CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19725/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 giugno 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, in punto di fatto, si evince che:1) previo p.v.c. della GDF di Arezzo, l’Agenzia delle entrate aveva emesso gliavvisi di accertamento (n. TK303510539/2014;n. TK3035105413/2014; n.TK3035105415/2014) notificati, per quanto di interesse, ex artt. 2495, c.c., e36 commi 1,2,3, del d.P.R. 602/73, a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di exliquidatrice di Chimer - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cancellata dal registro delleimprese in data 29 maggio 2013), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità disocie della medesima società, con i quali veniva ripresa, per gli anni 2006-2008,l’Iva indebitamente detratta da quest’ultima, risultata essa stessa società filtro,in relazione a fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti ad operazionisoggettivamente inesistenti nell’ambito di ampia frode carosello nel settore dellacommercializzazione di metalli preziosi; 2) avverso i suddetti avvisi IacchiniStefania in qualità di ex liquidatrice di Chimer - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di (ex) socie, avevano propostoseparati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, consentenza n. 750/2017, previa riunione, li aveva accolti ritenendo fondatal’eccezione preliminare di decadenza dal potere impositivo; 3) avverso lasentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello dinanzialla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, con sentenza n. 1844/2019,dopo avere ritenuto tempestiva la notificazione degli atti impugnati, avevarespinto l’appello dell’Agenzia, in quanto, mentre l’ex liquidatrice IacchiniStefania - alla quale era stato notificato l'avviso di accertamento solo “perconoscenza”- era risultata estranea ai fatti, per ammissione della stessa AgenziaNumero registro generale 15665/2023Numero sezionale 4889/2026Numero di raccolta generale 19725/2026delle entrate, né il processo verbale di contestazione né gli avvisi diData pubblicazione 14/06/2026accertamento notificati a Sandra e [OSCURATO:PERSONA], socie al 50%, avevano indicatoil ruolo di queste ultime, in particolare quanto al passaggio di responsabilità deidebiti sociali dalla società estinta alle medesime; 4) l’Agenzia delle entrate avevaproposto ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 27740-21 depositata il12.10.2021, accoglieva- cassando e rinviando alla CTR del Lazio in diversacomposizione- il primo motivo di ricorso con cui si denunciava la violazione degliartt. 2495 e 2697 c.c. in quanto i soci di una società di capitali rispondevano exlege, sia pure nei limiti di quanto percepito in sede di bilancio di liquidazione, deidebiti della società estinta, senza che occorresse individuare una responsabilitànella gestione della società; 5) riassunto il giudizio, con sentenza n.288/11/2023, depositata il 21.1.2023, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia.2. Avverso questa pronunzia le contribuenti propongono ricorso per cassazionefondato su tre motivi, illustrati con memoria.3.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.4. All’udienza del 24 aprile 2024, con ordinanza interlocutoria depositata in data25 luglio 2024, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronunciadelle Sezioni unite a seguito del contrasto sollevato da questa Sezione conordinanza interlocutoria n. 7425 del 2023.5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 384e 324 c.p.c. e degli articoli 2495, 2697, 2727,2729 e 2909 c.c. in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché il giudice del rinvio non si era2021. In particolare, ad avviso delle ricorrenti, il giudice del rinvio nell’affermareche “nel caso in esame l’estinzione della società derivante dalla sua volontariacancellazione dal registro delle imprese non determinava l’estinzione dei debitierariali ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo indipendentemente dalleNumero registro generale 15665/2023Numero sezionale 4889/2026Numero di raccolta generale 19725/2026risultanze del bilancio finale di liquidazione e dagli eventuali riparti ai soci”Data pubblicazione 14/06/2026avrebbe violato il principio di cui alla ordinanza n. 27740 del 2021 secondo cui“per escludere la responsabilità delle socie, la [OSCURATO:PERSONA] dovuto affermare che a seguito dell'estinzione della società esse nonavevano ricevuto alcunché in sede di liquidazione”.1.Il motivo è infondato.1.1.Va premesso che, con la ordinanza n. 27740/2021, questa Corte –nell’accogliere il primo motivo del ricorso dell’Agenzia relativo all’assuntaviolazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. quanto alla responsabilità ex lege dei socidi una società di capitali, sia pure nei limiti di quanto percepito in sede di bilanciodi liquidazione, dei debiti della società estinta, senza che occorresse individuareuna responsabilità nella gestione della società- ha affermato il seguente principiodi diritto: «..dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ognirapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno ditipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue,ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma sitrasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguitodella liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fosserolimitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beninon compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono aisoci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle merepretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti oilliquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte delliquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di unapiù rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. SU n. 6070 del 2013;n. 23269 del 2016; Cass. nn. 13386 e 33554 del 2019)». Aggiungeva che la CTRdel Lazio (nella sentenza n. 1844/2/2019) non si era attenuta al suddettoprincipio là dove aveva ritenuto «che per i debiti della società estinta nondebbano rispondere i soci in quanto non coinvolti nell'amministrazione dellaNumero registro generale 15665/2023Numero sezionale 4889/2026Numero di raccolta generale 19725/2026società mentre con l'estinzione della società a responsabilità limitataData pubblicazione 14/06/2026l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali nerispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, aprescindere da un loro eventuale coinvolgimento nell'amministrazione, cosicchéper escludere la responsabilità delle socie, la [OSCURATO:PERSONA] dovuto affermare che a seguito dell'estinzione della società esse nonavevano ricevuto alcunché in sede di liquidazione ».1.2.A norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., l'enunciazione delprincipio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, conconseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, difatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tener conto dieventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite,non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l'esattezza del principioaffermato dal giudice di legittimità ( cfr. fra le tante Cass. n. 11290/1999; Cass.n. 16518/2004; Cass. n. 23169/2006; Cass. n. 17353/2010; Cass. n.1995/2015; Cass. n. 28033 del 2018).1.3.Dall'irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di Cassazione,nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice dimerito, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata,perché l'efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass.n. 17353/2010 e Cass. n. 20981/2015), viene meno solo qualora la norma, inepoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia statadichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile pereffetto di ius superveniens (cfr. fra le tante Cass. n. 20128/2013; Cass. n.13873/2012; Cass. n. 17442/2006).1.4.Nella sentenza impugnata, il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazionedel principio di diritto di cui all’ordinanza di questa Corte n. 27740 del 2021nell’affermare che «Conformemente a quanto statuito dalla Corte di cassazionecon l’ordinanza n. 6692/2022, nel caso in esame, l’estinzione della società,derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, nonNumero registro generale 15665/2023Numero sezionale 4889/2026Numero di raccolta generale 19725/2026determina l’estinzione dei debiti erariali ancora insoddisfatti che ad essaData pubblicazione 14/06/2026facevano capo, indipendentemente dalle risultanze del bilancio finale diliquidazione e dagli eventuali riparti ai soci. In tale ipotesi gli ex soci sono sempredestinati a succedere nei rapporti tributari debitori già facenti capo alla societàestinta ma non definiti al termine della liquidazione. La circostanza che i sociabbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale diliquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusione dell’interesse del Fisco adagire» . Posto, infatti, che nella richiamata Cass., sez.6-5, n. 6692/2022 questaCorte ha ribadito il principio secondo cui « in tema di società di capitali, ladisciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modif. dall'art. 4 d.lgs. n.6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delleimprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti socialisubentrano "ex lege" i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confrontidell'ente collettivo siano state definitivamente accertate (ad esempio, permancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, ovvero per intervenutaestinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale)può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della societàestinta, sia a nome dei soci ("pro quota", in relazione ai relativi titoli dipartecipazione), e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n.602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti deisoci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avviso diaccertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. cit., relativo al diverso titolodi responsabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente allamodifica apportata dall'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014), di naturacivilistica e sussidiaria», nella sentenza impugnata il giudice del rinvio – a frontedi avvisi di accertamento intestati alla società notificati ai sensi del combinatodisposto degli artt. 2495 c.c. e 36, commi 1,2, 3, del DPR n. 602/73 (v. pag 3del controricorso) e non già ai sensi dell’art. 36, comma 5 del DPR cit.- si è2021 (secondo cui, per quanto di interesse, “l'obbligazione della società non siestingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale,ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso aNumero registro generale 15665/2023Numero sezionale 4889/2026Numero di raccolta generale 19725/2026seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate",Data pubblicazione 14/06/2026fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali” ) che hatrovato conferma nella sentenza a sezioni unite n.3625 del 2025 di questa Cortesecondo cui «nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamenteresponsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dalregistro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in baseal bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 cod.civ.,integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci,una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non allalegittimazione ad causam dei soci stessi; questo presupposto, se contestato,deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con lanotificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 diapposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restandoche l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solofatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione,potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni ediritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci,ovvero l’escussione di garanzie; la verifica del presupposto dell’avvenutariscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo unelemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsidirettamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non puòavere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avversol’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questogiudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società percancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci qualisuccessori della società stessa».2.Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo324 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3c.p.c., per violazione del giudicato interno formatosi (in forza della sentenza diappello n. 1844 del 2019) sul fatto che le socie non avevano percepito sommedalla liquidazione della società o, comunque, beni o altre utilità dalla societàliquidata anche se non formalmente transitate per la contabilità sociale. Peraltro,Numero registro generale 15665/2023Numero sezionale 4889/2026Numero di raccolta generale 19725/2026ad avviso delle ricorrenti, il giudice del rinvio avrebbe violato il “giudicatoData pubblicazione 14/06/2026esterno” con riguardo alla sentenza del GUP del Tribunale di Arezzo (nelprocedimento penale n. 3470/2011) di non luogo a procedere nei confronti diIgnazio Frascarelli (amministratore di Chimer negli anni in contestazione)e diIgnazio Frascarelli (amministratore di fatto) in relazione all’art. 5 del d.lgs. n.74/2000 e di declaratoria di prescrizione degli altri reati di cui agli artt. 2 e 8 deld.lgs. n. 74/2000 con riferimento alla presunta frode carosello per la quale eranostati adottati gli avvisi di accertamento impugnati.2.1. Il motivo non coglie la ratio decidendi nella parte in cui denuncia laviolazione da parte del giudice del rinvio del giudicato interno asseritamenteformatosi (con riguardo alla sentenza di appello n. 1844/2019) circa la mancatapercezione da parte delle socie di somme nella fase di liquidazione (“laddove poinon risulti alcuna formale riscossione di somme derivanti dal bilancio finale diliquidazione tanto non impedirebbe che il fisco possa comunque dimostrarealtrimenti anche ricorrendo a presunzioni che i soci avessero percepito sommebeni o altre utilità dalla società liquidata anche se non formalmente transitati perla contabilità sociale. Al riguardo, ritiene questa Commissione, all’esitodell’esame degli avvisi di accertamento e dell’allegato PVC acquisito in seguitoagli atti del presente giudizio che tale dimostrazione non sia punto ricavabiledagli atti impugnati”), atteso che - premesso che questa Corte, con ordinanzan. 27740/2021, cassava sul punto detta sentenza con rinvio, nell’accogliere ilmotivo di ricorso dell’Agenzia relativo all’assunta violazione degli artt. 2495 e2697 c.c. quanto alla responsabilità ex lege dei soci di una società di capitali, siapure nei limiti di quanto percepito in sede di bilancio di liquidazione, dei debitidella società estinta, senza che occorresse individuare una responsabilità nellagestione della società – il giudice del rinvio ha, in ossequio al dettatodell’ordinanza n.27740/2021, ritenuto la legittimità degli impugnati avvisi -intestati alla estinta società che già contenevano l’indicazione di un credito nonpiù contestabile nella sua oggettività - “indipendentemente dalle risultanze delbilancio finale di liquidazione e dagli eventuali riparti ai soci” considerato checome anche, da ultimo, precisato in SU n. 3625 del 2025 “l’esistenza di utilitàNumero registro generale 15665/2023Numero sezionale 4889/2026e residui liquidatori idonei ad integrare l’interesse ad agire del Fisco costituisceNumero di raccolta generale 19725/2026elemento della fattispecie di responsabilità dei soci e non della socDiaetat àpu”b.b li cazione 14/06/20262.2.Quanto alla denunciata violazione da parte del giudice del rinvio del“giudicato esterno” formatosi in forza di sentenza (asseritamente allegata,unitamente al p.v.c., alle memorie illustrative depositate nel corso del giudiziodi appello conclusosi con la sentenza n. 1844 del 2019 ) del GUP del [OSCURATO:PERSONA] (nel procedimento RG n. 3470/2011) di non luogo a procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di Chimer negli anni incontestazione) e di [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di fatto) in relazioneall’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 e di declaratoria di prescrizione degli altri reati dicui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000 con riferimento alla presunta frodecarosello per la quale erano stati adottati gli avvisi di accertamento impugnati,va ricordato che “in sede di giudizio di rinvio, il divieto per le parti, stabilitodall'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., di formulare nuove conclusioni e,quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesidifensive, trova deroga allorché si faccia valere la sopravvenuta formazione delgiudicato esterno, il quale, facendo stato ad ogni effetto tra le parti, deve esserepreso in considerazione dal giudice del rinvio se intervenuto - come fattoimpeditivo, estintivo o modificativo della pretesa azionata - in un momentosuccessivo a quello della sua possibile allegazione nelle pregresse fasiprocessuali” (Cass. sez. 5 n. 33823 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 17690 del29/08/2011 (Rv. 619539 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 4070 del 20/03/2003 (Rv.561265 - 01); Sez. L, Sentenza n. 7065 del 27/08/1987 (Rv. 455235 - 01)].Nella specie, in disparte la genericità della (sub)censura, non è configurabile ladenunciata violazione di giudicato esterno asseritamente formatosi in forza dellasentenza penale del GUP di Tribunale di Arezzo emessa nel procedimento penaleRG 3470/2011 (della quale viene, peraltro, riportato in ricorso un mero stralcio),in quanto quest’ultima non doveva essere presa in considerazione dal giudicedel rinvio - come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa azionata– essendo già stata depositata nel corso del primo giudizio di appello e nonavendo costituito oggetto del devolutum in forza della ordinanza della Corte dicassazione n. 27740/2021.Numero registro generale 15665/2023Numero sezionale 4889/2026Numero di raccolta generale 19725/2026Data pubblicazione 14/06/20263.Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2495,2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nonchévizio per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussionetra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), perché era l’Agenzia delle entrate adover provare l’avvenuta percezione di somme da parte delle socie, circostanzanon provata in questo caso. In particolare, ad avviso delle ricorrenti, perprocedere nei confronti dei soci di una società estinta era del tutto insufficientela mera notifica ad essi di avvisi emessi nei confronti della società medio temporeestintasi, essendo necessaria l’emissione di autonomi e diversi atti impositiviche dessero atto della sussistenza dei presupposti legittimanti la responsabilitàdegli stessi ex art. 36 del d.PR n. 600/73, ed essendo onere dell’Ufficio- nellaspecie non assolto- dimostrare la percezione di somme da parte di questi nellafase di liquidazione. Nella specie, il giudice del rinvio, oltre a non fare ricaderesull’Ufficio tale onere probatorio, non aveva considerato la circostanza che dallacontabilità della società già depositata in primo grado e, in particolare, dai bilancidella stessa negli anni in esame e dal bilancio di liquidazione, non risultasse lapercezione di alcunchè da parte delle socie in sede di liquidazione.3.1.Il motivo – sotto entrambe le censure di violazione di legge e di vizio dimotivazione- è complessivamente inammissibile in quanto, da un lato, non èCorte nell’ordinanza n. 27740/2021 – affermato la legittimità degli impugnatiavvisi intestati alla estinta società e notificati (oltre che all’ex liquidatore) agli ex-soci essendo questi ultimi “ sempre destinati a succedere nei rapporti debitorigià facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione”,“indipendentemente dalle risultanze del bilancio finale di liquidazione e daglieventuali riparti ai soci”; dall’altro, il mezzo in questione nell’assumere laviolazione da parte del giudice del rinvio della regola secondo cuil’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare - nell’azione sussidiaria deisoci - nei limiti dell’art. 2495 c.c. i presupposti della responsabilità di questi ultimie cioè che, in concreto, vi sia stata l’avvenuta percezione di somme da partedelle socie, tende ad ampliare l’oggetto del devolutum in forza della ordinanzadella Corte di cassazione n. 27740/2021; invero, il ricorso per cassazioneNumero registro generale 15665/2023Numero sezionale 4889/2026Numero di raccolta generale 19725/2026Data pubblicazione 14/06/2026avverso la sentenza del giudice di rinvio può essere fondato soltanto sulladeduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedentepronuncia di annullamento, ed il sindacato della S.C. in questa sede si risolvenel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di taleaffidamento e dell’osservanza dei relativi limiti; infatti, non costituendo il giudiziodi rinvio la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma la faserescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, in quella fasenon possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituisconopresupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Cortedi Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 28544/2008). Al fine della correttaindividuazione dell’oggetto del giudizio, questa Corte (Cass. S.U. n. 28544/2008)ha precisato che la sentenza rescindente vincola le parti ed il giudice del rinvioa tenere ferme, nella fase rescissoria, le questioni di diritto in precedenza risolteo che debbano intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario elogicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto (cfr. Cass. n.7281/2011); è la sentenza rescindente della Cassazione a circoscrivere l’oggettodel giudizio della fase rescissoria. Del resto, il fatto che le (ex) socie siano tuttoraammesse, in diversa sede, a lamentare la mancata percezione di somme, se equando verranno attinte da avviso di accertamento ad esse partitamente rivoltoex art. 36 co. 5^ cit., esclude il maturare di qualsivoglia preclusione omenomazione del loro diritto di difesa.4.In conclusione il ricorso va rigettato.5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che siliquidano in euro 40.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delleNumero registro generale 15665/2023Numero sezionale 4889/2026Numero di raccolta generale 19725/2026Data pubblicazione 14/06/2026ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma in data 11 giugno 2026Il PresidenteLucio Luciotti