CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 agosto 2024
Cassazione n. 22254/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2947/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] LAVORO 6 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.585/2022 depositata il 13/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non si deve provvedere sulle spese processuali, atteso che parte resistente non ha notificato e, quindi, depositato il controricorso tempestivamente, secondo il regime dell’art. 370 c.p.c. vigente anteriormente alla modifica operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, a nulla rilevando che parte resistente abbia depositato invece un’istanza per la definizione con improcedibilità del ricorso, in ragione del mancato tempestivo deposito del ricorso (problema del quale la proposta di definizione non si è occupata); P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Nulla sulle spese. Così deciso in Roma,il 04/08/2024.