CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 agosto 1975
Cassazione n. 31037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1975avverso la sentenza del 13/05/2025 del TRIBUNALE di SassariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatae la restituzione degli atti al giudice di Sassari per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13 maggio 2025, il Tribunale di Sassari, all’esito digiudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela.Risulta accertato che l’imputato si era introdotto nell’immobile di proprietà diAntonio [OSCURATO:PERSONA] e si era impossessato del portafogli di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],che ivi si trovava per effettuare lavori di manutenzione. [OSCURATO:PERSONA] aveva sportoquerela, dichiarando che nessun bene era stato sottratto, mentre [OSCURATO:PERSONA] non avevaproposto alcuna querela per il suddetto furto. Per tale ragione, il Tribunale, previariqualificazione del fatto contestato nel reato di furto semplice, ha dichiarato nondoversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore generale pressola Corte di appello di Sassari, il quale ha evidenziato come, ai fini dellaqualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione, non è necessario che ilproprietario del bene sottratto sia anche il proprietario dell’immobile nel qualel’imputato si è introdotto, non essendo tale condizione richiesta dall’art. 624-biscod. pen.3. La Corte di appello di Sassari, con sentenza in data 22 gennaio 2026, hariqualificato l’appello in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti algiudice di Sassari per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Conviene innanzitutto rammentare che il reato di furto in abitazione di cuiall'art. 624-bis cod. pen. è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 2 della legge26 marzo 2001, n. 128, che ha contestualmente abrogato le circostanzeaggravanti, di analogo contenuto, precedentemente previste dall'art. 625 comma1 n. 1) e n. 4) cod. pen., configurando una nuova fattispecie autonoma di reato(Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025, in motivazione).2.1. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che, ai fini della configurabilitàdel reato di furto in abitazione, è necessario che sussista un nesso finalistico - enon un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione el'impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell'art. 624-bis cod. pen.ha ampliato l’area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato,ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell’introduzione nell'edificio,quale mezzo al fine di commettere il reato, già richiesto dal previgente art. 625,comma primo, n. 1, cod. pen. (Sez. 5, n. 19982 del 01/04/2019, Rv. 275637; Sez.5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260225; Sez. 5, n. 14868 del15/12/2009, Franquillo, Rv. 246886). Non è pertanto sufficiente che l’ingressonell’abitazione avvenga sfruttando un’occasione propizia (Sez. 4, n. 3716 del11/07/2023, Rombaldoni, Rv. 284090), come, ad esempio, la circostanza di essereentrato nell'immobile come ospite del proprietario (Sez. 4, n. 3450 del20/12/2018, dep. 2019, Badianii, Rv. 275115).La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come il delitto in parola sicaratterizza per una spiccata aggressione ai beni giuridici tutelati, tanto delpatrimonio quanto dell’intimità della persona nella proiezione spaziale costituitadall’abitazione e dunque per la particolare pericolosità soggettiva attestatadall’ingresso non autorizzato nei predetti luoghi al fine di commettervi un furto;circostanza, questa, che rende non manifestamente irragionevole la previsionedella procedibilità d’ufficio (Sez. 5, n. 22018 del 13/05/2025, Poli, Rv. 288312, inmotivazione).Non è invece richiesto, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 624-biscod. pen., che vi sia coincidenza tra il proprietario dell’abitazione in cui l’agente sisia introdotto e il proprietario del bene sottratto. Invero, ciò che risultadeterminante è che tra l’introduzione nell'abitazione e l’impossessamento dellacosa mobile sussista un nesso finalistico, ma non anche che il bene sottrattoappartenga al proprietario dell’immobile.La sentenza impugnata, sostenendo che la circostanza che il bene sottrattodall’imputato non apparteneva al proprietario dell’abitazione imponesse diqualificare il fatto contestato nel reato di furto semplice, si è discostata da taliprincipi, incorrendo nel vizio denunciato.3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e latrasmissione degli atti al Tribunale di Sassari. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Sassari.Così deciso l’08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Scarlini