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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18601/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Salerno con decreto del 25 giugno 2015, decidendo qualegiudice del rinvio a seguito di annullamento del precedente decreto emesso dalla Corte diappello di Potenza, ha confermato il decreto con cui il Tribunale di Potenza in data 9 marzo2023 aveva ordinato la confisca ex art. 24 d.lgs. 159/2011 di beni intestati a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Potenza con il decreto del 9 marzo 2023 aveva ordinato la confisca diprevenzione di un immobile sito in Pignola, detenuto dal proposto per interposta persona inquanto intestato formalmente a [OSCURATO:PERSONA]; della totalità delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA], dei beni aziendali della stessa e delle somme presenti sui conti correnti intestatialla predetta società; analogamente quanto alle quote societari, ai beni aziendali e allesomme di cui ai conti correnti intestati alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché delle attrezzatureper l’allestimento di un furgone da adibire a banco frigo.Quanto all’aspetto soggettivo il Tribunale aveva ritenuto documentato che Valluzziche lo aveva portato a conseguire profitti per 1.300.000 euro a fronte di rediti dichiarati,unitamente ai familiari, pari a 150.000 euro, con debiti verso l’erario per 6.000.000 di euro.[OSCURATO:PERSONA] era ritenuto soggetto socialmente pericoloso rientrante nella categoria di cuiall’art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, con una perimetrazione temporale che andava dal2004 al 2008.L’accumulo di provviste nel periodo di commissione dei reati tributari non risultavaimpiegato nel periodo di manifestazione della pericolosità e i redditi successivi al 2008 nongiustificavano detti incrementi.Il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2005/2018 aveva dichiaratocomplessivamente redditi per 271.355 euro; vi era uno sbilanciamento negativo fra impieghidella famiglia e redditi dichiarati di oltre 100.000 euro e i profitti derivati dai reati fiscali eranostati calcolati in un importo superiore a 1 milione di euro.[OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2008/2018 aveva dichiarato redditi per 99.308 euro erisultava titolare della ditta individuale, nonché amministratore e socio al 99% della [OSCURATO:SOCIETA].; nello stesso periodo [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato redditi per 131.991 euroe risultava intestataria di tre immobili e titolare di una ditta individuale; i figli, dal canto loro,non avevano dichiarato redditi ed erano uno titolare di due terreni e l’altro, [OSCURATO:PERSONA],amministratore unico e titolare del 90 delle quote della società [OSCURATO:PERSONA], attiva dal2017.La Corte di appello di Potenza aveva annullato il decreto ma tale decisione era stataannullata dalla Corte di Cassazione; la Corte di appello di Salerno, quale giudice di rinvio haconfermato il decreto emesso dal Tribunale di Potenza.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando due motividi doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione.Il decreto impugnato radica l’ablazione del bene della ricorrente nella ritenutaintestazione fittizia alla medesima del bene immobile, in ragione della presunta incapacitàeconomica della stessa.In particolare, quanto alle disponibilità reddituali, la Corte non tiene conto del cash flow,cioè del reddito finanziario, ma solo del reddito fiscale.regime di contabilità semplificata, il quadro dichiarativo ad essa ricollegato ricomprendeanche le quote di ammortamento, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive ele perdite, oltre alle spese relative a più esercizi e alle imposte deducibili.Pertanto, se si vuole avere riguardo al reddito finanziario e non a quello fiscale,debbono essere valutati anche tali elementi figurativi.Non sono, poi, state valutate le liberalità ricevute dal padre pari a 60.000 euro nel 2009e dalla suocera, pari a 4.000 euro nel 2018, e non è stata considerata la circostanza cheella ha sottoscritto polizze assicurative per il valore di 9.000 euro.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs.. 159/2011Non sussisterebbero, infatti, i presupposti per la disposta confisca sussistendo in attiampia prova circa la disponibilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] di risorse sufficienti all’acquistodell’immobile e a sostenere i costi del rapporto di mutuo con l’istituto di credito, nonoperando la presunzione di cui all’art. 26 d.lgs. 159/2011.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 E’ necessario premettere che in materia di prevenzione la deduzione del vizio dimotivazione, quale motivo di ricorso per cassazione, non ha spazio autonomo, ma èricompresa nella 'violazione di legge', intendendosi per tale l'assenza o la mera apparenzadel percorso argomentativo.L'articolo 10, comma 3 d.lgs. 159/2011 stabilisce, infatti, che il ricorso è ammesso persola violazione di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Da tale assetto normativo, per costante orientamento di questa Corte, deriva che èsindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo delladecisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a farcomprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1, 26.2.2009, Rv.242887) (così in motivazione Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 – 02)Le ragioni del ricorso sono mere riproposizioni di argomenti già spesi nel giudizio diappello, affrontati dalla Corte con ampia motivazione con la quale la ricorrente non siinterfaccia.1.2.

Il primo motivo, per come rubricato dalla ricorrente quale vizio di motivazione, siconfina nell’area dell’inammissibilità.La ricorrente ripropone, infatti, al fine di rideterminare il perimetro della capacitàreddituale della [OSCURATO:PERSONA], espressa attraverso l’attività svolta in forma di ditta individuale, laquestione se il reddito da considerare sia il reddito fiscale, come ritenuto dal Tribunale inragione della perizia disposta, ovvero il reddito finanziario, ovvero cash flow, in cuiandrebbero calcolati altri elementi, definiti figurativi.La Corte di appello nel provvedimento impugnato ha dato ampia risposta a taleobiezione difensiva, alle pag. 9 e seguenti, escludendo la correttezza della ricostruzionefinanziaria proposta, richiamando precedenti pronunce di questa Corte che affermano che, intema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditoprodotto e valore degli acquisiti effettuati, in caso di attività di impresa, non assume rilievo ilcd.

"cash flow" aziendale, che consiste nell'ammontare delle risorse finanziarie netteprodotte in un anno, potendo essere presi in considerazione solo i redditi dichiarati e l'attivitàeconomica svolta (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 - 02).Analogamente si deve concludere quanto alla ritenuta mancata valutazione - sempre aifini della determinazione del reddito lecito disponibile - delle liberalità ricevute.La Corte ha affrontato tale argomentazione difensiva: pertanto nessuna omissione oapparenza di motivazione si evidenzia nemmeno sotto questo aspetto.Il provvedimento impugnato alle pagg. 19 e seguenti esamina la rilevanza e incidenzadi dette liberalità rispetto al reddito complessivo valutabile ai fini della proporzionalità rispettoal valore del bene acquistato e la esclude per le ragioni ivi indicate: nel caso delle liberalità,per difetto di prova circa l’effettiva esistenza delle stesse, e, quanto all’incasso della polizza,per la irrisorietà della cifra incassata rispetto ai redditi da valutare.Con tali argomentazioni la ricorrente non si confronta.Dunque, il motivo di ricorso è inammissibile poiché la ricorrente non censura lamancanza o apparenza della motivazione, bensì il contenuto della medesima, sotto il profilodella contraddittorietà, peraltro non emergente, che, come detto, non è rilevabile nel casospecifico, trattandosi di ricorso in materia di prevenzione.1.3.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Secondo un insegnamento di questa Corte che qui si intende ribadire, dall'art. 19,comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenzain capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere diindirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli edegli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio; neconsegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., ilrapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativadella fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecitaprovenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti,sia sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano,Rv. 279224 – 01: fattispecie in cui la Corte, nell'annullare con rinvio il decreto di confisca dibeni intestati a familiari del proposto, ha precisato che il criterio della sproporzione redditualenon può essere ricavato esclusivamente dalle stime Istat relative alla "spesa media annua").Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tale principio e, non potendorifarsi alla presunzione di cui all’art. 26 d.lgs. 159/2011, ha fondato le ragioni della confermadel provvedimento ablatorio in danno della ricorrente sulla qualifica soggettiva dellaricorrente, moglie convivente del proposto, da un lato, e sulla sua incapacità economica,dall’altro.Infatti, come già ricordato, a fronte del valore dell’immobile acquistato pari a 187.000euro, l’intero nucleo familiare della [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato dal 2005 al 2018Redditi per complessivi 271.335 euro, evidenziandosi l’assenza di provviste lecite anchesolo per il versamento dell’acconto, pari ad euro

42.000.2. Per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e laricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutacongrua, di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 12 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Salerno con decreto del 25 giugno 2015, decidendo qualegiudice del rinvio a seguito di annullamento del precedente decreto emesso dalla Corte diappello di Potenza, ha confermato il decreto con cui il Tribunale di Potenza in data 9 marzo2023 aveva ordinato la confisca ex art. 24 d.lgs. 159/2011 di beni intestati a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Potenza con il decreto del 9 marzo 2023 aveva ordinato la confisca diprevenzione di un immobile sito in Pignola, detenuto dal proposto per interposta persona inquanto intestato formalmente a [OSCURATO:PERSONA]; della totalità delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA], dei beni aziendali della stessa e delle somme presenti sui conti correnti intestatialla predetta società; analogamente quanto alle quote societari, ai beni aziendali e allesomme di cui ai conti correnti intestati alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché delle attrezzatureper l’allestimento di un furgone da adibire a banco frigo.Quanto all’aspetto soggettivo il Tribunale aveva ritenuto documentato che Valluzziche lo aveva portato a conseguire profitti per 1.300.000 euro a fronte di rediti dichiarati,unitamente ai familiari, pari a 150.000 euro, con debiti verso l’erario per 6.000.000 di euro.[OSCURATO:PERSONA] era ritenuto soggetto socialmente pericoloso rientrante nella categoria di cuiall’art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, con una perimetrazione temporale che andava dal2004 al 2008.L’accumulo di provviste nel periodo di commissione dei reati tributari non risultavaimpiegato nel periodo di manifestazione della pericolosità e i redditi successivi al 2008 nongiustificavano detti incrementi.Il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2005/2018 aveva dichiaratocomplessivamente redditi per 271.355 euro; vi era uno sbilanciamento negativo fra impieghidella famiglia e redditi dichiarati di oltre 100.000 euro e i profitti derivati dai reati fiscali eranostati calcolati in un importo superiore a 1 milione di euro.[OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2008/2018 aveva dichiarato redditi per 99.308 euro erisultava titolare della ditta individuale, nonché amministratore e socio al 99% della [OSCURATO:SOCIETA].; nello stesso periodo [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato redditi per 131.991 euroe risultava intestataria di tre immobili e titolare di una ditta individuale; i figli, dal canto loro,non avevano dichiarato redditi ed erano uno titolare di due terreni e l’altro, [OSCURATO:PERSONA],amministratore unico e titolare del 90 delle quote della società [OSCURATO:PERSONA], attiva dal2017.La Corte di appello di Potenza aveva annullato il decreto ma tale decisione era stataannullata dalla Corte di Cassazione; la Corte di appello di Salerno, quale giudice di rinvio haconfermato il decreto emesso dal Tribunale di Potenza.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando due motividi doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione.Il decreto impugnato radica l’ablazione del bene della ricorrente nella ritenutaintestazione fittizia alla medesima del bene immobile, in ragione della presunta incapacitàeconomica della stessa.In particolare, quanto alle disponibilità reddituali, la Corte non tiene conto del cash flow,cioè del reddito finanziario, ma solo del reddito fiscale.regime di contabilità semplificata, il quadro dichiarativo ad essa ricollegato ricomprendeanche le quote di ammortamento, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive ele perdite, oltre alle spese relative a più esercizi e alle imposte deducibili.Pertanto, se si vuole avere riguardo al reddito finanziario e non a quello fiscale,debbono essere valutati anche tali elementi figurativi.Non sono, poi, state valutate le liberalità ricevute dal padre pari a 60.000 euro nel 2009e dalla suocera, pari a 4.000 euro nel 2018, e non è stata considerata la circostanza cheella ha sottoscritto polizze assicurative per il valore di 9.000 euro.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs.. 159/2011Non sussisterebbero, infatti, i presupposti per la disposta confisca sussistendo in attiampia prova circa la disponibilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] di risorse sufficienti all’acquistodell’immobile e a sostenere i costi del rapporto di mutuo con l’istituto di credito, nonoperando la presunzione di cui all’art. 26 d.lgs. 159/2011.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 E’ necessario premettere che in materia di prevenzione la deduzione del vizio dimotivazione, quale motivo di ricorso per cassazione, non ha spazio autonomo, ma èricompresa nella 'violazione di legge', intendendosi per tale l'assenza o la mera apparenzadel percorso argomentativo.L'articolo 10, comma 3 d.lgs. 159/2011 stabilisce, infatti, che il ricorso è ammesso persola violazione di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Da tale assetto normativo, per costante orientamento di questa Corte, deriva che èsindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo delladecisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a farcomprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1, 26.2.2009, Rv.242887) (così in motivazione Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 – 02)Le ragioni del ricorso sono mere riproposizioni di argomenti già spesi nel giudizio diappello, affrontati dalla Corte con ampia motivazione con la quale la ricorrente non siinterfaccia.1.2. Il primo motivo, per come rubricato dalla ricorrente quale vizio di motivazione, siconfina nell’area dell’inammissibilità.La ricorrente ripropone, infatti, al fine di rideterminare il perimetro della capacitàreddituale della [OSCURATO:PERSONA], espressa attraverso l’attività svolta in forma di ditta individuale, laquestione se il reddito da considerare sia il reddito fiscale, come ritenuto dal Tribunale inragione della perizia disposta, ovvero il reddito finanziario, ovvero cash flow, in cuiandrebbero calcolati altri elementi, definiti figurativi.La Corte di appello nel provvedimento impugnato ha dato ampia risposta a taleobiezione difensiva, alle pag. 9 e seguenti, escludendo la correttezza della ricostruzionefinanziaria proposta, richiamando precedenti pronunce di questa Corte che affermano che, intema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditoprodotto e valore degli acquisiti effettuati, in caso di attività di impresa, non assume rilievo ilcd. "cash flow" aziendale, che consiste nell'ammontare delle risorse finanziarie netteprodotte in un anno, potendo essere presi in considerazione solo i redditi dichiarati e l'attivitàeconomica svolta (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 - 02).Analogamente si deve concludere quanto alla ritenuta mancata valutazione - sempre aifini della determinazione del reddito lecito disponibile - delle liberalità ricevute.La Corte ha affrontato tale argomentazione difensiva: pertanto nessuna omissione oapparenza di motivazione si evidenzia nemmeno sotto questo aspetto.Il provvedimento impugnato alle pagg. 19 e seguenti esamina la rilevanza e incidenzadi dette liberalità rispetto al reddito complessivo valutabile ai fini della proporzionalità rispettoal valore del bene acquistato e la esclude per le ragioni ivi indicate: nel caso delle liberalità,per difetto di prova circa l’effettiva esistenza delle stesse, e, quanto all’incasso della polizza,per la irrisorietà della cifra incassata rispetto ai redditi da valutare.Con tali argomentazioni la ricorrente non si confronta.Dunque, il motivo di ricorso è inammissibile poiché la ricorrente non censura lamancanza o apparenza della motivazione, bensì il contenuto della medesima, sotto il profilodella contraddittorietà, peraltro non emergente, che, come detto, non è rilevabile nel casospecifico, trattandosi di ricorso in materia di prevenzione.1.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Secondo un insegnamento di questa Corte che qui si intende ribadire, dall'art. 19,comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenzain capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere diindirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli edegli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio; neconsegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., ilrapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativadella fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecitaprovenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti,sia sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano,Rv. 279224 – 01: fattispecie in cui la Corte, nell'annullare con rinvio il decreto di confisca dibeni intestati a familiari del proposto, ha precisato che il criterio della sproporzione redditualenon può essere ricavato esclusivamente dalle stime Istat relative alla "spesa media annua").Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tale principio e, non potendorifarsi alla presunzione di cui all’art. 26 d.lgs. 159/2011, ha fondato le ragioni della confermadel provvedimento ablatorio in danno della ricorrente sulla qualifica soggettiva dellaricorrente, moglie convivente del proposto, da un lato, e sulla sua incapacità economica,dall’altro.Infatti, come già ricordato, a fronte del valore dell’immobile acquistato pari a 187.000euro, l’intero nucleo familiare della [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato dal 2005 al 2018Redditi per complessivi 271.335 euro, evidenziandosi l’assenza di provviste lecite anchesolo per il versamento dell’acconto, pari ad euro 42.000.2. Per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e laricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutacongrua, di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 12 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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