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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31518/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 95 S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della Gold '95 s.r.I., avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, il 21 aprile 2021, ha respinto l'istanza intesa ad ottenere, da parte dell'amministrazione giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società sottoposta a sequestro preventivo, il pagamento di euro 663,048, importo asseritamente dovuto per la fornitura di grammi 16.936,220 di oreficeria varia. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, in proposito, escluso, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, che l'indicato quantitativo di oro sia stato consegnato in epoca anteriore all'apposizione del vincolo cautelare ed ha demandato il compiuto accertamento dell'esistenza del credito alla fase di verifica, deputata al confronto comparativo, ed in par condicio, delle concorrenti ragioni di tutti i creditori.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti, e procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari trascurato che, essendo avvenuta la consegna della merce in «conto vendita», ovvero nelle forme del contratto estimatorio, li passaggio della proprietà è avvenuto alla scadenza del termine di un anno dalla consegna degli oggetti di oreficeria, id est in costanza di sequestro, sì da imporre il pagamento in prededuzione dei crediti, sorti nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. La ricorrente muove dal presupposto che, avvenuta la consegna degli oggetti di oreficeria il 13 ottobre 2016, come da documento di trasporto allegato all'istanza, la società acquirente ne sarebbe diventata proprietaria, in ossequio alle regole che governano il contratto estimatorio, a distanza di un anno.Il credito azionato dovrebbe dunque essere distinto, a suo modo di vedere, rispetto a quelli sorti in tempo precedente al sequestro della società debitrice e soddisfatto secondo la procedura prevista dall'art. 54 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Trattasi, a giudizio del Collegio, di un'impostazione fallace, perché imperniata su un'obiezione di tangibile genericità, non correlata alle ragioni giustificatrici del provvedimento impugnato, che muove dalla riconosciuta assenza di prova in ordine all'ontologica esistenza della fornitura e, dunque, del credito che da essa si pretende essere derivato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, invero, chiarito che la prospettazione della Gold '95, pur trovando apparente conferma nel documento di trasporto del 13 ottobre 2016, è, per contro, smentita da una pluralità di elementi che, vagliati nel loro complesso, inducono a negare la fondatezza della pretesa e che attengono: all'inerte atteggiamento servato dalla società creditrice che, essendo stato esteso il sequestro, nel dicembre del 2016, a beni di sua proprietà (quantomeno sino al 13 ottobre 2017), nulla ha, nondimeno, segnalato né obiettato; all'incompatibilità tra la quantità di oro, pari a quasi 17 kg, che sarebbe stato fornito e che non è mai stato rinvenuto, e le giacenze medie di prodotto, stimate in 11\12 kg, soglia coerente con il normale immobilizzo finanziario e con la rotazione del prodotto sul venduto; alla contestuale emissione, in uno alla fattura che documenterebbe la transazione, di nota di credito di pari importo che, oltre a supportare la rettifica a fini Iva, costituisce elemento inconciliabile, già dal punto di vista logico, con l'inesistenza del supposto credito.

La decisione impugnata si giova, allora, di un congruo apparato motivatorio, alieno da fratture razionali e coerente con le evidenze disponibili, con il quale la società ricorrente ha rinunziato a confrontarsi, sì da rendere l'impugnazione manifestamente infondata.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 95 S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della Gold '95 s.r.I., avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, il 21 aprile 2021, ha respinto l'istanza intesa ad ottenere, da parte dell'amministrazione giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società sottoposta a sequestro preventivo, il pagamento di euro 663,048, importo asseritamente dovuto per la fornitura di grammi 16.936,220 di oreficeria varia. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, in proposito, escluso, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, che l'indicato quantitativo di oro sia stato consegnato in epoca anteriore all'apposizione del vincolo cautelare ed ha demandato il compiuto accertamento dell'esistenza del credito alla fase di verifica, deputata al confronto comparativo, ed in par condicio, delle concorrenti ragioni di tutti i creditori. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti, e procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari trascurato che, essendo avvenuta la consegna della merce in «conto vendita», ovvero nelle forme del contratto estimatorio, li passaggio della proprietà è avvenuto alla scadenza del termine di un anno dalla consegna degli oggetti di oreficeria, id est in costanza di sequestro, sì da imporre il pagamento in prededuzione dei crediti, sorti nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. La ricorrente muove dal presupposto che, avvenuta la consegna degli oggetti di oreficeria il 13 ottobre 2016, come da documento di trasporto allegato all'istanza, la società acquirente ne sarebbe diventata proprietaria, in ossequio alle regole che governano il contratto estimatorio, a distanza di un anno.Il credito azionato dovrebbe dunque essere distinto, a suo modo di vedere, rispetto a quelli sorti in tempo precedente al sequestro della società debitrice e soddisfatto secondo la procedura prevista dall'art. 54 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Trattasi, a giudizio del Collegio, di un'impostazione fallace, perché imperniata su un'obiezione di tangibile genericità, non correlata alle ragioni giustificatrici del provvedimento impugnato, che muove dalla riconosciuta assenza di prova in ordine all'ontologica esistenza della fornitura e, dunque, del credito che da essa si pretende essere derivato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, invero, chiarito che la prospettazione della Gold '95, pur trovando apparente conferma nel documento di trasporto del 13 ottobre 2016, è, per contro, smentita da una pluralità di elementi che, vagliati nel loro complesso, inducono a negare la fondatezza della pretesa e che attengono: all'inerte atteggiamento servato dalla società creditrice che, essendo stato esteso il sequestro, nel dicembre del 2016, a beni di sua proprietà (quantomeno sino al 13 ottobre 2017), nulla ha, nondimeno, segnalato né obiettato; all'incompatibilità tra la quantità di oro, pari a quasi 17 kg, che sarebbe stato fornito e che non è mai stato rinvenuto, e le giacenze medie di prodotto, stimate in 11\12 kg, soglia coerente con il normale immobilizzo finanziario e con la rotazione del prodotto sul venduto; alla contestuale emissione, in uno alla fattura che documenterebbe la transazione, di nota di credito di pari importo che, oltre a supportare la rettifica a fini Iva, costituisce elemento inconciliabile, già dal punto di vista logico, con l'inesistenza del supposto credito. La decisione impugnata si giova, allora, di un congruo apparato motivatorio, alieno da fratture razionali e coerente con le evidenze disponibili, con il quale la società ricorrente ha rinunziato a confrontarsi, sì da rendere l'impugnazione manifestamente infondata. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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