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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10746/2026

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to [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero Istruzione E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.391/2022depositata il 16/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo il Ministero depositatounicamente memoria di costituzione senza svolgere attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 27601/2022Numero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 10746/2026Data pubblicazione 23/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/04/2026Il consigliere delegatoGuglielmo Cinque

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero Istruzione E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.391/2022depositata il 16/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo il Ministero depositatounicamente memoria di costituzione senza svolgere attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 27601/2022Numero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 10746/2026Data pubblicazione 23/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/04/2026Il consigliere delegatoGuglielmo Cinque
Sentenza Cassazione n. 10746/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris