresso del cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza (
39
).
58.
La Corte ha già spiegato che la dissuasione dall’esercizio della libertà di circolazione deriva dalla prospettiva che il cittadino dell’Unione non possa, al momento del ritorno nello Stato membro di cui ha la cittadinanza,
proseguire
la «vita familiare» sviluppata o consolidata nello Stato membro ospitante con i suoi familiari o con il partner. La Corte riconosce che tale «vita familiare» può essere iniziata, nello Stato membro ospitante, per effetto del matrimonio o del ricongiungimento familiare, ma pone tuttavia l’accento sul requisito dello sviluppo, nello Stato membro ospitante, di una vita familiare che deve essere protetta al momento del ritorno, anziché sull’esecuzione dell’atto giuridico in sé (
40
).
59.
L’argomento secondo cui lo sviluppo di una vita familiare dovrebbe essere inteso in prospettiva, nel senso che l’atto di costituire un’unione civile costituirebbe un atto diretto alla realizzazione di una futura vita familiare e sarebbe pertanto sufficiente, non trova alcun riscontro nel testo della sentenza O. e B. ed è, di fatto, ivi direttamente contraddetto. In tale sentenza, i termini in cui si esprime la Corte sono retrospettivi (
41
): essi concernono la tutela della vita familiare già esistente e che è stata sviluppata nel contesto dell’esercizio della libertà di circolazione, e non la promozione dello sviluppo futuro di una vita familiare che non ha ancora preso forma nello Stato membro ospitante.
60.
La logica della dissuasione opera simultaneamente in due dimensioni temporali, assumendo come punto di riferimento il momento della domanda di permesso di soggiorno. Con riferimento al periodo anteriore a tale momento, la prima questione è se la vita familiare sia stata effettivamente sviluppata o consolidata durante un soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante, una questione che concerne fatti accertati o non accertati al momento della domanda. Con riferimento al periodo successivo a quello stesso momento, la seconda questione è se il diniego di un diritto di soggiorno derivato impedisca o meno la prosecuzione di tale vita familiare al momento del ritorno. Le due questioni sono connesse a una terza dimensione, ipotetica: se il cittadino dell’Unione, al momento della partenza, fosse stato a conoscenza del fatto che la vita familiare sviluppatasi nel corso dell’esercizio della libertà di circolazione non sarebbe stata tutelata al momento del ritorno, egli avrebbe lasciato lo Stato membro di cui possiede la cittadinanza? L’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] mira a neutralizzare tale dissuasione, vale a dire il rischio che un cittadino dell’Unione, di fronte a incertezze in ordine alla questione se la vita familiare sviluppata in occasione dell’esercizio della libertà di circolazione sarà tutelata al momento del ritorno, sia meno incline ad esercitare i diritti di libera circolazione (
42
).
61.
La logica della dissuasione presuppone che sia stato sviluppato qualcosa di concreto durante il soggiorno nello Stato membro ospitante, qualcosa che dovrà in seguito essere tutelato. Una lettura prospettica implicherebbe che un cittadino dell’Unione possa godere della tutela di cui all’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] non mediante l’effettivo sviluppo di una vita familiare in un altro Stato membro, bensì attraverso il mero compimento di un atto giuridico idoneo a dar luogo, in futuro, a una vita familiare. Non si tratta di ciò che la Corte ha dichiarato nella sentenza O. e B., ai sensi della quale è necessario che la vita familiare sia stata effettivamente sviluppata o consolidata nel corso di un soggiorno effettivo, il che costituisce un requisito retrospettivo fondato su fatti già verificatisi.
62.
Dall’assenza di un soggiorno effettivo e dello sviluppo o consolidamento di una vita familiare nello Stato membro ospitante discende che le circostanze di cui alla presente causa non risultano idonee a determinare l’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte nella sentenza O. e B., e che il rifiuto di concedere a FV un diritto di soggiorno derivato in [OSCURATO:PERSONA] non costituisce, quindi, un ostacolo all’esercizio, da parte di GH, dei suoi diritti di libera circolazione, ai sensi di tale disposizione.
d)
Requisito di un soggiorno effettivo quale salvaguardia delle prerogative del legislatore dell
’
Unione e dell
’
identità costituzionale nazionale
63.
Qualora la Corte dichiari che una breve visita del tipo di quella di cui trattasi nella presente causa potrebbe determinare l’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], un siffatto mutamento di orientamento rispetto alla giurisprudenza esistente amplierebbe in modo radicale l’ambito di applicazione della normativa in materia di libera circolazione, riducendo in tal modo le competenze tuttora spettanti agli Stati membri in materia di diritto di famiglia (
43
) e di immigrazione (
44
), che rientrano entrambe nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, pertanto, sono competenze concorrenti degli Stati membri e dell’Unione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in cui il cittadino dell’Unione non abbia esercitato i suoi diritti di libera circolazione in modo effettivo e tale da creare un legame reale e sostanziale con un altro Stato membro, spetta al legislatore dell’Unione, e non alla Corte, decidere in merito alla concessione di diritti di soggiorno a cittadini di paesi terzi. Esso potrebbe farlo mediante la base giuridica di cui all’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), o all’articolo 81, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] e mediante l’adozione degli atti di diritto derivato a tal fine necessari.
64.
Nella sentenza Metock, la Corte si è occupata della ripartizione delle competenze ad adottare i provvedimenti necessari alla realizzazione della libera circolazione dei cittadini dell’Unione. La Corte ha spiegato che l’Unione trae la sua competenza dall’articolo 18, paragrafo 2 e dagli articoli 40, 44 e 52 TCE, che hanno costituito le basi giuridiche per l’adozione della direttiva 2004/38 (
45
). Tali disposizioni sono state sostituite dall’articolo 21, paragrafo 2, e dagli articoli 46, 50 e 59 [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha inoltre precisato che il legislatore dell’Unione «è competente a disciplinare (…) l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione,
nello Stato membro in cui quest’ultimo ha esercitato il suo diritto di libera circolazione
», «quando l’impossibilità, per il cittadino dell’Unione, di essere accompagnato dalla sua famiglia o raggiunto dalla medesima nello Stato membro ospitante
potrebbe ledere la sua libertà di circolazione, dissuadendolo dall’esercitare i suoi diritti di ingresso e soggiorno nel detto Stato membro
» (
46
).
65.
L’articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 46, 50 e 59 [OSCURATO:PERSONA] operano in qualità di basi giuridiche in riferimento ai cittadini dell’Unione che abbiano esercitato la loro libertà di circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. Per quanto riguarda le situazioni puramente interne, la Corte ha poi precisato che non trovano applicazione le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione né gli atti adottati in esecuzione di tali disposizioni. Di conseguenza, l’eventuale disparità di trattamento tra i cittadini dell’Unione che non abbiano esercitato il loro diritto di libera circolazione e quelli che l’abbiano esercitato, per quanto concerne l’ingresso e il soggiorno dei loro familiari, esula dalla sfera di applicazione della normativa in materia di libertà di circolazione e cittadinanza dell’Unione (
47
).
66.
Al di fuori dell’ambito di applicazione della normativa in materia di libertà di circolazione e cittadinanza dell’Unione, il legislatore dell’Unione potrebbe agire sulla base dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), [OSCURATO:PERSONA], che disciplina le condizioni del ricongiungimento familiare per quanto concerne i familiari, cittadini di paesi terzi, di cittadini dell’Unione che ritornano nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza, o sulla base dell’articolo 81, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], che disciplina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, ma non ha ancora proceduto in tal senso per quanto concerne i cittadini di paesi terzi che sono familiari o partner di un cittadino dell’Unione che ritorna nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Tuttavia, non si può affermare che il diritto di soggiorno derivato spettante, in tale contesto, al cittadino di un paese terzo disponga di un fondamento normativo esplicito nel diritto dell’Unione. Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell’Unione conferisce direttamente un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in tale contesto.
67.
Ne consegue che all’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe essere data un’interpretazione che va oltre quanto strettamente necessario per garantire l’effettività dei diritti di libera circolazione che siano stati esercitati in modo effettivo. Un’interpretazione più ampia inciderebbe sulle competenze tuttora riservate agli Stati membri e sulle scelte politiche che il legislatore dell’Unione potrebbe compiere in futuro, ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), [OSCURATO:PERSONA] e/o dell’articolo 81, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]. Per questo motivo, in situazioni di «inversione a u» la Corte ha dichiarato che lo Stato membro di cittadinanza ha l’obbligo di concedere diritti di soggiorno ai cittadini di paesi terzi, familiari del cittadino dell’Unione – o di agevolare il soggiorno del cittadino di un paese terzo, partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata – ma soltanto qualora il cittadino dell’Unione abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione mediante un soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante, nel corso del quale abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con i familiari o con il partner interessati (
48
).
68.
Ad esempio, nella sentenza Coman, la Corte ha circoscritto le competenze dello Stato membro di cittadinanza in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell’Unione ai soli casi in cui ciò è strettamente necessario per garantire l’effettività dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] (
49
). Tale limitazione è stata costantemente collegata all’esistenza di un nesso effettivo e sostanziale tra l’esercizio dei diritti di libera circolazione da parte del cittadino dell’Unione e la situazione del familiare cittadino di un paese terzo, nesso che il requisito del soggiorno effettivo ai sensi dell’articolo 7 o dell’articolo 16 della direttiva 2004/38 è inteso a garantire. La soppressione di tale requisito rischierebbe di estendere la portata del diritto dell’Unione nel settore del diritto nazionale dell’immigrazione oltre quanto strettamente necessario per garantire l’effettività dei diritti di libera circolazione.
69.
La soglia del soggiorno effettivo, quale dedotta dalla Corte, nella sentenza O. e B,. dalla struttura e dagli obiettivi dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], garantisce quindi che l’interpretazione, da parte della Corte, dell’ambito di applicazione di tale disposizione non interferisca con le competenze che i Trattati riservano agli Stati membri o affidano al legislatore dell’Unione, affinché siano esercitate mediante le opportune procedure legislative.
70.
A mio avviso, inteso come una soglia, il requisito di un soggiorno effettivo permette che gli Stati membri conservino una competenza significativa in materie come il diritto di famiglia, che incidono direttamente sulla loro identità costituzionale. Se tale soglia fosse soppressa, e se una sola breve visita fosse ritenuta sufficiente per far rientrare una situazione nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], applicando la direttiva 2004/38 in via analogica, la portata del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione sarebbe estesa al di là di quanto previsto dai Trattati. Di fatto, la competenza degli Stati membri a disciplinare aspetti essenziali del diritto di famiglia rispetto ai propri cittadini sarebbe considerevolmente limitata, in qualsiasi situazione che implichi anche il più fugace elemento transfrontaliero. Inoltre, verrebbero eluse le garanzie procedurali di cui all’articolo 81, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] e il carattere concorrente delle competenze di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), [OSCURATO:PERSONA]. L’importanza di tale equilibrio è stata riconosciuta anche dai governi che hanno partecipato all’udienza, compresi i governi danese, tedesco e norvegese.
71.
Ne consegue che il quadro di analisi stabilito nella sentenza O. e B. conduce alla conclusione che l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] non trova applicazione nel caso di specie. Di conseguenza, esso non consente di riconoscere, sulla base di tale articolo, un diritto di soggiorno derivato a FV in [OSCURATO:PERSONA]. Esso non obbliga neppure le autorità rumene ad agevolarne il soggiorno. Al fine di preservare la ripartizione delle competenze tra la Corte e il legislatore dell’Unione, nonché tra l’Unione e gli Stati membri, il requisito del soggiorno effettivo dovrebbe continuare a trovare applicazione nella giurisprudenza della Corte. Tuttavia, la questione se a FV possa comunque essere concesso un diritto di soggiorno derivato in [OSCURATO:PERSONA] deve essere esaminata anche alla luce di un’altra base giuridica, vale a dire l’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA].
3.
Diritti di soggiorno derivati ai sensi dell
’
articolo 2
0 [OSCURATO:PERSONA]
72.
La Corte ha sottolineato in varie occasioni che lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (
50
). Essa ha altresì affermato che l’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (
51
).
73.
In quanto cittadina di uno Stato membro, GH gode dello status di cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] e può dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, dei diritti afferenti a tale status, in particolare del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quale conferito dall’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA] (
52
).
74.
La portata dell’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] in situazioni che coinvolgono familiari che siano cittadini di paesi terzi è stata sviluppata per la prima volta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. In tale sentenza, la Corte ha riconosciuto che il diniego del diritto di soggiorno opposto a un padre, cittadino di un paese terzo, priverebbe i suoi figli minorenni, cittadini dell’Unione, del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell’Unione, poiché li costringerebbe ad abbandonare il territorio dell’Unione, considerato nel suo complesso (
53
).
75.
Nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione integra una situazione in cui il cittadino dell’Unione è costretto, di fatto, ad abbandonare il territorio dell’Unione, considerato nel suo complesso, e ha qualificato tale situazione come eccezionale (
54
). La Corte ha altresì dichiarato che la mera volontà di mantenere l’unità familiare nel territorio dell’Unione non basta, di per sé, a concludere che il cittadino dell’Unione sarebbe costretto ad abbandonare il territorio dell’Unione qualora non sia concesso un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato (
55
).
76.
A tal riguardo, occorre rilevare che la giurisprudenza relativa all’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] sopra citata è stata sviluppata nell’ambito di cause riguardanti figli minorenni, cittadini dell’Unione, a carico di un genitore cittadino di un paese terzo. Nella sentenza K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), la Corte ha stabilito che, a differenza dei minori, e a maggior ragione se si tratta di bambini, gli adulti sono, in linea di principio, in grado di condurre una vita indipendente dai propri familiari. Ne consegue che il riconoscimento, tra due familiari in età adulta, di un rapporto di dipendenza, di natura tale da creare un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] è possibile solo in casi eccezionali, in cui, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, il soggetto interessato non può in alcun modo essere separato dal proprio familiare da cui dipende (
56
).
77.
Da tali sentenze, considerate congiuntamente, discende che l’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] può essere invocato, in situazioni in cui un cittadino dell’Unione soggiorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza e non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, a condizione che esista un nesso effettivo con il diritto dell’Unione, a causa del rischio che detto cittadino sia costretto ad abbandonare il territorio dell’Unione, considerato nel suo complesso. A seguito della sentenza nella causa Safi, tale soglia non si limita all’uscita forzata dall’Unione considerata nel suo complesso, ma si estende a situazioni in cui il cittadino dell’Unione sarebbe costretto a lasciare lo Stato membro di cui ha la cittadinanza al fine di accompagnare il cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro, nella misura in cui tale trasferimento impedirebbe il proseguimento della vita familiare con entrambi i genitori o sarebbe contrario all’interesse superiore del minore (
57
).
78.
Tuttavia, la soglia per l’accertamento di una violazione dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione ai sensi dell’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] a causa del diniego di un diritto di soggiorno derivato è elevata. Essa è soddisfatta soltanto quando è accertato un rapporto di dipendenza tra il cittadino dell’Unione e il cittadino di un paese terzo sulla base di una valutazione concreta e individuale di tutte le circostanze pertinenti del caso. Come dichiarato dalla Corte nella sentenza nella causa Chavez‑Vilchez e a., tale valutazione deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, tra i quali figurano, in particolare, la questione dell’affidamento, le relazioni di tipo giuridico, finanziario e affettivo tra le parti e i rischi che la separazione potrebbe comportare (
58
).
79.
Secondo la giurisprudenza, il rapporto di dipendenza a tal fine necessario sussiste quando il cittadino dell’Unione non avrebbe altra scelta se non quella di seguire il cittadino di un paese terzo nel caso in cui quest’ultimo fosse tenuto a lasciare il territorio, generalmente in quanto il cittadino di un paese terzo ha l’affidamento effettivo di un cittadino dell’Unione minorenne, come nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e nella sentenza Safi.
80.
Nel caso di specie, un siffatto rapporto di dipendenza non sussiste, sebbene spetti al giudice nazionale stabilirlo, alla luce di tutte le circostanze pertinenti. GH è una persona adulta che ha scelto di costituire un’unione civile con FV, ma nulla nel fascicolo sottoposto alla Corte indica che ella sia a carico di FV nel senso richiesto dalla giurisprudenza, sicché un diniego di soggiorno opposto a FV non costringerebbe GH, in termini pratici, a lasciare la [OSCURATO:PERSONA] o l’Unione. Il desiderio di vivere insieme come coppia, per quanto comprensibile, non raggiunge la soglia stabilita nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
59
).
81.
Sulla base delle informazioni fornite nell’ordinanza di rinvio, dal caso in esame non emerge alcun rapporto di dipendenza che possa far rientrare la situazione nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA], come interpretato nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Safi. La presente causa non rientra pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA].
4.
Se la [OSCURATO:PERSONA] si applichi autonomamente al caso di specie
82.
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la decisione di rimpatrio adottata nei confronti di FV viola il suo diritto alla vita familiare sancito all’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] (
60
), occorre ricordare che le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione, come previsto all’articolo 51, paragrafo 1, della stessa (
61
).
83.
Per giurisprudenza consolidata, le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone e gli atti adottati in esecuzione di queste ultime non possono essere applicati ad attività che non presentino nessun fattore di collegamento con una qualsiasi delle situazioni previste dal diritto dell’Unione e i cui elementi rilevanti, nel loro complesso, restino confinati all’interno di un unico Stato membro (
62
). La cittadinanza dell’Unione di cui all’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] non ha lo scopo di estendere la sfera di applicazione
rationae materiae
del Trattato a situazioni nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto dell’Unione. Le eventuali discriminazioni di cui possono essere oggetto i cittadini di uno Stato membro riguardo al diritto di questo Stato rientrano nella sfera di applicazione di quest’ultimo, per cui esse devono essere risolte nell’ambito del sistema giuridico nazionale di detto Stato (
63
).
84.
Nella sentenza Coman, la Corte aveva accertato l’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione delle persone prima di procedere alla valutazione del rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché le misure nazionali in questione dovevano essere considerate misure attuative del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] non si applica, tuttavia, a una situazione interna in cui un ostacolo di tal genere non è stato accertato. Per le ragioni sopra esposte, la presente causa non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di cittadinanza, in quanto GH non ha effettuato un soggiorno effettivo in Italia e il suo mero spostamento non è sufficiente a far sorgere diritti di soggiorno derivati in capo a FV, cittadina di un paese terzo, nello Stato membro di cui GH ha la cittadinanza. Poiché la situazione non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] non trova applicazione.
85.
Ciò detto, questo non significa che i diritti fondamentali di GH e FV, in particolare il loro diritto a una vita familiare, siano privi di tutela. Come dichiarato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], «qualora [il giudice del rinvio] ritenga che [le loro] posizioni non rientrino nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, esso dovrà condurre un siffatto esame alla luce dell’[articolo] 8, [paragrafo] 1, della CEDU» (
64
).
5.
Conclusione provvisoria
86.
Per quanto concerne la direttiva 2004/38, essa non è intesa a disciplinare il soggiorno di un cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza e non è quindi applicabile alla situazione di cui trattasi.
87.
Per quanto riguarda l’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA], GH non ha esercitato i diritti di libera circolazione in modo tale da conferire a FV, cittadina di un paese terzo, un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui GH ha la cittadinanza. GH si è recata in Italia per un breve periodo, al solo scopo di costituire un’unione civile, senza soggiornarvici in modo effettivo ai sensi dell’articolo 7 o dell’articolo 16 della direttiva 2004/38, e senza sviluppare o consolidare una vita familiare in tale Stato membro nel senso concreto richiesto dalla giurisprudenza.
88.
Per quanto riguarda l’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA], la soglia stabilita nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], come precisata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed ampliata nella sentenza Safi, non è raggiunta. Non risulta che fra GH e FV esista un rapporto di dipendenza del tipo riconosciuto nella giurisprudenza. GH è una persona adulta che ha scelto di costituire un’unione civile con FV, ma non è a carico di FV nel senso richiesto dalla giurisprudenza.
89.
Le condizioni minime per l’applicabilità dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], con applicazione analogica della direttiva 2004/38, e dell’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] non sono soddisfatte. La domanda di FV diretta ad ottenere un diritto di soggiorno derivato non rientra quindi nell’ambito di applicazione di tali disposizioni.
B.
Analisi alternativa: se il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno derivato costituisca un ostacolo
90.
L’analisi che segue è effettuata unicamente per completezza, qualora la Corte dichiari, contrariamente alla conclusione che precede, che GH ha esercitato i suoi diritti di libera circolazione in modo tale da far rientrare la concessione del diritto di soggiorno derivato a FV nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. Soltanto in tale ipotesi sarebbe necessario verificare se il rifiuto delle autorità rumene di concedere a FV un diritto di soggiorno derivato in [OSCURATO:PERSONA] costituisca un ostacolo all’esercizio, da parte di GH, dei suoi diritti di libera circolazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA].
1.
Diritti di soggiorno derivati ai sensi dell
’
articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, applicato per analogia
91.
Come ho spiegato in precedenza, nei casi di ritorno rientranti nell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni della direttiva 2004/38 sono applicabili per analogia (
65
). La concessione di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro d’origine è stata riconosciuta, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, soltanto nei confronti dei cittadini di paesi terzi che siano «familiari» del cittadino dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale direttiva. Un cittadino di uno Stato terzo che non sia familiare di un cittadino dell’Unione non beneficia, quindi, di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] (
66
).
92.
Secondo la giurisprudenza della Corte, la situazione dei coniugi dello stesso sesso può rientrare nella nozione di familiare ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38 (
67
). Tuttavia, tale giurisprudenza non può essere estesa alle unioni registrate (
68
). A differenza della nozione di «coniuge» di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a), di tale direttiva, che, nella sentenza Coman, la Corte ha considerato neutra dal punto di vista del genere e definita dalla normativa dello Stato membro in cui il matrimonio è stato legalmente contratto (o riconosciuto), la nozione di «partner che abbia contratto (…) un’unione registrata», di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), di detta direttiva, subordina espressamente la qualifica di «familiare» alla condizione che la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio. Le due disposizioni, quindi, operano in modo diverso: la nozione di «coniuge» è definita mediante rinvio alla legislazione dello Stato membro in cui il matrimonio è stato legalmente contratto (o riconosciuto), mentre la condizione dell’equiparazione dell’unione registrata al matrimonio è disciplinata esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro ospitante. Ne consegue che la
ratio
sottesa alla sentenza Coman non può essere applicata in via analogica alla presente causa.
93.
Quando la direttiva 2004/38 è applicata in via analogica a una situazione di «inversione a u», si applica la seguente finzione giuridica: la [OSCURATO:PERSONA], Stato membro di cittadinanza, assume il ruolo di Stato membro ospitante ai fini della libera circolazione. È quindi il diritto rumeno che stabilisce, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera b), di tale direttiva, applicato in via analogica, se l’unione civile costituita da GH e FV in Italia costituisca un’unione registrata equiparata al matrimonio e se, di conseguenza, FV possa essere considerata un familiare di GH. Poiché, ai sensi dell’articolo 259, paragrafo 1, del codice civile, il matrimonio è definito come l’unione di un uomo e di una donna fondata sul loro libero consenso, e poiché, ai sensi dell’articolo 277, paragrafo 1, di tale codice, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è vietato, FV e GH non possono contrarre matrimonio in [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ai sensi dell’articolo 277, paragrafo 3, del codice civile, le unioni di coppia tra persone di sesso opposto o dello stesso sesso costituite o contratte all’estero non sono riconosciute in [OSCURATO:PERSONA]. Poiché il diritto rumeno non riconosce le unioni di coppia tra persone dello stesso sesso come equiparate al matrimonio, FV non rientra nella nozione di familiare ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, applicato in via analogica al caso di specie. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare lo status giuridico preciso, nel diritto rumeno, di un’unione civile tra persone dello stesso sesso costituita in Italia e, in particolare, se essa costituisca un’unione registrata ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2004/38.
94.
Tale conclusione, tuttavia, non esaurisce l’analisi. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, qualora un cittadino di un paese terzo non rientri nella nozione di familiare ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, tale conclusione non impedisce di verificare se, ciò nonostante, sussista un obbligo più circoscritto di agevolarne l’ingresso e il soggiorno.
2.
Diritti di soggiorno derivati ai sensi dell
’
articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38, applicato per analogia
a)
Obbligo di agevolare l
’
ingresso e il soggiorno
95.
Nella sentenza Banger, la Corte ha dichiarato che, sebbene il partner non registrato di un cittadino dell’Unione non possa essere considerato un familiare ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, applicato per analogia, impone allo Stato membro di cittadinanza di
agevolare il rilascio di un’autorizzazione al soggiorno
a detto partner (
69
). La Corte ha dichiarato che un cittadino di un paese terzo, che abbia una relazione stabile debitamente attestata con un cittadino dell’Unione il quale abbia esercitato i propri diritti di libera circolazione e soggiorno e che faccia ritorno nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, non deve, al momento del rientro di detto cittadino in quest’ultimo Stato, ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto dalla direttiva per un cittadino di un paese terzo che abbia siffatta relazione con un cittadino dell’Unione il quale eserciti la propria libertà di circolazione in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza (
70
). Inoltre, un provvedimento di diniego di rilascio di un’autorizzazione al soggiorno per siffatto partner deve essere fondato su un esame approfondito della situazione personale del richiedente e deve essere motivato (
71
).
96.
Nella sentenza nella causa SM (Minore sottoposto a kafala algerina) (
72
), la Corte ha dichiarato che, poiché il fatto che un minore sia posto sotto il regime della kafala algerina non crea un legame di filiazione tra il minore e il suo tutore, detto minore non può essere considerato un «discendente diretto» di un cittadino dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 (
73
). Tuttavia, la Corte ha proseguito la sua analisi verificando se il minore rientrasse nella nozione di «altro familiare», di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38, ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti, conformemente alla loro legislazione nazionale, ad agevolare l’ingresso e il soggiorno di ogni altro familiare, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale (
74
).
97.
Di conseguenza, nel contesto di una situazione di «inversione a u» ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38 si applica per analogia, il che significa che lo Stato membro di cittadinanza deve agevolare l’ingresso e il soggiorno del partner con cui detto cittadino abbia una relazione stabile debitamente attestata (
75
). A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che esso obbliga lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza ad agevolare il rilascio di un permesso di soggiorno per il partner non registrato, che sia cittadino di uno Stato terzo e con il quale il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, laddove detto cittadino dell’Unione, dopo aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro per svolgervi un’attività lavorativa, conformemente alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38, faccia ritorno con il suo partner nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza per soggiornarvi (
76
).
98.
Nella presente causa, il fatto che FV non possa essere considerata un familiare ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2004/38, applicato per analogia al caso di specie, non osta all’esame della questione se l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, applicato per analogia, imponga alla [OSCURATO:PERSONA] di agevolare l’ingresso e il soggiorno di FV in quanto partner con cui GH ha una relazione stabile debitamente attestata.
99.
Peraltro, l’obbligo di agevolazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38 non è soltanto un requisito procedurale, ma impone agli Stati membri anche l’obbligo sostanziale di concedere un certo vantaggio alle domande presentate dai cittadini di Stati terzi indicati da tale disposizione rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di Stati terzi (
77
). Al fine di adempiere a tale obbligo sostanziale, gli Stati membri devono prevedere la possibilità, per le persone interessate, di ottenere una decisione sulla loro domanda che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale, che tenga conto di tutti i fattori pertinenti e che, in caso di rifiuto, sia debitamente motivata (
78
). A tal riguardo, gli Stati membri non possono invocare il fatto che la possibilità di dimostrare una relazione stabile non sia prevista dal loro diritto nazionale per i partner dello stesso sesso. Da una giurisprudenza consolidata risulta che gli Stati membri, nell’esercizio della loro competenza in materia di stato civile, devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, la libertà riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri (
79
). Ne consegue che uno stato civile legalmente acquisito in un altro Stato membro nell’esercizio dei diritti di libera circolazione deve essere tenuto in considerazione dallo Stato membro di cittadinanza, anche quando il diritto di tale Stato membro non riconosce l’istituto in questione, allo scopo specifico e limitato di attuare i diritti conferiti dal diritto dell’Unione (
80
).
100.
Nonostante il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, la normativa nazionale deve quindi contenere criteri che siano conformi al significato ordinario del termine «agevola[re]» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 e che non privino tale disposizione del suo effetto utile (
81
).
101.
Inoltre, ai fini di tale analisi alternativa, l’obbligo di «agevolare», di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, si applica per analogia, sicché, nell’esercizio di tale margine di discrezionalità, lo Stato membro di cittadinanza attua il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] (
82
). Di conseguenza, tale Stato membro deve esercitare detta discrezionalità nel rispetto delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, come risulta dalle spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, di quest’ultima, il significato e la portata dei diritti garantiti dall’articolo 7 sono identici a quelli dell’articolo 8 della CEDU (
83
). Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la relazione che lega una coppia dello stesso sesso può rientrare nella nozione di «vita privata», nonché in quella di «vita familiare», al pari della relazione che lega una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione (
84
).
102.
Ne consegue che il rigetto automatico di una domanda di soggiorno per il solo motivo che un’unione civile tra persone dello stesso sesso non è riconosciuta dal diritto dello Stato membro di cittadinanza è incompatibile con l’obbligo di agevolare l’ingresso e il soggiorno, previsto all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38, applicato per analogia in una situazione di «inversione a u». Tale obbligo impone agli Stati membri di valutare le domande caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti che caratterizzano la situazione personale degli interessati, e di adottare decisioni debitamente motivate in caso di diniego. Un diniego generalizzato basato unicamente sul mancato riconoscimento dell’unione civile alla luce del diritto nazionale priva l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva del suo effetto utile ed è incompatibile con il significato comune del termine «agevolare», interpretato alla luce dell’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 8 della CEDU.
103.
Inoltre, i requisiti imposti dall’articolo 62 del decreto-legge n. 194/2002 sembrano difficilmente conciliabili con l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte, indipendentemente dall’orientamento sessuale della coppia interessata.
b)
Tre livelli di possibile incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell
’
Unione
104.
In primo luogo, per quanto riguarda il requisito del previo soggiorno di cui all’articolo 62, paragrafo 3
2
, lettera b), punto iii), del decreto-legge n. 194/2002, tale disposizione subordina la proroga del diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, partner di un cittadino rumeno, alla produzione di documenti attestanti che detto cittadino di un paese terzo è stato precedentemente registrato con diritto di soggiorno in un altro Stato membro in qualità di familiare del cittadino rumeno.
105.
Ne consegue che il requisito di cui all’articolo 62, paragrafo 3
2
, lettera b), punto iii), del decreto-legge n. 194/2002, ai sensi del quale il cittadino di un paese terzo deve essere stato formalmente registrato con diritto di soggiorno in un altro Stato membro in qualità di familiare del cittadino rumeno, impone una condizione che oltrepassa quanto richiesto dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38 e dalla giurisprudenza. Infatti, tale disposizione esige soltanto la dimostrazione che il cittadino dell’Unione e il suo partner, cittadino di un paese terzo, abbiano una «relazione stabile debitamente attestata». Essa non richiede, invece, documenti che attestino che tale partner sia stato precedentemente registrato con diritto di soggiorno in un altro Stato membro in qualità di familiare del cittadino dell’Unione. Di conseguenza, l’articolo 62 del decreto-legge n. 194/2002 impone requisiti aggiuntivi che non figurano in nessuna parte dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38.
106.
Inoltre, tale requisito è difficilmente conciliabile con la sentenza Metock, nella quale la Corte ha statuito che il godimento di un diritto di soggiorno derivato non può essere condizionato a un previo soggiorno legale del cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro (
85
).
107.
Nel caso di specie, FV risiedeva in Australia al momento della costituzione dell’unione civile e si è recata in [OSCURATO:PERSONA] circa sei mesi dopo il ritorno di GH, senza aver precedentemente soggiornato in un altro Stato membro in qualità di partner di GH. Anche qualora FV e GH dimostrassero di avere una «relazione stabile debitamente attestata», l’applicazione dell’articolo 62, paragrafo 3², lettera b), punto iii), del decreto-legge n. 194/2002 avrebbe quindi l’effetto di escludere automaticamente FV da qualsiasi possibilità di ottenere un diritto di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente a causa dell’assenza di un precedente soggiorno formalmente registrato in un altro Stato membro, una condizione che è incompatibile con la sentenza Metock e che priva di effetto pratico l’obbligo di agevolare l’ingresso e il soggiorno.
108.
In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa ai figli, di cui all’articolo 62, paragrafo 3, lettera b), punto i), del decreto-legge in parola, tale disposizione subordina la proroga del diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo, partner di un cittadino rumeno, alla produzione dell’atto di nascita del figlio, esigendo, in tal modo, che i partner abbiano un figlio in comune. Anche in questo caso, tale condizione non figura in alcun punto della formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38. Inoltre, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 contiene un elenco tassativo dei documenti che i cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, possono essere tenuti a presentare per ottenere il rilascio di una carta di soggiorno, e non prevede la possibilità di esigere documenti attestanti un previo soggiorno legale in un altro Stato membro o la nascita di un figlio comune. Tali requisiti vanno quindi oltre quanto consentito dalla direttiva 2004/38, applicata per analogia alla situazione di «inversione a u», e sono incompatibili con l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], come interpretato nella sentenza Metock.
109.
In terzo luogo, al di là delle due possibili incompatibilità sopra individuate, che sorgono indipendentemente dall’orientamento sessuale della coppia interessata, l’effetto combinato dell’articolo 62 del decreto‑legge n. 194/2002 e dell’articolo 277 del codice civile dà luogo a un’ulteriore e distinta incompatibilità con il principio di non discriminazione in base all’orientamento sessuale, sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Come indicato in precedenza (
86
), nel contesto di tale analisi alternativa, lo Stato membro di cittadinanza attua il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], in particolare nell’esercizio della discrezionalità conferitagli dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38, applicato in via analogica.
110.
Come rilevato dallo stesso giudice del rinvio nell’ordinanza di rinvio (
87
), se GH e FV fossero una coppia di sesso opposto, avrebbero potuto contrarre matrimonio in [OSCURATO:PERSONA] (o in un altro Stato membro), nel qual caso non sarebbe esistito alcun motivo di diniego del diritto di soggiorno a FV. Il motivo per cui esse non hanno potuto farlo e sono state costrette a recarsi in Italia per costituire un’unione civile è dovuto, precisamente, al fatto che il diritto rumeno vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ai sensi dell’articolo 277, paragrafo 1, del codice civile, e nega il riconoscimento delle unioni di coppia costituite all’estero tra persone dello stesso sesso, ai sensi dell’articolo 277, paragrafo 3, di tale codice (
88
). L’effetto combinato di queste due disposizioni e dell’articolo 62 del decreto-legge n. 194/2002, quindi, è quello di porre le coppie dello stesso sesso in una situazione strutturalmente diversa e nettamente più sfavorevole rispetto a quella delle coppie di sesso opposto: mentre queste ultime possono sposarsi in [OSCURATO:PERSONA] e soddisfare così le condizioni per il ricongiungimento familiare, le prime sono totalmente private di tale facoltà e non dispongono di alcuna via concreta per ottenere il riconoscimento della loro relazione o dei loro diritti al ricongiungimento familiare ai sensi del diritto rumeno.
111.
L’articolo 277, paragrafo 4, del codice civile non sana tale effetto discriminatorio, in particolare nel contesto di una situazione di «inversione a u» che interessa cittadini rumeni. Pur preservando l’applicabilità dei diritti di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e del SEE, esso non crea alcun meccanismo di riconoscimento delle relazioni tra persone dello stesso sesso che coinvolgono cittadini rumeni che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Tale interpretazione è confermata dalla sentenza Coman (
89
), in cui la Corte, interpretando l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], non ha ritenuto che l’articolo 277, paragrafo 4, del codice civile risolvesse il problema o neutralizzasse l’ostacolo individuato. Di converso, alla luce di tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a riconoscere il matrimonio al fine specifico della concessione di un diritto di soggiorno derivato, proprio perché l’articolo 277, paragrafo 4, del codice civile fa salva l’applicabilità dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], il quale impone tale riconoscimento
ab origine
. Pertanto, lo svantaggio strutturale al quale le coppie dello stesso sesso sono soggette ai sensi del diritto nazionale rumeno persiste, ed è a tale riguardo che l’obbligo positivo derivante dall’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA], interpretato alla luce dell’articolo 8 della CEDU, resta pertinente nel caso in cui la Corte ritenga che il diritto dell’Unione sia applicabile al caso di specie.
112.
Lo svantaggio strutturale sopra descritto, per effetto del quale le coppie dello stesso sesso si trovano in una situazione nettamente più sfavorevole rispetto a quella delle coppie di sesso opposto e sono private di qualsiasi via concreta per ottenere il riconoscimento della loro relazione o dei loro diritti al ricongiungimento familiare ai sensi del diritto nazionale rumeno, sembra difficilmente conciliabile con il principio di non discriminazione in base all’orientamento sessuale, sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], interpretato alla luce dell’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 8 della CEDU. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Coman (
90
) e ribadito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
91
), la relazione che lega una coppia di persone dello stesso sesso rientra nella nozione di vita privata nonché in quella di vita familiare al pari della relazione che lega una coppia di persone di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione. Inoltre, come confermato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
92
), basandosi sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo Fedotova e a. c. Russia (
93
), Przybyszewska e a. c. Polonia (
94
) e Formela e a. c. Polonia (
95
), l’articolo 8 della CEDU impone agli Stati membri un obbligo positivo di istituire un quadro giuridico che consenta il riconoscimento giuridico e la tutela delle coppie di persone dello stesso sesso.
113.
A tal riguardo, occorre operare una distinzione tra la scelta di uno Stato membro di non introdurre il matrimonio o le unioni civili tra persone dello stesso sesso nel suo ordinamento giuridico interno, che rientra nella sua competenza e può essere tutelata dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE in quanto espressione della sua identità costituzionale nazionale, e il rifiuto di qualsiasi forma di riconoscimento giuridico o di tutela delle coppie dello stesso sesso. La prima scelta rientra nella competenza degli Stati membri; la seconda no, poiché costituisce una violazione dell’obbligo positivo imposto dall’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA], interpretato alla luce dell’articolo 8 della CEDU, come confermato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
96
).
114.
Ne consegue che, qualora la Corte ritenga che il diritto dell’Unione sia applicabile, nel caso di specie, alla domanda di diritto di soggiorno derivato, le misure nazionali di cui trattasi appaiono difficilmente conciliabili con l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] e con l’articolo 21, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], interpretato alla luce dell’articolo 7 di quest’ultima. In particolare, il requisito del previo soggiorno e la condizione relativa ai figli, di cui all’articolo 62 del decreto-legge n. 194/2002 vanno ben oltre quanto richiesto da tali disposizioni. Inoltre, l’effetto combinato di tale articolo 62 e dell’articolo 277 del codice civile crea uno svantaggio strutturale specifico per le coppie dello stesso sesso, che sono private di qualsiasi via concreta per ottenere il riconoscimento giuridico della loro relazione o dei loro diritti al ricongiungimento familiare ai sensi del diritto nazionale rumeno, a differenza delle coppie di sesso opposto, che conservano la possibilità di contrarre matrimonio in [OSCURATO:PERSONA] (o in un altro Stato membro). Spetterebbe al giudice del rinvio valutare tali questioni alla luce delle considerazioni che precedono.
115.
È opportuno rilevare, inoltre, che il governo rumeno non ha addotto alcun motivo, dinanzi alla Corte, per giustificare l’asserito ostacolo all’esercizio, da parte di GH, dei suoi diritti di libera circolazione, nell’ipotesi in cui siffatto ostacolo sia accertato.
116.
Tuttavia, tale analisi alternativa non incide sulla conclusione principale, vale a dire che la presente causa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 e dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA].
117.
Sulla base delle considerazioni che precedono, suggerisco di rispondere alla questione sottoposta alla Corte nei seguenti termini:
L’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], con applicazione analogica della direttiva 2004/38, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che le autorità dello Stato membro di cui un cittadino dell’Unione ha la cittadinanza neghino la concessione di un diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato membro a un cittadino di un paese terzo con cui tale cittadino dell’Unione abbia costituito un’unione civile ai sensi del diritto di un altro Stato membro per il motivo che il diritto dello Stato membro di cittadinanza non riconosce le unioni civili tra persone dello stesso sesso, qualora detto cittadino dell’Unione non abbia soggiornato in modo effettivo nello Stato membro in cui l’unione civile è stata costituita, né abbia dimostrato alcuna intenzione di stabilirsi nello Stato membro ospitante in modo tale da svilupparvi o consolidarvi la vita familiare e qualora non sussista un rapporto di dipendenza tra il cittadino dell’Unione e il cittadino di un paese terzo di natura tale per cui il diniego del diritto di soggiorno costringerebbe, di fatto, il cittadino dell’Unione ad abbandonare il territorio dell’Unione nel suo complesso o lo Stato membro di cui ha la cittadinanza.
IV.
Conclusione
118.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che occorra rispondere alla questione proposta dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nei seguenti termini:
L’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], con applicazione analogica della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,
devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che le autorità dello Stato membro di cui un cittadino dell’Unione ha la cittadinanza neghino la concessione di un diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato membro a un cittadino di un paese terzo con cui tale cittadino dell’Unione abbia costituito un’unione civile ai sensi del diritto di un altro Stato membro per il motivo che il diritto dello Stato membro di cittadinanza non riconosce le unioni civili tra persone dello stesso sesso, qualora detto cittadino dell’Unione non abbia soggiornato in modo effettivo nello Stato membro in cui l’unione civile è stata costituita, né abbia dimostrato alcuna intenzione di stabilirsi nello Stato membro ospitante in modo tale da svilupparvi o consolidarvi la vita familiare e qualora non sussista un rapporto di dipendenza tra il cittadino dell’Unione e il cittadino di un paese terzo di natura tale per cui il diniego del diritto di soggiorno costringerebbe, di fatto, il cittadino dell’Unione ad abbandonare il territorio dell’Unione nel suo complesso o lo Stato membro di cui ha la cittadinanza.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
3
Testo fornito dal governo rumeno.
4
Il codice civile impiega i termini «parteneriatele civile» [(unioni di coppia)], mentre GH e FV hanno costituito, in Italia, un’unione civile disciplinata dal diritto italiano. Pertanto, nelle presenti conclusioni, i termini «unione civile» fanno riferimento al rapporto giuridico contratto da GH e FV in Italia, mentre i termini «unione di coppia» sono utilizzati quando si fa riferimento alla nozione quale appare nel diritto rumeno o nella giurisprudenza della Corte.
5
L’ordinanza di rinvio cita l’articolo 83, paragrafo 1, nonché l’articolo 88, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), del decreto-legge n. 194/2002.
6
Sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16, in prosieguo: la «sentenza Coman», EU:C:2018:385.
7
Una questione analoga si pone nella causa pendente C‑237/26, PMLP, in cui il giudice del rinvio chiede se uno Stato membro possa negare il riconoscimento di un matrimonio contratto da due suoi cittadini dello stesso sesso in un altro Stato membro dell’Unione, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui le persone che hanno contratto matrimonio non hanno soggiornato né prima né dopo la celebrazione dello stesso in tale altro Stato membro, ma con il quale una delle persone che hanno contratto matrimonio ha un legame stretto e nel quale dette persone si sono recate esclusivamente al fine di contrarre matrimonio. A differenza della presente causa, che riguarda diritti di soggiorno derivati, tale causa riguarda il riconoscimento di uno stato civile.
8
Il termine «U-turn» (inversione a u) è sorto nel contesto delle libertà fondamentali dell’Unione (quali la libertà di stabilimento) ed è utilizzato per descrivere il meccanismo strutturale utilizzato dal cittadino che si avvale di una libertà fondamentale allo scopo di creare un elemento transfrontaliero, sovente al fine di «ritornare» nel proprio Stato membro e invocare il diritto dell’Unione rispetto alle norme nazionali di tale Stato. V. Wouters, J., Tesi di dottorato (K.U. Leuven, 1996) dal titolo «U-bochtconstructies en misbruik van communautaire rechten» (meccanismi di inversione a u e abuso dei diritti comunitari) nel contesto dello stabilimento di società; Looijestijn-Clearie, A., «[OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA]Turn in the Right of Establishment for Companies», Vol. 49,
International & [OSCURATO:PERSONA]
, 2000, pagg. da 621 a 642. Soltanto in seguito tale caratterizzazione è stata applicata alla giurisprudenza in materia di cittadinanza, nel contesto della quale il termine «U-turn» (inversione a u) è stato utilizzato per descrivere il meccanismo analogo per cui un cittadino dell’Unione esercita la sua libertà di circolazione all’estero per poi ritornare nel suo paese d’origine, tentando di preservare i diritti (quali il diritto al ricongiungimento familiare) acquisiti durante tale periodo all’estero.
9
V., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, Lounes (C‑165/16; in prosieguo: la «sentenza Lounes», EU:C:2017:862, punto 45).
10
Sentenza Coman, punto 18, e sentenza del 12 marzo 2014, O. e B. (C‑456/12; in prosieguo: la «sentenza O. e B.», EU:C:2014:135, punto 35).
11
V. sentenza Lounes, punto 31, e sentenza del 18 dicembre 2014, McCarthy e a., C‑202/13, EU:C:2014:2450, punti 31 e 33 e giurisprudenza citata.
12
V., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, punti 67 e 68) e dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a. (C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 35).
13
Sentenza del 15 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑256/11; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a.», EU:C:2011:734, punto 55).
14
V., in tal senso, sentenza Lounes, punto 36; sentenza O. e B., punto 41; e sentenza del 5 maggio 2011, McCarthy (C‑434/09; in prosieguo: la «sentenza McCarthy», EU:C:2011:277, punto 33).
15
V., in tal senso, sentenza Lounes, punto 37; sentenza O. e B., punti 42 e 43; e sentenza McCarthy, punti 29, 34 e 42.
16
Ciò premesso, altre disposizioni della direttiva 2004/38, come l’articolo 4 di quest’ultima, che disciplina il diritto di uscita, possono tuttavia applicarsi ai cittadini dell’Unione che risiedono nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza, nonché ai loro familiari o al partner.
17
V., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2025, NiZzA (C‑573/24, EU:C:2025:747, punto 42) e del 13 settembre 2016, CS (C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 22 e giurisprudenza citata).
18
V., in tal senso, sentenza Coman, punto 23; sentenza Lounes, punto 46; sentenza O. e B., punto 44; e sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. (C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 54).
19
Sentenza O. e B., punto 49.
20
Ibidem
, punto 50.
21
Ibidem
.
22
Sentenza del 7 luglio 1992 (C‑370/90, EU:C:1992:296).
23
Ibidem
, punto 19.
24
V. sentenza dell’11 dicembre 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771).
25
Ibidem
, punto 35. Al punto 36 di tale sentenza, la Corte aggiunge che «[t]ale effetto dissuasivo si produrrebbe del pari considerata la semplice prospettiva, per lo stesso cittadino, di non poter proseguire, dopo il suo rientro nel suo Stato membro di origine, una convivenza con stretti congiunti, eventualmente iniziata per effetto del matrimonio o del ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante».
26
Sentenza del 7 luglio 1992 (C‑370/90, EU:C:1992:296). V. sentenze dell’8 novembre 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 70) e dell’11 dicembre 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771, punti 32, 35 e 36).
27
V., in tal senso, sentenza Coman, punto 24, e sentenza O. e B., punti da 51 a 54.
28
Punto 52.
29
Punto 59.
30
Punto 53.
31
Punto 55.
32
Il punto 54 della sentenza O. e B. è formulato in termini condizionali e ha carattere prescrittivo: «quando, nel corso di un soggiorno effettivo del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante (…), si sia sviluppata o consolidata una vita familiare in quest’ultimo Stato membro, l’efficacia pratica dei diritti che al cittadino dell’Unione interessato derivano dall’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] impone (…)».
33
Punto 57 della sentenza O. e B.
34
Punto 54. Alcuni autori sostengono persino che il criterio decisivo per l’ottenimento di un diritto di soggiorno al momento del ritorno del cittadino dell’Unione nel suo Stato membro non è la durata del soggiorno, ma il fatto che il soggiorno nello Stato membro ospitante sia stato «tale da sviluppare o consolidare la vita familiare in tale Stato membro», e che un periodo di soggiorno superiore a tre mesi nello Stato membro ospitante, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/38, potrebbe dare luogo a una presunzione di sviluppo o consolidamento della vita familiare, anziché costituirne una condizione preliminare (Kroeze, H., «Chapter 10 Distinguishing between Use and Abuse of EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of the “Europe-route” for [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA]», in Cambien, N., Kochenov, D. e Muir, E. (a cura di),
[OSCURATO:PERSONA] under Stress: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, pagg. da 222 a 270; disponibile all’indirizzo: https://doi.org/10.1163/9789004433076_011).
35
Sentenza del 27 giugno 2018 (C‑230/17; in prosieguo: la «sentenza Altiner e Ravn», EU:C:2018:497).
36
Ibidem
, punti da 30 a 33.
37
Punto 59.
38
È opportuno rilevare che la versione in lingua francese di tale sentenza («
développer ou consolider
») (sviluppare o consolidare) depone a favore di una lettura dei termini [in lingua inglese] «created or strengthened» (creata o consolidata) che esige un processo di graduale sviluppo della vita familiare nel corso di un soggiorno effettivo, anziché la creazione istantanea di un vincolo giuridico, e che tale interpretazione è conforme alla logica complessiva del quadro stabilito nella sentenza O. e B., il quale mira a tutelare la vita familiare effettivamente vissuta in un altro Stato membro, e non la vita familiare che ivi è stata meramente formalizzata.
39
Punto 31.
40
Sentenze dell’8 novembre 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 70); dell’11 dicembre 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771, punti 35 e 36); e sentenza O. e B., punto 54.
41
Il punto 56 di tale sentenza menziona il fatto che il cittadino dell’Unione abbia «condotto una vita familiare» con il cittadino di un paese terzo nello Stato membro ospitante, e la risposta fornita al punto 61 di tale sentenza menziona un cittadino dell’Unione che «abbia sviluppato o consolidato una vita familiare» nel corso di un soggiorno effettivo in tale Stato.
42
A tale riguardo, si può fare riferimento alla precedente analisi concernente la logica della dissuasione, contenuta nei precedenti paragrafi da 40 a 44.
43
L’articolo 81, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, un requisito procedurale che riflette la delicatezza del diritto di famiglia e la preminenza della competenza nazionale in tale settore. Tale disposizione contiene inoltre una clausola passerella che consente al Consiglio, deliberando all’unanimità e fatto salvo il veto di un parlamento nazionale, di decidere che taluni aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transfrontaliere possano invece formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], tale competenza riguarda anche la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali; ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], essa concerne, in particolare, il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione, la compatibilità delle regole in materia di conflitti di leggi e di giurisdizione e l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili. La struttura dei Trattati riflette, quindi, la scelta precisa di riservare principalmente agli Stati membri la definizione dei rapporti familiari, fatti salvi i limiti che il diritto dell’Unione in materia di libera circolazione pone all’esercizio di tale competenza nel caso in cui un cittadino dell’Unione abbia esercitato i propri diritti di libera circolazione in modo effettivo e tale da instaurare un legame effettivo e sostanziale con un altro Stato membro.
44
L’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), [OSCURATO:PERSONA] conferisce all’Unione la competenza ad adottare misure in materia di condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi, anche al fine del ricongiungimento familiare.
45
Sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a. (C‑127/08; in prosieguo: la «sentenza Metock», EU:C:2008:449, punto 61).
46
Sentenza Metock, punti 63 e 65, il corsivo è mio.
47
Sentenza Metock, punti 73, 77 e 78. Occorre rilevare che il riferimento, al punto 78 di tale sentenza, alla «sfera di applicazione del diritto comunitario» deve essere inteso nel suo contesto, vale a dire con riferimento all’ambito di applicazione della direttiva 2004/38, dal momento che tale sentenza verte sull’interpretazione di detta direttiva.
48
V. sentenza O. e B., punti 56 e 57.
49
I sigg. Coman e Hamilton avevano soggiornato legalmente in Belgio per un periodo superiore a tre mesi e vi avevano vissuto insieme, come una famiglia, prima di ritornare in [OSCURATO:PERSONA].
50
Sentenza dell’8 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] (C‑34/09; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2011:124, punto 41 e giurisprudenza citata).
51
V. sentenza McCarthy, punto 47, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 42.
52
V. sentenza McCarthy, punto 48.
53
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 42 e 44.
54
Ibidem
, punto 67.
55
Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 68.
56
Sentenza dell’8 maggio 2018, C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 65.
57
Sentenza del 4 giugno 2026, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑147/24; in prosieguo: la «sentenza Safi», EU:C:2026:442, punti 51, 53 e da 57 a 63).
58
V. sentenza del 10 maggio 2017, C‑133/15, EU:C:2017:354, punti 68 e 69.
59
Dall’ordinanza di rinvio risulta che GH risiede in [OSCURATO:PERSONA], dove si prende cura della madre gravemente disabile. Si potrebbe quindi sostenere che GH si trovi nell’impossibilità di conciliare il suo obbligo di assistere la propria madre in [OSCURATO:PERSONA] e il desiderio di vivere con FV, e che il rifiuto di concedere a FV il diritto di soggiorno porrebbe GH in una situazione personale insostenibile. Sebbene tale circostanza evidenzi la difficile situazione personale in cui GH si trova, essa non è sufficiente a dimostrare il rapporto di dipendenza che l’articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] mira a tutelare, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza.
60
V. punto 11 dell’ordinanza di rinvio. L’articolo 6, paragrafo 1, TUE e l’articolo 51, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] precisano inoltre che le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] non estendono le competenze dell’Unione definite nei Trattati.
61
V. sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 17).
62
Sentenza Metock, punto 77, e sentenza del 1º aprile 2008, Governo della Comunità francese e Governo vallone (C‑212/06, EU:C:2008:178, punto 33).
63
V., in tal senso, sentenza Metock, punto 77.
64
Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 72.
65
V.
supra
, paragrafo 41.
66
Sentenza del 12 luglio 2018, Banger (C‑89/17; in prosieguo: la «sentenza Banger», EU:C:2018:570, punto 34).
67
Sentenza Coman, punti da 33 a 35.
68
Sentenza Coman, punto 36.
69
V. punti da 30 a 33.
70
Punto 32.
71
Punto 41.
72
Sentenza del 26 marzo 2019 (C‑129/18, EU:C:2019:248).
73
Punto 56.
74
V. punti 57 e 58.
75
V., in tal senso, sentenza Banger, punto 33.
76
Ibidem
, punto 35.
77
Sentenza del 26 marzo 2019, SM (Minore sottoposto a kafala algerina) (C‑129/18, EU:C:2019:248, punto 61 e giurisprudenza citata).
78
Ibidem
, punto 62 e giurisprudenza citata.
79
Sentenza Coman, punto 38, e sentenza del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 32).
80
Sentenza Coman, punto 45, e sentenza dell’8 giugno 2017, Freitag (C‑541/15, EU:C:2017:432, punto 46).
81
V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, SM (Minore sottoposto a kafala algerina) (C‑129/18, EU:C:2019:248, punto 63), e sentenza Banger, punto 40 e giurisprudenza citata.
82
V. sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 17).
83
V. spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17).
84
Sentenze citate al punto 50 della sentenza Coman. V. Corte EDU, 7 novembre 2013, Vallianatos e a. c. Grecia, CE:ECHR:2013:1107JUD002938109, § 73, e Corte EDU, 14 dicembre 2017, Orlandi e a. c. Italia, CE:ECHR:2017:1214JUD002643112, § 143.
85
Punto 58.
86
V.
supra
, paragrafo 101.
87
Punto 29.
88
L’articolo 277, paragrafo 3, del codice civile nega il riconoscimento di tutte le unioni di coppia costituite all’estero, sia tra persone di sesso opposto che dello stesso sesso, ed è quindi apparentemente neutro. Tuttavia, il suo effetto pratico non è neutro. Per quanto riguarda le coppie di sesso opposto, il mancato riconoscimento di un’unione di coppia conclusa all’estero non le lascia in un vuoto giuridico, poiché esse conservano la possibilità di contrarre matrimonio in [OSCURATO:PERSONA], che il diritto rumeno riconosce pienamente. Per quanto riguarda le coppie dello stesso sesso, invece, l’articolo 277, paragrafo 1, di tale codice vieta totalmente il matrimonio e l’articolo 277, paragrafo 3, di quest’ultimo nega il riconoscimento delle unioni di coppia concluse all’estero, sicché tali coppie non dispongono di alcun mezzo giuridico, in [OSCURATO:PERSONA], per ottenere una qualsivoglia forma di riconoscimento della loro relazione.
89
V. punti 39, 40 e 51.
90
Punto 50.
91
Sentenza del 25 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑713/23; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2025:917, punto 65).
92
Punto 66.
93
Corte EDU, 13 luglio 2021, CE:ECHR:2021:0713JUD004079210, § 152.
94
Corte EDU, 12 dicembre 2023, CE:ECHR:2023:1212JUD001145417, § 104.
95
Corte EDU, 19 settembre 2024, CE:ECHR:2024:0919JUD005882812, § 29.
96
Punto 66.