CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 settembre 2026
Cassazione n. 25801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCrespi [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.3857/2022depositata il 06/12/2022.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 3268/2023Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 25801/2026Data pubblicazione 25/09/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]