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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30902/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 10 ottobre 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 aprile 2024, ha rideterminato n h Vtlkftv ) 04-Avi rg la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], in sede di concordato in appello, in anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 1.800 di multa ciascuno, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] marzo 2023.

Rilevato che i ricorsi, con cui la difesa degli imputati contesta la violazione relativa alla formazione della volontà dei ricorrenti di accedere all'istituto di cui all'art. 599 bis. cod. pen., sono inammissibili, avendo la Corte di appello dato atto (a pagina 6 della sentenza impugnata) della rituale manifestazione della volontà da parte degli imputati, valutazione questa non superata dalle doglianze difensive, in ragione della persistente validità delle procure speciali.

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M P.Q.M,* D E: [OSCURATO:PERSONA] A 11N CA; R A .9632.;0 e i 2 t GO 211,3 [OSCURATO:PERSONA] AMMit [OSCURATO:PERSONA] O Doti. drey\l:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 10 ottobre 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 aprile 2024, ha rideterminato n h Vtlkftv ) 04-Avi rg la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], in sede di concordato in appello, in anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 1.800 di multa ciascuno, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] marzo 2023. Rilevato che i ricorsi, con cui la difesa degli imputati contesta la violazione relativa alla formazione della volontà dei ricorrenti di accedere all'istituto di cui all'art. 599 bis. cod. pen., sono inammissibili, avendo la Corte di appello dato atto (a pagina 6 della sentenza impugnata) della rituale manifestazione della volontà da parte degli imputati, valutazione questa non superata dalle doglianze difensive, in ragione della persistente validità delle procure speciali. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M,* D E: [OSCURATO:PERSONA] A 11N CA; R A .9632.;0 e i 2 t GO 211,3 [OSCURATO:PERSONA] AMMit [OSCURATO:PERSONA] O Doti. drey\l:
Sentenza Cassazione n. 30902/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris