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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18076/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 604/2022proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; [OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , rapp resenta to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: NDRNTN72E221163X) e d elett ivam en te domiciliato in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo s tudio [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:TELEFONO]); Avviso rettifica I mu – Nullità notifica –Sanatoria per raggiungimento dello scopo -interventore autonomo – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – -avverso la sentenza n. 4669/19/2021 emessa d a l la CTR Campan i a in data 03/06/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso un avviso di rettifica Imu per l’anno 2017 sulla base di una rendita catastale di euro 1.247,24, in luogo di quella di euro 894,76 da lui proposta con variazione Docfa.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello del Comune e dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, ritenendo che la notifica della variazione catastale fosse invalida (non avendo l’Ufficio assolto l’onere di provare, attraverso la CAD, che il destinatario avesse avuto conoscenza della seconda raccomandata che l’aveva avvisato della giacenza presso l’ufficio postale del plico contenente la prodromica variazione di classamento da parte dell’Agenzia) e, per l’effetto, non potesse essere presa dal Comune a fondamento del calcolo dell’imposta.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il Comune di Napoli ha spiegato un intervento ad adiuvandum rispetto alla posizione dell’Agenzia.

In prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Preliminarmente, avuto riguardo alla costituzione del contribuente (il quale, peraltro, non ha provveduto a notificare a mezzo pec la propria memoria di costituzione depositata solo in data 3.3.2022), va evidenziato che, nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. c iv . (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc.civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380-bis.1 cod. proc.civ . ( Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021 ; conf.

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34791 del 17/11/2021).

In applicazione di tale principio, va dichiarata inammissibile la memoria depositata dal contribuente ch e si era costituito ai soli fini di partecipare all'(eventuale) udienza di discussione.

1.1. Del pari in via preliminare, con riferimento all’intervento adesivo spiegato dal Comune di Napoli, rilevasi che l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 16930 del 08/07/2013), laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5992 del 17/04/2012; conf.

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018).

Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente -cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti - conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata ( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17644 del 10/08/2007 ; conf.

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013).

Ragion per cui l’intervento del Comune seguirà le sorti del ricorso “principale” proposto dall’Agenzia delle Entrate.

2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di “norme di diritto”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la nullità o l’inesistenza della notifica di un atto impositivo non rileva ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo, come nel caso in cui sia stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo.

2.1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all’Agenzia delle Entrate a proporre impugnazione con riferimento all’avviso di accertamento in rettifica del 14.11.2008, laddove l’appello risulta essere stato proposto sia dall’Agenzia che dal Comune di Napoli.

Invero, l’Agenzia delle Entrate non ha la legittimazione, processuale e sostanziale, ad impugnare una sentenza che ha statuito l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI (in titolarità al Comune di Napoli), sia pur risolvendo la questione pregiudiziale ( cui, però, non si correla l’impugnazione dell’atto di accertamento catastale)sulla notifica dell’avviso di accertamento catastale.

Non essendola stessa titolare del rapporto impositivo inciso dalla sentenza della CTR, dunque, non è legittimata al ricorso per cassazione , laddove l’unico soggetto che avrebbe potuto proporlo era il Comune di Napoli, il quale, invece, si è limitato a spiegare un intervento adesivo dipendente.

2.2. Al contempo, non ricorrono i presupposti per annullare la sentenza impugnata a causa della mancata integrazione del litisconsorzio necessario.

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento -vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo.

In applicazione di tale principio, Sez. 5, Sentenza n. 15489 del 30/06/2010 ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, non avendo il giudice di merito disposto l'integrazione del contraddittorio (conf.

Sez. 6 -5, Ordinanza n. 24101 del 28/12/2012, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3068 del 11/02/2014 e, soprattutto, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1272 del 21/01/2020).

Tuttavia, nel caso di specie, il Barbato, per quanto abbi a denunciato la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento in rettifica della rendita catastale del 3.4.2017,ha impugnato il successivo avviso di rettifica del 20.7.2018.

2.3. In ogni caso, per mera completezza espositiva, il ricorso si sarebbe rivelato infondato.

In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 -con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.).

Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Sez.

L, Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020).

Pertanto, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019; conf.

Sez.

L, Ordinanza n. 16601 del 20/06/2019, Sez. 5, Ordinanza n. 36562 del 25/11/2021, Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 34346 del 15/11/2021).

Non è, quindi, a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Sez.

U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021).

L’Agenzia invoca, peraltro, il principio secondo cui la notificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto.

Ne consegue che l'inesistenza della notificazione non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente (in particolare, attraverso la sua impugnativa) entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull'Ufficio stesso l'onere di provare la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza (Sez. 5, Sentenza n. 4760 del 27/02/2009; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 13852 del 09/06/2010).Tuttavia, nel caso di specie non è in discussione se il contribuente fosse o meno a conoscenza del successivo avviso di rettifica notificatogli il 14.11.2018 (che poi ha impugnato), ma se gli fosse stato notificato regolarmente il prodromico avviso di accertamento della variazione di classamento del 3.4.2017.

Quindi, per sanare la nullità, il contribuente avrebbe dovuto impugnare (entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottare il provvedimento tributario) la rettifica del classamento (e non, come ha fatto, il successivo avviso di accertamento in rettifica).

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo il contribuente svolto difese.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 604/2022proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; [OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , rapp resenta to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: NDRNTN72E221163X) e d elett ivam en te domiciliato in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo s tudio [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:TELEFONO]); Avviso rettifica I mu – Nullità notifica –Sanatoria per raggiungimento dello scopo -interventore autonomo – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – -avverso la sentenza n. 4669/19/2021 emessa d a l la CTR Campan i a in data 03/06/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso un avviso di rettifica Imu per l’anno 2017 sulla base di una rendita catastale di euro 1.247,24, in luogo di quella di euro 894,76 da lui proposta con variazione Docfa. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello del Comune e dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, ritenendo che la notifica della variazione catastale fosse invalida (non avendo l’Ufficio assolto l’onere di provare, attraverso la CAD, che il destinatario avesse avuto conoscenza della seconda raccomandata che l’aveva avvisato della giacenza presso l’ufficio postale del plico contenente la prodromica variazione di classamento da parte dell’Agenzia) e, per l’effetto, non potesse essere presa dal Comune a fondamento del calcolo dell’imposta. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Il Comune di Napoli ha spiegato un intervento ad adiuvandum rispetto alla posizione dell’Agenzia. In prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Preliminarmente, avuto riguardo alla costituzione del contribuente (il quale, peraltro, non ha provveduto a notificare a mezzo pec la propria memoria di costituzione depositata solo in data 3.3.2022), va evidenziato che, nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. c iv . (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc.civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380-bis.1 cod. proc.civ . ( Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021 ; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34791 del 17/11/2021). In applicazione di tale principio, va dichiarata inammissibile la memoria depositata dal contribuente ch e si era costituito ai soli fini di partecipare all'(eventuale) udienza di discussione. 1.1. Del pari in via preliminare, con riferimento all’intervento adesivo spiegato dal Comune di Napoli, rilevasi che l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16930 del 08/07/2013), laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5992 del 17/04/2012; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018). Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente -cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti - conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata ( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17644 del 10/08/2007 ; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013). Ragion per cui l’intervento del Comune seguirà le sorti del ricorso “principale” proposto dall’Agenzia delle Entrate. 2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di “norme di diritto”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la nullità o l’inesistenza della notifica di un atto impositivo non rileva ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo, come nel caso in cui sia stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo. 2.1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all’Agenzia delle Entrate a proporre impugnazione con riferimento all’avviso di accertamento in rettifica del 14.11.2008, laddove l’appello risulta essere stato proposto sia dall’Agenzia che dal Comune di Napoli. Invero, l’Agenzia delle Entrate non ha la legittimazione, processuale e sostanziale, ad impugnare una sentenza che ha statuito l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI (in titolarità al Comune di Napoli), sia pur risolvendo la questione pregiudiziale ( cui, però, non si correla l’impugnazione dell’atto di accertamento catastale)sulla notifica dell’avviso di accertamento catastale. Non essendola stessa titolare del rapporto impositivo inciso dalla sentenza della CTR, dunque, non è legittimata al ricorso per cassazione , laddove l’unico soggetto che avrebbe potuto proporlo era il Comune di Napoli, il quale, invece, si è limitato a spiegare un intervento adesivo dipendente. 2.2. Al contempo, non ricorrono i presupposti per annullare la sentenza impugnata a causa della mancata integrazione del litisconsorzio necessario. In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento -vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. In applicazione di tale principio, Sez. 5, Sentenza n. 15489 del 30/06/2010 ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, non avendo il giudice di merito disposto l'integrazione del contraddittorio (conf. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 24101 del 28/12/2012, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3068 del 11/02/2014 e, soprattutto, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1272 del 21/01/2020). Tuttavia, nel caso di specie, il Barbato, per quanto abbi a denunciato la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento in rettifica della rendita catastale del 3.4.2017,ha impugnato il successivo avviso di rettifica del 20.7.2018. 2.3. In ogni caso, per mera completezza espositiva, il ricorso si sarebbe rivelato infondato. In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 -con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Sez. L, Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020). Pertanto, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019; conf. Sez. L, Ordinanza n. 16601 del 20/06/2019, Sez. 5, Ordinanza n. 36562 del 25/11/2021, Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 34346 del 15/11/2021). Non è, quindi, a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021). L’Agenzia invoca, peraltro, il principio secondo cui la notificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto. Ne consegue che l'inesistenza della notificazione non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente (in particolare, attraverso la sua impugnativa) entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull'Ufficio stesso l'onere di provare la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza (Sez. 5, Sentenza n. 4760 del 27/02/2009; conf. Sez. 5, Sentenza n. 13852 del 09/06/2010).Tuttavia, nel caso di specie non è in discussione se il contribuente fosse o meno a conoscenza del successivo avviso di rettifica notificatogli il 14.11.2018 (che poi ha impugnato), ma se gli fosse stato notificato regolarmente il prodromico avviso di accertamento della variazione di classamento del 3.4.2017. Quindi, per sanare la nullità, il contribuente avrebbe dovuto impugnare (entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottare il provvedimento tributario) la rettifica del classamento (e non, come ha fatto, il successivo avviso di accertamento in rettifica). 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo il contribuente svolto difese. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater,
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