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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17487/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente, le misure cautelari dell'obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 61 n. 2 e 583-quater cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente e comunque carente quanto ai requisiti di concretezza e attualità del rischio di recidiva.

Il Tribunale ha basato la sua valutazione esclusivamente sulcircostanziato episodio oggetto di contestazione, senza indicare alcun elemento fattuale specifico da cui desumere la capacità di commettere ulteriori delitti con uso di armi o violenza personale ed omettendo di confrontarsi con la condizione soggettiva dell'indagato, privo di precedenti penali, e con il comportamento da lui tenuto successivamente ai fatti, pur valorizzati dal difensore nel corso dell'udienza.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Costituisce orientamento consolidato, ribadito di recente da Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567, quello in forza del quale "in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01).

Poiché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01), il ricorso che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).

3. I vizi prospettati con l'odierno ricorso, solo formalmente denunciati, si risolvono in censure che, lungi dall'evidenziare vizi argomentativi che incidano sulla logicità della motivazione, attengono al contenuto della decisione e sono volte ad ottenere una rivalutazione delle esigenze cautelari.

Il provvedimento impugnato ha dato conto, con motivazione immune da censure, degli elementi sulla base dei quali, condividendo le valutazioni del primo giudice, ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, nonostante l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA]. 2Il Tribunale, dopo avere rimarcato la genericità della contestazione del quadro cautelare da parte della difesa, incentrata sull'incensuratezza dell'indagato, sulla genesi della condotta violenta, scaturita dall'intervenuto ritiro della patente, necessaria per svolgere lavori saltuari necessari per il suo sostentamento, e sul rispetto delle prescrizioni correlate alle misure cautelari applicate, ha valorizzato innanzitutto le modalità della condotta, ritenute indicative di una assoluta incapacità di autocontrollo dell'indagato, dimostrata dal grado di violenza usata nei confronti dei tre appartenenti alle forze di polizia impegnati, presso gli uffici del comando, nella redazione degli atti in relazione all'accertata guida pericolosa in stato di ebbrezza, contro i quali l'indagato si era scagliato con pugni e calci, giungendo ad afferrare per' il collo uno di loro, mentre gli altri colleghi cercavano di sottrarlo alla presa, e con i quali aveva ingaggiato una violenta colluttazione da cui erano conseguite plurime lesioni in danno degli operanti.

Il Tribunale ha, altresì, valorizzato anche l'atteggiamento di disprezzo delle regole e dell'altrui incolumità dimostrato dall'essersi posto alla guida del veicolo in stato di alterazione alcolica e nell'avere mantenuto una condotta di guida tale da porre in pericolo la pubblica incolumità nonché l'assenza di analisi critica della propria condotta da parte dell'indagato che, nell'ammettere i fatti, si è giustificato censurando anche il comportamento doveroso degli agenti.

Le argomentazioni rinvenibili nell'ordinanza impugnata sono non solo esenti da vizi logici ma pienamente coerenti con i principi affermati da questa Corte che, anche di recente ha avuto modo di affermare che "In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza." (Sez. 5, n. 22344 del 5/03/2025, Rv. 288197-01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente, le misure cautelari dell'obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 61 n. 2 e 583-quater cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente e comunque carente quanto ai requisiti di concretezza e attualità del rischio di recidiva. Il Tribunale ha basato la sua valutazione esclusivamente sulcircostanziato episodio oggetto di contestazione, senza indicare alcun elemento fattuale specifico da cui desumere la capacità di commettere ulteriori delitti con uso di armi o violenza personale ed omettendo di confrontarsi con la condizione soggettiva dell'indagato, privo di precedenti penali, e con il comportamento da lui tenuto successivamente ai fatti, pur valorizzati dal difensore nel corso dell'udienza. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Costituisce orientamento consolidato, ribadito di recente da Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567, quello in forza del quale "in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01). Poiché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01), il ricorso che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). 3. I vizi prospettati con l'odierno ricorso, solo formalmente denunciati, si risolvono in censure che, lungi dall'evidenziare vizi argomentativi che incidano sulla logicità della motivazione, attengono al contenuto della decisione e sono volte ad ottenere una rivalutazione delle esigenze cautelari. Il provvedimento impugnato ha dato conto, con motivazione immune da censure, degli elementi sulla base dei quali, condividendo le valutazioni del primo giudice, ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, nonostante l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA]. 2Il Tribunale, dopo avere rimarcato la genericità della contestazione del quadro cautelare da parte della difesa, incentrata sull'incensuratezza dell'indagato, sulla genesi della condotta violenta, scaturita dall'intervenuto ritiro della patente, necessaria per svolgere lavori saltuari necessari per il suo sostentamento, e sul rispetto delle prescrizioni correlate alle misure cautelari applicate, ha valorizzato innanzitutto le modalità della condotta, ritenute indicative di una assoluta incapacità di autocontrollo dell'indagato, dimostrata dal grado di violenza usata nei confronti dei tre appartenenti alle forze di polizia impegnati, presso gli uffici del comando, nella redazione degli atti in relazione all'accertata guida pericolosa in stato di ebbrezza, contro i quali l'indagato si era scagliato con pugni e calci, giungendo ad afferrare per' il collo uno di loro, mentre gli altri colleghi cercavano di sottrarlo alla presa, e con i quali aveva ingaggiato una violenta colluttazione da cui erano conseguite plurime lesioni in danno degli operanti. Il Tribunale ha, altresì, valorizzato anche l'atteggiamento di disprezzo delle regole e dell'altrui incolumità dimostrato dall'essersi posto alla guida del veicolo in stato di alterazione alcolica e nell'avere mantenuto una condotta di guida tale da porre in pericolo la pubblica incolumità nonché l'assenza di analisi critica della propria condotta da parte dell'indagato che, nell'ammettere i fatti, si è giustificato censurando anche il comportamento doveroso degli agenti. Le argomentazioni rinvenibili nell'ordinanza impugnata sono non solo esenti da vizi logici ma pienamente coerenti con i principi affermati da questa Corte che, anche di recente ha avuto modo di affermare che "In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza." (Sez. 5, n. 22344 del 5/03/2025, Rv. 288197-01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. 3 P.Q.M
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