CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 21/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa di reclusione di Spoleto in regime ex art. 41-bis Ord. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 30 giugno 2021 dal medesimo Magistrato e con la quale era stata respinta la domanda di remissione del debito relativa alla partita di credito n.209/2019 Mod. 3/SG della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 16.672,03 per spese di custodia. In particolare, l'opposizione è stata ritenuta infondata non ricorrendo i requisiti previsti dalla legge ai fini della remissione del debito in considerazione della irregolare condotta serbata dal condannato (il quale aveva riportato sei giorni di esclusione dalle attività in comune il 19 dicembre 2017 ed una ammonizione il 25 settembre 2020), delle informazioni inviate dalla Guardia di Finanza di Catanzaro (dalle quali risultava che il Mazzagatti ed i suoi familiari sono intestatari di numerosi beni immobili) e della accertata disponibilità da parte del detenuto di denaro proveniente da dazioni dei parenti e dalla mercede per l'attività lavorativa svolta in carcere. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell'art.6 d.P.R. 115/2002 in relazione all'art. 30-ter, comma 8, L.354/75, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il detenuto lamenta il fatto che nel provvedimento impugnato si è dato rilievo ai due soli episodi disciplinari verificatasi nel corso del lungo periodo di detenzione per escludere la regolarità della condotta e senza tenere conto della circostanza che, anche per i periodi nei quali si sono verificati i predetti episodi, egli ha fruito della riduzione della pena per liberazione anticipata stante la sua partecipazione all'opera di rieducazione. 2.1. Inoltre, il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di accertare le reali condizioni economiche del Mazzagatti essendosi limitato a richiamare, in modo acritico, le informazioni inviate dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, tenuto anche conto che ai fini della remissione del debito non è richiesta una condizione di disagio economico assoluto.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, va ribadito che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, il requisito delle disagiate condizioni economiche è integrato non solo quando il soggetto si trovi in uno stato di assoluta indigenza, nel qual caso non può esservi alcun dubbio sulla ricorrenza del requisito, ma anche quando «l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale» (cfr. Sez. 1, n. 42026 del 6/7/2018, M., Rv. 273974- 01; Sez. 1, n. 13611 del 13/3/2012, Valenti, Rv. 252292-01; Sez. 1, n. 5621 del 16/1/2009, Guarino, Rv. 242445-01; Sez. 1, n. 14541 del 24/1/2006, Mangione, Rv. 233939-01; Sez. 1, n. 1137 del 8/3/1994, Spagnolo, Rv. 197411-01), mentre l'indicato requisito non sussiste nel caso in cui il soggetto versi in semplici difficoltà finanziarie (Sez. 1, n. 3575 del 28/5/2013, Antonuccio, Rv. 256750-01). La prospettata condizione di incapienza reddituale - da rapportarsi alla entità della somma oggetto di richiesta - può essere di certo smentita dai contenuti di verifiche che, anche sul piano indiziario, evidenzino l'esistenza di un tenore di vita tale da far ragionevolmente presumere l'esistenza di redditi non dichiarati (Sez. 1, n. 36677 del 20/6/2013, Sinagra, non massimata). 2.1. Nel caso in esame, siffatta indagine è stata compiuta dal Magistrato di sorveglianza all'esito di un apprezzamento di merito, che in quanto sorretto da congrua e logica motivazione, si sottrae alle censure difensive. Il giudice a quo infatti, ha evidenziato che le informazioni della Guardia di Finanza consentono di escludere che le condizioni economiche del condannato siano disagiate considerato che egli ed i familiari con lui conviventi sono proprietari di numerosi immobili (circostanza, peraltro, nemmeno specificamente contestata nel ricorso). 2.2. Inoltre, il Magistrato di sorveglianza ha richiamato le due sanzioni disciplinari riportate dal condannato per escludere la sussistenza del requisito della regolare condotta ai fini della remissione del debito. L'ordinanza impugnata, quindi, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale, ed in particolare la condotta ostativa alla concessione della remissione del debito richiesta, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha sostituito l'art. 56 Ord. pen., secondo cui: «Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354». Quanto poi alla avvenuta concessione della liberazione anticipata per gli stessi periodi nei quali sono avvenuti i due episodi di carattere disciplinare, si osserva che, comunque, tale aspetto non risulta decisivo atteso che il rigetto è stato motivato da parte del Magistrato di sorveglianza anche inconsiderazione delle condizioni economiche del condannato ritenute, come visto, non disagiate. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure difensive si palesano infondate, sicché il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent