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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47154/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 febbraio 1994 avverso la sentenza del 15 marzo 2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PG, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] FATrO

1. La Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata - in parziale riforma di quella di condanna in primo grado del locale G.i.p. in data 27 febbraio 2018 - ha qualificato i fatti rientranti in due capi di imputazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 4.600,00 di multa; ha escluso la sospensione condizionale della pena, concessa in primo grado, e ha revocato la sospensione della pena disposta con sentenza della stessa Corte di appello dell'8 ottobre 2020, confermando nel reato.

2. La condanna del Topa ha avuto ad oggetto: plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di tipo hashish ed in un caso marijuana; più fatti di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo hashish destinata alla cessione; la resistenza posta in essere, mediante violenza, nei confronti di un sovrintendente della Polizia di Stato che stava procedendo ad un controllo nei suoi confronti, sovrintendente che veniva investito dall'imputato alla guida di uno scooter e al quale il predetto cagionava lesioni personali (circostanza nella quale all'imputato, una volta fermato, veniva sequestrata la somma di 1.000 euro della quale è stata disposta la confisca).

3. Avverso la condanna in appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo tre motivi. 3.1 Il primo motivo concerne la violazione di norme penali processuali e sostanziali in relazione alla mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dalla sentenza impugnata, in ordine alla prova circa una destinazione diversa dall'uso personale dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato.

Il motivo, pur in apicibus genericamente formulato, è nell'esposizione riferito al solo capo 14 dell'imputazione, relativo al rinvenimento nell'abitazione dell'imputato il 23 gennaio del 2016 di 45,63 gr. di hashish pari a 239,6 dosi medie singole di stupefacente.

Al riguardo, si sostiene che Topa, pacificamente assuntore di "droghe leggere", deteneva lo stupefacente per uso personale e sarebbe stata la pubblica accusa a dover provare la precisa sussistenza di elementi univoci tali da escludere detta destinazione - tali non essendo il rinvenimento di un tritaerba e due coltelli, stante anche il mancato rinvenimento in quell'occasione di somme di denaro - destinazione personale che dovrebbe presumersi, salva prova contraria.3.2.

Con il secondo motivo, in subordine, si invoca - sempre in riferimento allo stupefacente rinvenuto nell'abitazione dell'imputato il 23 gennaio del 2016 - la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 T.U.

Stup.

Si rappresenta che la Corte genovese ha escluso la richiesta applicazione del citato comma 5 in ragione del solo dato ponderale, così non tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice al fine di verificare la sussistenza di detta ipotesi attenuata deve tenere conto di tutti gli elementi del fatto; nella specie, i mezzi e le modalità della condotta (connotata da una rudimentalità, indice di attività discontinua, non professionale né organizzata, pertanto non gravemente incisiva per la diffusione della droga) avrebbero dovuto indurre il decidente a ritenere sussistente detta fattispecie.

Inoltre, si evidenzia che per tutti gli altri episodi in ordine ai quali Topa è stato condannato i giudici di merito hanno riconosciuto la fattispecie del comma 5.

3.3. Infine, con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 240 c.p., relativamente alla somma di denaro (euro 1.000) sequestrata all'imputato il 22 aprile 2015 e la cui la confisca disposta in primo grado è stata confermata dalla Corte di appello.

Il giudice del gravame ha giustificato il rigetto del relativo motivo di appello in quanto detto denaro "deve ritenersi profitto del reato di spaccio di sostanza stupefacente posto che l'imputato non svolgeva lecite L. ,/i Fttività lavorativk e non ha giustificato/documentato la provenienza del 4( denaro che ha dichiarato essere riconducibile ad una vincita di gioco, vincita però non meglio descritta nel tempo e nel luogo e nel tipo di sorte che era sfidata e nei dettagli sul ritiro del premio".

La difesa evidenzia che nell'occasione del sequestro del denaro il Topa fu trovato in possesso di una modesta quantità (gr. 4,60) di stupefacente di tipo hashish; in relazione a tale fatto, contestato al capo 7 dell'imputazione, l'imputato è stato però già in primo grado assolto in quanto il Gup ha ritenuto trattarsi di detenzione ad uso esclusivamente personale.

Manca, quindi, un collegamento tra la somma di denaro e l'attività illecita che possa giustificare la legittimità della misura di sicurezza reale.

Si invoca quindi l'annullamento del capo relativo alla confisca del denaro e la sua restituzione all'imputato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice di appello ha motivato in modo logico in ordine alla impossibilità di configurare come finalizzata all'uso personale la detenzione da parte dell'imputato nella propria abitazione del quantitativo di hashish del peso lordo di poco più di 45 gr. - pari a 239,6 singole dosi medie - a ciò ostando gli elementi rappresentati: dal significativo quantitativo detenuto; dal rinvenimento di strumenti per il confezionamento in dosi dello stupefacente; nonché dal contesto complessivo delle indagini che ha provato l'attività di spaccio di droghe leggere svolte in quel periodo dal Topa.

Si tratta di valutazione di merito, congruamente argomentata, non sindacabile in questa sede di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso (sempre relativo allo stupefacente rinvenuto nell'abitazione del Topa il 23 gennaio 2016) è invece fondato.

2.1. A fronte dello specifico motivo di appello, nel quale si invocava, anche in riferimento al fatto contestato al capo 14, la qualificazione ex comma 5 dell'art. 73 T.U.

Stup., la Corte di appello in primo luogo rileva che "... l'analisi della sostanza ha esitato principio attivo pari a complessivi gr. 5,985 di D9 THC idoneo al confezionamento di 239 dosi medie giornaliere come ha certificato il gabinetto regionale di polizia scientifica.

E' dunque quantitativo certamente eccessivo rispetto alla richiesta dei considerare tale fatto lieve e applicare dunque il quinto comma dell'articolo 73".

Successivamente, nell'esaminare specificamente il motivo di appello relativo alla mancata qualificazione dei fatti ex comma 5, il giudice di appello argomenta l'applicabilità di detta ipotesi in riferimento ai capi 4 e 25 "ma non al capo 14 per il fatto commesso in Lavagna il 23 gennaio 2016 in relazione al peso e al numero delle dosi".

2.3. La motivazione del giudice di appello non appare corretta, a fronte della giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui "In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato" (Sez.

VI, n. 45694 del 28 settembre 2016 - Rv. 268293, relativa ad un caso del tutto analogo a quello oggetto del ricorso, nel quale era stata esclusa in fase cautelare la fattispecie della lieve entità, sulla base soltanto del quantitativo di hashish detenuto dall'imputato, pari a 45 grammi lordi).

2.3. Si impone dunque in relazione a detto profilo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello al fine di verificare, alla luce dei principi sopra indicati, la sussistenza o meno delle condizioni richieste per ritenere sussistente la fattispecie del citato comma 5.

3. Il terzo motivo, relativo alla confisca della somma di euro 1.000, e anch'esso fondato.

3.1. Dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato è stato assolto in relazione al rinvenimento dello stupefacente dal predetto detenuto in occasione del sequestro della somma di denaro (capo 7), in quanto destinato ad uso esclusivamente personale.

3.2. Tale accertamento di penale irrilevanza della detenzione priva il possesso della somma di denaro del carattere di necessario collegamento con il fatto delittuoso che può (ex art. 240 c.p.) sorreggere la misura di sicurezza reale.

Ad abundantiam va rilevato che la condanna per cessione di stupefacenti riportata dal Topa è relativa a fatti commessi a distanza di tempo dal rinvenimento della somma (22 aprile 2015): dicembre del 2014; 26 marzo 2015; 10 aprile 2015; 23 gennaio 2016.

3.3. Né può condividersi la tesi sostenuta dal PG nella sua requisitoria scritta, secondo la quale la confisca sarebbe comunque correlata ad un'accertata attività di spaccio da parte del prevenuto in quel periodo (a prescindere dall'assoluzione dal capo 7 - relativo alla detenzione illecita dello stupefacente sequestrato in quella occasione) e alla mancanza di attività lavorativa lecita.

Rileva la Corte che tali elementi sono certamente idonei a ingenerare il fondato sospetto che tale somma potesse essere provento di attività illecita ma che, in assenza di riconoscimento di responsabilità penale per una condotta correlata alla detenzione e cessione di sostanza stupefacente, la confisca verrebbe ricondotta ad una sorta di ipotesi di "possesso ingiustificato di denaro", la cui fattispecie, contemplata nell'art. 708 c.p. è stata, come è noto, dichiarata incostituzionale nel 1996.

3.4. Va infine rilevato che, anche in riferimento alle ipotesi di condanna per mera detenzione illecita di stupefacenti, questa Corte (Sez.

IV, n. 20130 del 19 aprile 2202 - Rv. 283248) ha di recente precisato che il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).

3.5. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento del capo della sentenza impugnata che ha disposto la confisca della somma di danaro, della quale va ordinata la restituzione all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Annulla altresì senza rinvio la medesima sentenza con riferimento alla disposta confisca, disponendo la restituzione della somma in sequestro all'avente dir

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 febbraio 1994 avverso la sentenza del 15 marzo 2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PG, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] FATrO 1. La Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata - in parziale riforma di quella di condanna in primo grado del locale G.i.p. in data 27 febbraio 2018 - ha qualificato i fatti rientranti in due capi di imputazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 4.600,00 di multa; ha escluso la sospensione condizionale della pena, concessa in primo grado, e ha revocato la sospensione della pena disposta con sentenza della stessa Corte di appello dell'8 ottobre 2020, confermando nel reato. 2. La condanna del Topa ha avuto ad oggetto: plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di tipo hashish ed in un caso marijuana; più fatti di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo hashish destinata alla cessione; la resistenza posta in essere, mediante violenza, nei confronti di un sovrintendente della Polizia di Stato che stava procedendo ad un controllo nei suoi confronti, sovrintendente che veniva investito dall'imputato alla guida di uno scooter e al quale il predetto cagionava lesioni personali (circostanza nella quale all'imputato, una volta fermato, veniva sequestrata la somma di 1.000 euro della quale è stata disposta la confisca). 3. Avverso la condanna in appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo tre motivi. 3.1 Il primo motivo concerne la violazione di norme penali processuali e sostanziali in relazione alla mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dalla sentenza impugnata, in ordine alla prova circa una destinazione diversa dall'uso personale dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato. Il motivo, pur in apicibus genericamente formulato, è nell'esposizione riferito al solo capo 14 dell'imputazione, relativo al rinvenimento nell'abitazione dell'imputato il 23 gennaio del 2016 di 45,63 gr. di hashish pari a 239,6 dosi medie singole di stupefacente. Al riguardo, si sostiene che Topa, pacificamente assuntore di "droghe leggere", deteneva lo stupefacente per uso personale e sarebbe stata la pubblica accusa a dover provare la precisa sussistenza di elementi univoci tali da escludere detta destinazione - tali non essendo il rinvenimento di un tritaerba e due coltelli, stante anche il mancato rinvenimento in quell'occasione di somme di denaro - destinazione personale che dovrebbe presumersi, salva prova contraria.3.2. Con il secondo motivo, in subordine, si invoca - sempre in riferimento allo stupefacente rinvenuto nell'abitazione dell'imputato il 23 gennaio del 2016 - la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 T.U. Stup. Si rappresenta che la Corte genovese ha escluso la richiesta applicazione del citato comma 5 in ragione del solo dato ponderale, così non tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice al fine di verificare la sussistenza di detta ipotesi attenuata deve tenere conto di tutti gli elementi del fatto; nella specie, i mezzi e le modalità della condotta (connotata da una rudimentalità, indice di attività discontinua, non professionale né organizzata, pertanto non gravemente incisiva per la diffusione della droga) avrebbero dovuto indurre il decidente a ritenere sussistente detta fattispecie. Inoltre, si evidenzia che per tutti gli altri episodi in ordine ai quali Topa è stato condannato i giudici di merito hanno riconosciuto la fattispecie del comma 5. 3.3. Infine, con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 240 c.p., relativamente alla somma di denaro (euro 1.000) sequestrata all'imputato il 22 aprile 2015 e la cui la confisca disposta in primo grado è stata confermata dalla Corte di appello. Il giudice del gravame ha giustificato il rigetto del relativo motivo di appello in quanto detto denaro "deve ritenersi profitto del reato di spaccio di sostanza stupefacente posto che l'imputato non svolgeva lecite L. ,/i Fttività lavorativk e non ha giustificato/documentato la provenienza del 4( denaro che ha dichiarato essere riconducibile ad una vincita di gioco, vincita però non meglio descritta nel tempo e nel luogo e nel tipo di sorte che era sfidata e nei dettagli sul ritiro del premio". La difesa evidenzia che nell'occasione del sequestro del denaro il Topa fu trovato in possesso di una modesta quantità (gr. 4,60) di stupefacente di tipo hashish; in relazione a tale fatto, contestato al capo 7 dell'imputazione, l'imputato è stato però già in primo grado assolto in quanto il Gup ha ritenuto trattarsi di detenzione ad uso esclusivamente personale. Manca, quindi, un collegamento tra la somma di denaro e l'attività illecita che possa giustificare la legittimità della misura di sicurezza reale. Si invoca quindi l'annullamento del capo relativo alla confisca del denaro e la sua restituzione all'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di appello ha motivato in modo logico in ordine alla impossibilità di configurare come finalizzata all'uso personale la detenzione da parte dell'imputato nella propria abitazione del quantitativo di hashish del peso lordo di poco più di 45 gr. - pari a 239,6 singole dosi medie - a ciò ostando gli elementi rappresentati: dal significativo quantitativo detenuto; dal rinvenimento di strumenti per il confezionamento in dosi dello stupefacente; nonché dal contesto complessivo delle indagini che ha provato l'attività di spaccio di droghe leggere svolte in quel periodo dal Topa. Si tratta di valutazione di merito, congruamente argomentata, non sindacabile in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso (sempre relativo allo stupefacente rinvenuto nell'abitazione del Topa il 23 gennaio 2016) è invece fondato. 2.1. A fronte dello specifico motivo di appello, nel quale si invocava, anche in riferimento al fatto contestato al capo 14, la qualificazione ex comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup., la Corte di appello in primo luogo rileva che "... l'analisi della sostanza ha esitato principio attivo pari a complessivi gr. 5,985 di D9 THC idoneo al confezionamento di 239 dosi medie giornaliere come ha certificato il gabinetto regionale di polizia scientifica. E' dunque quantitativo certamente eccessivo rispetto alla richiesta dei considerare tale fatto lieve e applicare dunque il quinto comma dell'articolo 73". Successivamente, nell'esaminare specificamente il motivo di appello relativo alla mancata qualificazione dei fatti ex comma 5, il giudice di appello argomenta l'applicabilità di detta ipotesi in riferimento ai capi 4 e 25 "ma non al capo 14 per il fatto commesso in Lavagna il 23 gennaio 2016 in relazione al peso e al numero delle dosi". 2.3. La motivazione del giudice di appello non appare corretta, a fronte della giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui "In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato" (Sez. VI, n. 45694 del 28 settembre 2016 - Rv. 268293, relativa ad un caso del tutto analogo a quello oggetto del ricorso, nel quale era stata esclusa in fase cautelare la fattispecie della lieve entità, sulla base soltanto del quantitativo di hashish detenuto dall'imputato, pari a 45 grammi lordi). 2.3. Si impone dunque in relazione a detto profilo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello al fine di verificare, alla luce dei principi sopra indicati, la sussistenza o meno delle condizioni richieste per ritenere sussistente la fattispecie del citato comma 5. 3. Il terzo motivo, relativo alla confisca della somma di euro 1.000, e anch'esso fondato. 3.1. Dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato è stato assolto in relazione al rinvenimento dello stupefacente dal predetto detenuto in occasione del sequestro della somma di denaro (capo 7), in quanto destinato ad uso esclusivamente personale. 3.2. Tale accertamento di penale irrilevanza della detenzione priva il possesso della somma di denaro del carattere di necessario collegamento con il fatto delittuoso che può (ex art. 240 c.p.) sorreggere la misura di sicurezza reale. Ad abundantiam va rilevato che la condanna per cessione di stupefacenti riportata dal Topa è relativa a fatti commessi a distanza di tempo dal rinvenimento della somma (22 aprile 2015): dicembre del 2014; 26 marzo 2015; 10 aprile 2015; 23 gennaio 2016. 3.3. Né può condividersi la tesi sostenuta dal PG nella sua requisitoria scritta, secondo la quale la confisca sarebbe comunque correlata ad un'accertata attività di spaccio da parte del prevenuto in quel periodo (a prescindere dall'assoluzione dal capo 7 - relativo alla detenzione illecita dello stupefacente sequestrato in quella occasione) e alla mancanza di attività lavorativa lecita. Rileva la Corte che tali elementi sono certamente idonei a ingenerare il fondato sospetto che tale somma potesse essere provento di attività illecita ma che, in assenza di riconoscimento di responsabilità penale per una condotta correlata alla detenzione e cessione di sostanza stupefacente, la confisca verrebbe ricondotta ad una sorta di ipotesi di "possesso ingiustificato di denaro", la cui fattispecie, contemplata nell'art. 708 c.p. è stata, come è noto, dichiarata incostituzionale nel 1996. 3.4. Va infine rilevato che, anche in riferimento alle ipotesi di condanna per mera detenzione illecita di stupefacenti, questa Corte (Sez. IV, n. 20130 del 19 aprile 2202 - Rv. 283248) ha di recente precisato che il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). 3.5. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento del capo della sentenza impugnata che ha disposto la confisca della somma di danaro, della quale va ordinata la restituzione all'avente diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Annulla altresì senza rinvio la medesima sentenza con riferimento alla disposta confisca, disponendo la restituzione della somma in sequestro all'avente dir
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