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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44748/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 5/06/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di FERRARA in data 25/10/2016, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SAFTESCU [OSCURATO:PERSONA], COCOSILA [OSCURATO:PERSONA] e BALAN [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate, commessi a FERRARA il 15/02/2019, concesse a tutti l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e a SAFTESCU anche le attenuanti generiche, prevalenti quanto a quest'ultima ed equivalenti per gli altri imputati con le aggravanti contestate.

SAFTESCU, COCOSILA e BALAN propongono tutti ricorso per cassazione.

SAFTESCU deduce come unico motivo l'inosservanza della legge penale quanto alle modalità del calcolo della pena inflitta.

La pena base per la rapina era stata fissata dal GUP in anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre alla multa, aumentata per continuazione ad anni 3 mesi 6, più la multa, ma - nonostante l'impugnazione sul mancato giudizio di prevalenza - il Collegio di appello non avrebbe replicato nulla in proposito: in particolare, la motivazione sarebbe carente sulla mancata doppia riduzione sia quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sia quanto alle attenuanti generiche.

Non vi sarebbe poi adeguata motivazione sull'entità della pena e sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

COCOSILA e BALAN deducono come unico motivo la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., poiché il danno cagionato sarebbe di poco superiore a 50 euro e le lesioni personali erano state ritenute guaribili in appena tre giorni.

I ricorsi sono inammissibili, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi.

Così è certamente quanto a quello prospettato da SAFTESCU.

È consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. ( cf.

Sez. 6 sentenza n. 6 del 26/11/2013 dep. 02/01/2014 Rv. 258457 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri) che "il giudizio di comparazione fissato dall'art. 69 cod. pen. presuppone una valutazione complessiva degli elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, che trova fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa ed è funzionale alla finalità di quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto, mentre non è consentito operare la diminuzione della pena stessa solo per effetto del giudizio di prevalenza dell'attenuante speciale sulla ritenuta recidiva e formulare successivamente il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la medesima recidiva già sub valente".

Con riferimento al caso in esame, è evidente che il GUP ha riconosciuto le circostanze attenuanti all'imputata secondo un giudizio di prevalenza sulle aggravanti: emerge dalla determinazione della pena base, al di sotto del minimo edittale previsto per la rapina non aggravata.

Altrettanto evidente è che il bilanciamento è stato operato fra l'insieme delle aggravanti e l'insieme delle attenuanti riconosciute, con una valutazione complessiva tesa all'adeguamento della sanzione al fatto concreto.

Manifestamente inammissibile è pure il motivo, comune a tutti i ricorsi, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., rispetto alla quale la CORTE ha rilevato incidenza non soltanto del compendio della rapina, ma anche il danno costituito dalle lesioni personali provocate.

L'orientamento del Giudice di legittimità (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 32234 del 16/10/2020 dep. 17/11/2020 Rv. 280173-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che per tali tipologia di delitti "la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti".

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il fonsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 5/06/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di FERRARA in data 25/10/2016, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SAFTESCU [OSCURATO:PERSONA], COCOSILA [OSCURATO:PERSONA] e BALAN [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate, commessi a FERRARA il 15/02/2019, concesse a tutti l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e a SAFTESCU anche le attenuanti generiche, prevalenti quanto a quest'ultima ed equivalenti per gli altri imputati con le aggravanti contestate. SAFTESCU, COCOSILA e BALAN propongono tutti ricorso per cassazione. SAFTESCU deduce come unico motivo l'inosservanza della legge penale quanto alle modalità del calcolo della pena inflitta. La pena base per la rapina era stata fissata dal GUP in anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre alla multa, aumentata per continuazione ad anni 3 mesi 6, più la multa, ma - nonostante l'impugnazione sul mancato giudizio di prevalenza - il Collegio di appello non avrebbe replicato nulla in proposito: in particolare, la motivazione sarebbe carente sulla mancata doppia riduzione sia quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sia quanto alle attenuanti generiche. Non vi sarebbe poi adeguata motivazione sull'entità della pena e sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. COCOSILA e BALAN deducono come unico motivo la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., poiché il danno cagionato sarebbe di poco superiore a 50 euro e le lesioni personali erano state ritenute guaribili in appena tre giorni. I ricorsi sono inammissibili, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi. Così è certamente quanto a quello prospettato da SAFTESCU. È consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. ( cf. Sez. 6 sentenza n. 6 del 26/11/2013 dep. 02/01/2014 Rv. 258457 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri) che "il giudizio di comparazione fissato dall'art. 69 cod. pen. presuppone una valutazione complessiva degli elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, che trova fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa ed è funzionale alla finalità di quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto, mentre non è consentito operare la diminuzione della pena stessa solo per effetto del giudizio di prevalenza dell'attenuante speciale sulla ritenuta recidiva e formulare successivamente il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la medesima recidiva già sub valente". Con riferimento al caso in esame, è evidente che il GUP ha riconosciuto le circostanze attenuanti all'imputata secondo un giudizio di prevalenza sulle aggravanti: emerge dalla determinazione della pena base, al di sotto del minimo edittale previsto per la rapina non aggravata. Altrettanto evidente è che il bilanciamento è stato operato fra l'insieme delle aggravanti e l'insieme delle attenuanti riconosciute, con una valutazione complessiva tesa all'adeguamento della sanzione al fatto concreto. Manifestamente inammissibile è pure il motivo, comune a tutti i ricorsi, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., rispetto alla quale la CORTE ha rilevato incidenza non soltanto del compendio della rapina, ma anche il danno costituito dalle lesioni personali provocate. L'orientamento del Giudice di legittimità (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 32234 del 16/10/2020 dep. 17/11/2020 Rv. 280173-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che per tali tipologia di delitti "la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti". Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il fonsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga
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