CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17354/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Teseo (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliodigitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede testamentaria diMARIO BENOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Merlino (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 18418 del 12 di-cembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente;Numero registro generale 4759/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 17354/2026Data pubblicazione 01/06/2026RILEVATO CHE:− in data 15 dicembre 2021, la C.C.T. - [OSCURATO:SOCIETA]. notificava a [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto, intimandogliil pagamento di euro 136.167,32, oltre ad accessori; assumeva di agirein forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 20739/2017, depositatail 6 novembre 2017, e richiamava nell’intimazione un provvedimento dicorrezione di errore materiale del 26 agosto 2020;− a fronte di tale iniziativa, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione aprecetto, deducendo: (i) l’assenza di un titolo idoneo e l’irregolarità delprecetto; (ii) l’illegittimità della richiesta di interessi; (iii) l’erroneità delconteggio delle indennità; (iv) la non debenza dell’IVA sulle spese legali;− si costituiva C.C.T. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chechiedeva il rigetto dell’opposizione; sosteneva, tra l’altro, che lanotificazione della sentenza in forma esecutiva era stata eseguita ai sensidell’art. 140 c.p.c. (con consegna all’ufficiale giudiziario il 24 gennaio2018 e perfezionamento per il destinatario il 12 febbraio 2018) e chel’ordinanza di correzione non doveva essere oggetto di autonomaspedizione in forma esecutiva, né di distinta notificazione;− il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18418 del 12 dicembre2023, qualificava l’azione distinguendo tra opposizione agli atti esecutiviex art. 617 c.p.c. (quanto al primo motivo, attinente alle modalità diintroduzione dell’esecuzione) e opposizione all’esecuzione ex art. 615c.p.c. (quanto agli altri motivi); quindi, accoglieva il primo motivodell’opposizione (ex art. 617 c.p.c.), ritenendo che il precetto fosse nulloper omessa notifica del titolo esecutivo «contenente la condanna»relativa alle indennità richieste e reputando irrilevante la dedottaordinanza di correzione del 26 agosto 2020;− avverso tale decisione C.C.T. - [OSCURATO:PERSONA] TiburtinaS.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;Numero registro generale 4759/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 17354/2026Data pubblicazione 01/06/2026− resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale eredetestamentario di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 27 giugno 2023);− la ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 9 aprile 2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo la ricorrente deduce «Ex art. 360 n. 4 c.p.c. Vio-lazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 83 c.p.c.», per difetto di iuspostulandi, in ragione della prospettata inesistenza o non genuinità dellaprocura alle liti conferita in primo grado e, dunque, la nullità della sen-tenza e dell’intero procedimento;− il motivo è inammissibile;− la censura si risolve in mere illazioni, formulate in termini dubitativied esplorativi, circa la pretesa non genuinità della sottoscrizione appostasulla procura alle liti, senza che venga indicato alcun elemento univocoe decisivo idoneo a infirmarne la regolarità formale e, soprattutto, senzache sia stato attivato il solo rimedio processuale idoneo a contestare l’ef-ficacia probatoria dell’atto: la querela di falso;− infatti, la procura reca l’autentica del legale difensore, la quale -nei limiti della funzione certificativa attribuita all’avvocato - fa fede finoa querela di falso in ordine alla provenienza della sottoscrizione e alla suariferibilità al conferente, sicché ogni contestazione in ordine alla genuinitàdella firma non può che essere veicolata mediante la predetta querela difalso, nella specie non proposta;− in ogni caso, e per concorrente ragione, il motivo sarebbe altri-menti inammissibile poiché le deduzioni svolte presuppongono accerta-menti di fatto - eventualmente fondati anche su presunzioni, valutazioniNumero registro generale 4759/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 17354/2026Data pubblicazione 01/06/2026di natura grafologica o apprezzamenti medico‑documentali sulle condi-zioni del conferente - che risultano ontologicamente incompatibili con ilgiudizio di legittimità, il quale non è sede di rinnovazione dell’istruttoriané di riesame del fatto, ma di controllo sulla corretta applicazione deldiritto e sulla sussistenza dei soli vizi tipici della decisione impugnata;− col secondo motivo si deduce «Ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Violazionee falsa applicazione degli artt. 479 e 480 c.p.c.»; si sostiene che, unavolta notificata la sentenza in forma esecutiva, non occorre (né è previ-sta) una nuova notifica del titolo corretto e si afferma altresì che la sen-tenza azionata, se letta anche in motivazione, contiene (o consente diricavare) la condanna all’indennità;− il motivo è fondato;− il provvedimento di correzione di errore materiale ha carattere me-ramente ordinatorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva diquella corretta e non ha, quindi, rispetto alla sentenza “originale” alcunaautonoma rilevanza, ripetendo da essa la sua validità, così da non espri-mere un proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli inte-ressi in contestazione;− coerentemente, si è statuito che tale procedimento ha natura me-ramente amministrativa (ex multis, Cass. Sez. U., 14/11/2024, n.29432);− il procedimento di correzione di errore materiale costituisce, infatti,un rimedio esperibile per ovviare a vizi meramente formali, derivanti dadivergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giu-dice e la sua esteriorizzazione, mediante un provvedimento di naturaamministrativa del giudice medesimo che lascia intatto il contenuto delladecisione corretta, e non anche, pertanto, per emendare vizi inerenti alprocesso formativo della volontà, implicando ciò un riesame del conte-nuto della decisione, consentito solo in sede di impugnazione;Numero registro generale 4759/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 17354/2026Data pubblicazione 01/06/2026− in altre parole, l’ordinanza (o il decreto) di correzione non incidesul contenuto concettuale e sostanziale del provvedimento oggetto dellacorrezione perché lo esclude il concetto stesso di errore materiale cor-reggibile: deve trattarsi di errore che, da un lato, inficia il documento enon la volizione in esso contenuta e che, dall’altro lato, deve essere per-cepibile attraverso la lettura del solo documento, sicché è assolutamenteincompatibile con la possibilità che il provvedimento di correzione incidasull’oggetto della decisione e, conseguentemente, con la possibilità cheda tale provvedimento possa sorgere una nuova soccombenza;− in definitiva, per quanto le parti possano essere dubbiose sulla por-tata di una decisione, il suo oggetto, prima, durante e dopo la correzione,non muta;− perciò, «Il provvedimento mediante il quale, ai sensi dell’art. 287cod. proc. civ., la sentenza passata in cosa giudicata può essere correttacon la eliminazione delle omissioni o degli errori materiali o di calcolo, incui sia incorso il giudice che l’ha pronunciata - ha natura amministrativa.Infatti, detto provvedimento è diretto a porre rimedio ad un vizio mera-mente formale, derivante da divergenza evidente e facilmente rettifica-bile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione oltre a la-sciare intatto il contenuto della decisione corretta, tanto che, se nessunadelle parti si avvale del procedimento di correzione, non è preclusa lapossibilità di cogliere ed affermare il reale contenuto precettivo della sta-tuizione giudiziale in via interpretativa, sulla base di una lettura coordi-nata del dispositivo e della motivazione e, conseguentemente, porla inesecuzione facendola valere come titolo esecutivo» (così Cass. Sez. 3,31/03/2007, n. 8060, Rv. 598697-01, che, in una fattispecie analoga aquella in esame, aveva ritenuto valido titolo esecutivo una sentenza, con-tenente nella motivazione la precisazione che era stata raggiunta la pienaprova del credito, ma che nel dispositivo non recava la corrispondenteNumero registro generale 4759/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 17354/2026Data pubblicazione 01/06/2026condanna al pagamento, aggiunta solo successivamente con il procedi-mento di integrazione);− proprio perché la correzione di errore materiale, per definizione,non aggiunge e non toglie alcunché al decisum, questa Corte ha statuitoche «Il principio per il quale, nel processo esecutivo, il titolo esecutivodeve esistere al momento in cui inizia l’azione esecutiva, non potendosiformare successivamente, e deve permanere per tutta la durata dell’ese-cuzione, è rispettato quando, posta a base dell’esecuzione una sentenzacostituente titolo giudiziale, questa sia stata successivamente corretta aseguito di procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 cod.proc. civ. e l’esecuzione prosegua sulla base della parte corretta dellasentenza, poiché la correzione di errore materiale non comporta, di persé, la formazione di un nuovo e diverso titolo esecutivo; qualora si as-suma, invece, che con la correzione della sentenza si sia dato luogo aduna differente statuizione, la sentenza relativamente alla parte correttava impugnata ai sensi dell’art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., conla conseguenza che, in mancanza di impugnazione (o di suo rigetto, an-che in rito), l’esecuzione validamente prosegue (anche) sulla base dellaparte corretta della sentenza.» (Cass. Sez. 3, 18/08/2011, n. 17349, nonmassimata sul punto);− da quanto sopra esposto si evince l’erroneità della decisione delTribunale di Roma, che ha ritenuto insufficiente, ai fini del rispettodell’art. 479 c.p.c., la notifica della sentenza azionata come titolo esecu-tivo prima della sua correzione (e ne ha tratto, quale conseguenza l’in-validità del precetto) e preteso la notificazione del titolo emendato, ilquale - in considerazione della sostanziale irrilevanza della correzione(giacché, se fosse stata rilevante e avesse aggiunto una statuizione so-stanziale, la parte interessata avrebbe dovuto esperire l’impugnazioneex art. 288, comma 4, c.p.c.) - non presentava alcun quid pluris rispettoalla sentenza già precedentemente notificata;Numero registro generale 4759/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 17354/2026Data pubblicazione 01/06/2026− in conclusione, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza dimerito va cassata, rimanendo assorbito il terzo motivo;− non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell’art.384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito: pertanto, l’opposizioneex art. 617 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] (e in questa sede coltivatadall’erede, [OSCURATO:PERSONA]) va respinta;− nella regolazione delle spese del grado di merito (ex art. 385c.p.c.), i costi del giudizio devono essere posti a carico dell’opponente;− di conseguenza, si condanna [OSCURATO:PERSONA], nella qua-lità di erede di [OSCURATO:PERSONA], a rifondere a C.C.T. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. le spese del grado di merito e del giudizio di legitti-mità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata neldispositivo;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il primo motivo del ricorso;accoglie il secondo motivo;dichiara assorbito il terzo motivo;per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,respinge l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA];condanna [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di MarioBenotti, a rifondere a C.C.T. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., inogni caso oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% ead accessori di legge, le spese del grado di merito, liquidate in Euro7.795,00, del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00 percompensi ed Euro 200,00 per esborsi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 9 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])