CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 14050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27251-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. R.G. 5950/2015 V.G. del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 03/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.11 Tribunale di Napoli, con decreto del 3/4/2019, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 35 ter c. 3 L. n. 354/75, per il grave pregiudizio subìto durante la detenzione presso la [OSCURATO:PERSONA] di Larino, dove il ricorrente aveva allegato di essere stato detenuto in condizioni inumane a causa del sovraffollamento della struttura, del ridotto spazio disponibile all'interno della cella, della scarsa penetrazione di luce ed aria, di insufficienti impianti igienici etc. Ricondotta l'obbligazione dello Stato alla responsabilità ex contractu, il Tribunale ha ritenuto che il Ministero avesse provato il corretto adempimento della propria obbligazione, allegando e provando che la dimensione della cella era di mq 15 e, al netto del bagno e degli arredi fissi,, di mq 10, di guisa che, essendo la stessa occupata da 3 detenuti, ciascuno aveva potuto utilizzare uno spazio non inferiore a mt 3. A ciò ha aggiunto che risultavano soddisfatti anche i parametri compensativi e cioè: l'esistenza di una finestra in ciascuna cella, del bagno in locale separato, chiuso con porta, delle docce con acqua calda ubicate al piano, del riscaldamento centralizzato in cella, di orari di apertura giornaliera per otto ore al giorno, di laboratori per attività trattamentali. A fronte di tale prova fornita dal Ministero attraverso una relazione fornita della casa circondariale, il Tribunale ha ritenuto che le allegazioni fornite in senso difforme dalla parte istante fossero prive di riscontro.2. Avverso la sentenza il Pagano ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo - "violazione dell'art. 35 ter L. 354/73 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.". Il ricorrente contesta che il Tribunale non abbia considerato che, in base alla stessa relazione pervenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Larino, l'area occupata dai letti era dii mq 3,68 sì da ridurre a mq 6,32 (pari a mq 2,10 per ogni detenuto) lo spazio vitale. Il giudice, a fronte della memoria depositata dal Pagano con allegata la piantina della stanza, avrebbe dovuto ravvisare un deficit probatorio ed avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla [OSCURATO:PERSONA] sui punti contestati. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] rileva che, in mancanza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni dedotte nel ricorso, sia opportuna la trattazione del medesimo in pubblica udienza cui, pertanto, dispone la rimessione della causa. P.Q.M. La Corte rinvia la causa per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, il