CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 39253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza pronunciata in data 2 marzo 2022, ha riformato la decisione del Tribunale di Trani, emessa il 18 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando estinto per prescrizione il reato di truffa loro ascritto e confermando le statuizioni civili; Considerato che il ricorso, con il quale si censura la qualificazione giuridica del fatto è meramente ripetitivo di doglianze formulate nel grado anteriore ed adeguatamente decise nella impugnata sentenza a pg.5 della motivazione; osservato che, infatti, i giudici del merito hanno adeguatamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350 - 01 e 02; Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235), le ragioni del loro convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; ritenuto infine che la memoria inviata per PEC ha contenuto ripetitivo e non innovativo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 luglio