CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 21418/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5818/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 4007/2021depositata il 04/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia con la sentenza n. 4007/25/2021, depositata in data 4 novembre 2021 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata disattesa la istanza di annullamento, proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso il provvedimento del 11 febbraio 2019 emesso da [OSCURATO:SOCIETA]., su incarico del Comune di Brembate di Sopra, quale preavviso di iscrizione di ipoteca ai sensi e effetti dell’art. 77 comma 2 bis del D.P.R. 1973/602, in assenza del versamento della somma di euro 55.037,89 per (IMU) relativa agli anni 2013, 2014 e 2015; 2. avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati con successiva memoria; 3. la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di Brembate di Sopra sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la società contribuente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., vizio di motivazione in punto di omessa applicazione del principio sancito a livello giurisprudenziale secondo cui quando il giudice che rileva l'inesistenza del credito deve emettere un provvedimento di improcedibilità. Assume che il giudice di secondo grado, nel rigettare la impugnazione, aveva, di fatto, confermato la debenza dell’imposta in contestazione in merito agli immobili di che trattasi esenti da IMU in quanto alloggi sociali; 2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione della legge Regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009, del d.m. 22 aprile 2008 nonchè dell’art. 33 del regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 16 del 11.05.2016, rilevando che nella sentenza impugnata, la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto che gli immobili di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non fossero compresi nella Convenzione con il Comune n. 15865/2011 mentre erano comprese le particelle nn. 6208 e 6146, per le quali non era stata presentata la dichiarazione di variazione condizione essenziale per usufruire dei benefici di legge senza considerare che trentuno immobili sui trentotto oggetto dell’accertamento erano ricompresi nella Convenzione del 2.11.2011 sottoscritta con la Regione Lombardia ed il Comune di Brembate di Sopra. Precisa che era evidente la violazione di legge in cui erano incorsi i giudici di merito in quanto gli immobili in questione e le loro pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture richiamato dalla Convenzione del 22.11.2011, risultavano certamente esenti dal pagamento dell’IMU; 3. i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere privi di fondamento, se non manifestamente infondati; 4. va, in primo luogo, osservato che parte contribuente non si confronta con la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui gli avvisi di accertamento – atti prodromici rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata - non sono stati impugnati , con conseguente definitività degli stessi ed irretrattabilità del credito tributario posto a fondamento della iscrizione ipotecaria de qua; 4.1. ne discende che la tesi relativa alla “inesistenza” del credito tributario in esame costituisce una mera asserzione di parte contribuente che contrasta con l’accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito; 5. per altro verso va rilevato che parte contribuente assume che gli immobili in questione erano da ritenere alloggi sociali esenti da IMU alla luce della normativa della Regione Lombardia sul presupposto che gli stessi, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, erano ricompresi nella Convenzione del 2.11.2011 sottoscritta con la Regione Lombardia ed il Comune di Brembate di Sopra. Ma, a parte la definitività dei menzionati avvisi, dato questo che rende, di per sé, ininfluente un tale aspetto, il ricorso appare carente anche sotto il profilo dell’autosufficienza in quanto non risulta in alcun modo chiarito, a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dalla C.T.R., da quali elementi era dato desumere che gli immobili oggetto di accertamento erano qualificabili come alloggi sociali alla luce del D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture per essere ricompresi nella detta convenzione; 6. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, in ragione della infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato; 7. nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancata costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di Brembate di Sopra che sono rimasti intimati; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 15 maggio