CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione della recidiva, è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto anche vagliando talune prospettazioni difensive, riproposte in ricorso, ed articolato nella considerazione della tipologia dello stupefacente e nella valutazione della personalità dell'imputato, come desumibile dai precedenti penali a carico, oltre che sulla assenza di segni di resipiscenza, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo in sentenza, effettuato dalla Corte di appello, ai dati sopra esposti, comprensivi anche dei precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Tali considerazioni assorbono le censure ulteriori in ordine al giudizio di equivalenza con la contestata recidiva. Laddove poi, la valutazione del trattamento sanzionatorio appare adeguatamente ed espressamente motivata. Il motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva appare invece nuovo e, pertanto, inammissibile, risultando incontestato il riepilogo contenuto in sentenza dei motivi di gravame, che non contempla la richiesta di esclusione della recidiva, quanto, piuttosto, quella di procedere al giudizio di equivalenza della stessa con le invocate attenuanti generiche. E' noto in proposito che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle conclusioni come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C