CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 27574/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, negato i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione della diversa tipologia di sostanze stupefacenti e del numero di dosi ricavabili, e, comunque, non ravvisando elementi valorizzabili a tale scopo, peraltro nemmeno evidenziati nel ricorso, tale non essendo, per espressa previsione di legge, lo stato di incensuratezza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 coi proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024