CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 34996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18938/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale C.S. di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 4531/2019 depositata il 22/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale C.S. di [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. svolgendo domande di accertamento di inadempimento ad un contratto di distribuzione e di condanna al risarcimento dei relativi danni. Parte attrice lamentava che la società [OSCURATO:SOCIETA] dal 1° aprile 2010 aveva violato l’esclusiva prevista a proprio favore dal contratto di distribuzione sottoscritto tra le parti in data 15/04/2009 (di seguito, anche “il contratto”), avendo [OSCURATO:SOCIETA] fornito a terzi (Garometal) nastri laminati d’argento centesimale di spessori (0.013 e 0.018) rientranti nell’esclusiva contrattualmente prevista. 2. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] eccepì che nessuna violazione dell’esclusiva vi era stata, e chiese il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto e in diritto. 3. Con sentenza n. 702/2017 il Tribunale di Padova, determinato quale fosse l’oggetto dell’esclusiva concessa a C.S. di [OSCURATO:PERSONA] con il contratto [OSCURATO:DATA_NASCITA], accertò che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva violato l’esclusiva e, per l’effetto, rigettò integralmente le domande attoree, condannando C.S. al pagamento delle spese di lite. 4. Avverso la predetta sentenza C.S. di [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Venezia. 5. Costituendosi in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA] chiese il rigetto dell’appello. 6. Con sentenza n. 4531/2019, depositata in data 22/10/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello, confermando integralmente la pronuncia di primo grado. 7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivola ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Art. 360 n. 3 c.p.c. Errata interpretazione ed applicazione degli articoli 1362 e ss. c.c.”,lamentando che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’interpretare la clausola di esclusiva contenuta nel contratto 15/04/2009 ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c., per non aver tenuto conto della comune intenzione delle parti, da valutarsi in coerenza alla causa concreta del contratto e secondo buona fede nonché in relazione al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione dell’accordo. Oggetto di specifica censura è l’omessavalutazione dell’elemento “budget”. 2. Il motivo è inammissibile. Com’è noto, nel giudizio di cassazione, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Cass., Sez. I, ord. 20/01/2021, n. 995). L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce, in effetti, in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017) (così Cass., sez. II, 4/05/2022, n. 25370; conformi Cass., sez. V, sent. 16/01/2019, n. 873; Cass., sez. II, ord. 14/05/2017, n. 27136). 2.1 La Suprema Corte ha pure ripetutamente chiarito che, “ per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra, Cass. sez. I, sent. 17.3.2014, n. 6125, Cass. sez. III, sent. 20.11.2009, n. 24539”. (così Cass., sez. II, 14/05/2017, n. 27136, cit.). 2.2 Va in ogni caso osservato che la motivazione della Corte territoriale sull’interpretazione del contratto - che si estende dall’ultimo § di p. 15 al penultimo § di p. 18 - risulta oltremodo articolata e congrua, tenendo in considerazione tutti i criteri ermeneutici previsti dal codice civile. In particolare, ha ricostruito la comune volontà delle parti tenendo conto della qualità dei soggetti coinvolti e procedendo ad una “interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell’interpretazione secondo buona fede” così a p. 16 penultimo § della sentenza), considerando altresì il tenore delle trattative intercorse tra le parti e attribuendo particolare rilievo alla circostanza che nel testo del contratto del 15/4/2009 erano state “puntualmente recepite proprio le indicazioni del Capitanelli sugli spessori del laminato centesimale”, ritenendo che oggetto del contratto, in relazione all’esclusiva, era preciso e non meramente esemplificativo. Che formavano oggetto dell’esclusiva. Per quanto concerne il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, la sentenza gravata motiva che «l’interpretazione negoziale offerta dal Tribunale, alla luce dei criteri sopra indicati, risulta corretta. Invero nel dicembre del 2009 (doc. 16) l’appellata aveva inviato a [OSCURATO:PERSONA] il listino prezzi "dedicato" con gli spessori standard e senza quelli intermedi del listino del 1° aprile 209.9 allegato, questo, al contratto del 15 aprile 2009. A fronte di questo, che voleva essere una chiara proposta di modifica, nessuna risposta è significativamente giunta da parte dell’attuale appellante C.S.. Se C.S., invero, avesse inteso ritenere la natura meramente esemplificativa degli spessori indicati nell’allegato al contratto, avrebbe dovuto chiaramente prendere posizione su tale lettera, cosa non fatta. Il tutto evidenzia, implicitamente, che gli spessori erano non esemplificativi ma tassativi. In secondo luogo, in aggiunta e per quel che concerne il comportamento successivo alla stipula del contratto, l’appellata La.Met ha fatto riferimento alla lettera del legale di controparte del 11 febbraio 20I0 nella quale si affermava che la descrizione degli spessori era del tutto convenzionale. Alla stessa ha replicato La.Met sostenendo che gli spessori avrebbero dovuto essere intesi come quelli del contratto del 15 aprile 2009 e non altri e che La.Met si sarebbe determinata autonomamente se continuare o meno a fornire Garometal. Quindi, in buona sostanza, il contratto prevedeva - anche per l’ esclusiva - spessori ben individuati e originariamente proposti dall’appellante e le patti, in via successiva, non hanno inteso anche con comportamenti concludenti conformi ammettere la natura esemplificativa degli stessi» (così a p. 18 della sentenza). 3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Art. 360 1° co. n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In ordine alla indicazione esemplificativa la Corte territoriale non ha esaminato l’allegato A del contratto [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, censurando la sentenza della Corte d’Appello per non aver considerato l’allegato A del contratto, il quale dimostrerebbe che lo spessore dei laminati fosse solo esemplificativo. 4. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Art. 360 1° co. n. 5 c.p.c. Ulteriore omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia il fatto che gli spessori intermedi non sono un prodotto diverso anche per qualità’ dai prodotti indicati comestandard”, per avere la Corte territoriale rigettato la censura relativa alla mancata ammissione delle prove richieste (CTU e prova per testi), ed inoltre commesso un errore rispetto al fatto che i laminati intermedi non sono un prodotto diverso da quelli indicati come prodotto standard 5. Il secondo il terzo motivo, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili. 5.1 Va in primo luogo osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Nel caso si applica, “ratione temporis”, l’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso –qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie, la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra un’ipotesi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel primo motivo. Entrambi i motivi in esame in realtà sollecitano,cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della S.C. elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 5.3 In particolare: « La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» ( ex plurimis Cass., sez. II, ord. n. 20553/2021; Cass., sez. III, sent. n. 15276/2021). 5.4 Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragionidella loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile ”. 6 Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato, nel complesso, inammissibile. 7 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussi