CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A54E47D612L – (erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] –C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –(erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] –C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] del CONSIGLIO dei MINISTRI– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente del consiglio pro tempore,MINISTERO della SALUTE –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO del l’ECONOMIA e delle FINANZE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] dell’UNIVERSITA’ e RICERCA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. CONTRORICORRENTI avverso, ai sensi dell’art. 348 tercod. proc. civ., la sentenza n. 10393/2019 del Tribunale di Roma, avverso l’ordinanza n. 3391/2021della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione in data 21 marzo 2013 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell a [OSCURATO:PERSONA] , dell’Università e della RicercaScientifica. Esponevano che, a seguito del diploma di laurea in medicina e chirurgia, avevano conseguito: [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione i n tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio, della durata di 4 anni,nel periodo compreso tra il 1983 ed il 19 87, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in medicina del lavoro, della durata di 4 anni,nel periodo compreso tra il 1989 ed il 1993, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in medicina interna, della durata di 5 anni,nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1988, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in otorinolaringoiatria, della durata di 3 anni,nel periodo compreso tra il 1982 ed il 1985, [OSCURATO:PERSONA] , la specializzazione in medicina nucleare , della durata di 3 anni,nel periodo compreso tra il 1982 ed il 199 5 , [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in endocrinologia, della durata di 3 anni,nel periodo compreso tra il 1980 ed il 1983, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in ortopedia, della durata di 5 anni, nel periodo compreso tra il 1989 ed il 1994, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare, della durata di 3 anni,nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1984, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in anestesia e rianimazione, della durata di 3 anni,nel periodo compreso tra il 1985 ed il 1988, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in medicina del lavoro, della durata di 4 anni,nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1986, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in patologia clinica indirizzo generale e direttivo, della durata di 4 anni,nel periodo compreso tra il 1990 ed il 1995, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso, della durata di 5 anni,nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1986, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in endocrinologia, della durata di 3 anni, nel periodo compreso tra il 1984 ed il 1987, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in ginecologia e ostetricia, della durata di 4 anni,nel periodo compreso tra il 1987 ed il 1991, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in odontostomatologia, della durata di 3 anni,nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1985, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in medicina del lavoro, della durata di 4 anni,nel periodo compreso tra il 1987 ed il 1991, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in ematologia generale, clinica di laboratorio, della durata di 3 anni,nel periodo compreso tra il 1980 ed il 19 83 , [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in medicina del lavoro, della durata di 4 anni,nel periodo compreso tra il 1980 ed il 1984, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in cardiologia, della durata di 4 anni, nel periodo compreso tra il 1988 ed il 1992, [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in chirurgia pediatrica, della durata di 5 anni,nel periodo compreso tra il 1982 ed il 1987. Chiedevano in via principale accertare e dichiarareil loro diritto a percepire “un’adeguata remunerazione per l ’ a ttività svolta durante il periodo di formazione specialistica” (così ricorso, pag. 6) e, per l ’effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di lire 21.500.000ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia per ogni anno del c orrispondente corso di specializzazione, oltre al maggior danno exart. 1224 cod. civ. ed agli interessi. Chiedevano del pari in via principale accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento del titolo ed al conseguimento del punteggio spettante sulla base delle direttive comunitarie e, per l’effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni sofferti. Chiedevano in viaalternativa condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell’omesso recepimento delle direttive e sentenze comunitarie, oltre al maggior danno exart. 1224 cod. civ. ed agli interessi.Chiedevano in via subordinata farsi luogo alla liquidazione in loro favore di un equo indennizzo a titolo di arricchimento senza giusta causa. 2. Resistevano la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA],dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] . 3.Con sentenza n. 10393/2019 il T ribunale di Roma così provvedeva: dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA], rigettava le domande degli attori per intervenuta prescrizione, condannava gli attori alle spese di lite. Esponeva il tribunaleche il dies a quo del termine decennale di p rescrizione era da individuare nel 27.10.1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, il cui art. 11 aveva riconosciuto , limitatamente ai medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni compresi tra il 1983 ed il 1991,il diritto alla borsa di studio in quanto destinatari delle sentenzepassate in giudicato del T.A.R. del Lazio n. 601/1993, n. 279/1994, n. 280/1994, n. 281/1994, n. 282/1994 e n. 283/1994(cfr. sentenza n. 10393/2019, pag. 5). Esponeva invero che solo a far data dal 27.10.1999 i medici non destinatari delle pronunce del T.A.R. del Lazio avevano avuto la possibilità di apprezzare l’obbligazione risarcitoria quale effetto oramai definitivo della correlata condotta inadempiente dello Stato, con il susseguente venir meno,alla stessa data del 27.10.1999,della permanenza dell’obbligo risarcitori o , permanenza altrimenti destinataa perpetuarsi de die in diem (cfr. sentenza n. 10393/2019, pag. 5) .Esponeva ulteriormente che gli attori non avevano depositato validi atti interruttividella prescrizione (cfr. sentenza n. 10393/2019, pag. 5) . 4. Avverso tale sentenza p roponeva no appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistevano la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 5. Con ordinanza in data 21.3/23.4.2021 la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame exartt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ. in difetto di ragionevole probabilità di accoglimento. Evidenziava all’uopo che il primo dictum risultava appieno conforme alla elaborazione giurisprudenziale di legittimità. 6.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi , il primo avverso la sentenza n.10393/2019del Tribunale di Roma, il secondo avverso l’ordinanza n. 3391/2021 della Corte d’Appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanzehanno depositato controricorso; hannochiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo - avverso la sentenza n. 10393/2019 del Tribunale di Roma -i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento delle direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., dell’art. 19, 1° co., seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea, dell’art. 47 della Carta di Nizza, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 e 3.10.2000, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla C.E.D.U., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e dell’art. 11 della legge n. 370/1999. Deduconoche, pur nel quadro della pronuncia n. 10813/2011 di questa Corte di legittimità, pronuncia cui ilTribunale di Roma ha ancorato il suo dictum , si sarebbe giustificatoil differimento del dies a quo della prescrizione rispetto alla data del 27.10.1999 (cfr. ricorso, pag. 12). Deducono invero che la data del 27.10.1999 è ben anteriore al superamento di talune significative incertezze nella elaborazione del rimedio finalizzato al risarcimento del danno da omessa o tardiva trasposizione di direttiva comunitaria(cfr. ricorso, pag. 13). Deducono segnatamente che la situazione di oggettiva incertezza si è protratta quantomeno sino al 2011, siccome unicamente nel 2005 le sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del g.o., siccome unicamente nel 2009 le sezioni unite hanno risolto le quaestionesconcernenti la natura dell’azione e la durata del termine di prescrizione, siccome unicamente nel 2011si è individuato nello Stato italiano l’unico soggetto responsabile(cfr. ricorso, pag. 13). Deducono dunque che il rimedio giurisdizionale è venuto ad esistenza solo allorquando si è compiuto il relativo percorso di definizione giurisprudenziale (cfr. ricorso, pag. 17), sicché si prospetta la necessità del vaglio da parte della Corte di Giustizia Europea, cui chiedere “se, alla stregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” (così ricorso, pag. 17). 8. Con il secondo motivo – avverso l’ordinanza n. 3391/2021 della Corte d’Appello di Roma -i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 97 e 348 ter cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia. Premettonoche con il terzo motivo d’appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano censurato la sentenza n. 10393/2019, nella parte in cui il Tribunale di Roma aveva rigettato le rispettive domande alla stregua delrilievo per cui i corsi di specializzazione frequentati dai medesimi attori non erano ricompresi nelle direttive comunitarie. Indi deducono che la Corte di Roma ha omesso di pronunciarsi in ordine al suddetto motivo d’appello. 9.Il primo motivo è – propriamente - inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché il Tribunale di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 10.Evidentemente è sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,ribadire l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna (prosegue la menzionata pronuncia) è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; cosicché tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea; nei confronti di costoro pertanto (conclude la menzionata pronuncia) la prescr izione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (cfr. Cass. 17.5.2011, n. 10813; Cass. 31.8.2011, n. 17868; Cass. 26.6.2013, n. 16104; Cass. (ord.) 20.3.2014, n. 6606; C ass. 15.11.2016, n. 23199; Cass. (ord.) 31.5.2018, n. 13758; Cass. (ord.) 19.6.2019, n. 16452, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell ’ anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; Cass. (ord.) 24.1.2020, n. 1589). 11.Nel solco della oramai radicata elaborazione di questa Corte si impone la seguente duplice notazione. Per un verso, va appieno ribadito il rilievo del Tribunale di Roma alla stregua del quale la disciplina, chiara e non inclusiva, di cui all’art. 11 della legge n. 370/1999 -siccome atta a comportare, con riferimento ai medici specializzatisi nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1991, il riconoscimento del diritto alla borsa di studio unicamente per coloro i quali erano risultati destinatari delle sentenze passate in giudicato del T.A.R. del Lazio - non poteva non indurre a riconoscere la ben precisa volontà del legislatore di escludere dal diritto alla borsa di studio gli altri medici, ancorché ammessi alle scuole di specializzazione parimenti negli annicompresi tra il 1983 ed il 1991. Sicché a decorrere dal 27.10.1999 si sarebbe imposta per i medici esclusi la manifestazione di una univoca volontà pretensiva valevole ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. (cfr. sentenza n. 10393/2019, pag. 6). Per altroverso, va senz’altro disattesa la prospettazione dei ricorrenti tesa a sollecitare l’intervento della Corte di Giustiziaai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. 12. Innegabilmente con il secondo motivo si denuncia un vizio proprio dell’ordinanza della Corte di Roma. Nessun ostacolo si prospetta, perciò, all’esperibilità del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. un. 2.2.2016, n. 1914). E però il secondo mezzova respinto. 13. Ques ta Corte spiega che i l vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 1360; Cass. 25.2.2005, n. 4079, secondo cui il vizio d’omessa pronuncia - configurabile allorch é manchi completamente il provvedimento del giudiceindispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppuremanchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, o il suo assorbimento in altrestatuizioni; cosicché tale vizio deve essere esc luso in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita i n altre statuizioni dellasentenza). 14. Su tale scorta è sufficiente rimarcare che la quaestio concernente l’inclusione nelle direttive comunitarie dei corsi di specializzazione frequentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è evidentemente rimasta assorbita nel rilievo di insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dello spiegato appello sugli assorbenti punti del dies a quoe dunque del decorso del termine di prescrizione. 15.Si evidenzia, per completezza, che già il tribunale, alla stregua del criterio della “ragione più liquida”, aveva reputato di prescindere dall’ordine delle questioni sollevate e, segnatamente, per gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’eccepito difetto dell’elemento costitutivo della pretesa, elemento c ostitutivo da correlare alla frequentazione di scuole di specializzazione incluse negli elenchi (cfr. sentenza n. 10393/2019, pag. 4). 16. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrent i va nno in solido condannati a rimborsare a i controricorrent i le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna in solido iricorrent i a rimborsare a i controricorrent i le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel compless o in euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R . n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contri