CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
colati da un regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 92/12, come modificata dalla Direttiva 92/108, qualora tale domanda sia fondata sui fatti riguardanti le medesime operazioni di esportazione che siano già oggetto di un recupero dei diritti di accisa nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita. 11. Nell'ambito di siffatto quadro, va reiterato quanto già statuito da questa Corte con la sentenza n.26509/2021, la quale per prima ha fatto applicazione di tale principio di diritto proprio in una controver- sia relativa all'avviso di pagamento adottato anche per irregolare svincolo dal deposito, rammentando come la Corte di Giustizia abbia chiarito che la Direttiva n. 92/12 ha inteso fissare un certo numero di regole al fine di assicurare che l'esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri così da evitare, in linea di principio, «le doppie imposizioni nelle relazioni tra Stati membri» (punto 44, Silcompa). Inoltre, l'art. 20 della citata Direttiva «mira, in particolare, a determi- nare lo Stato membro che è il solo autorizzato a riscuotere i diritti di accisa sui prodotti interessati qualora siano state commesse, nel cor- so della circolazione, un'irregolarità o un'infrazione» (punto 45, Sil- compa). 12. La Corte del Lussemburgo ha specificato, sul punto, che occorre tenere distinto il fatto generatore del tributo, costituito dalla fabbrica- zione in uno Stato membro o dalla importazione dei prodotti, dall'esi- gibilità dei diritti di accisa, che, invece, è ancorata «all'atto di immis- sione in consumo dei prodotti, (...) nozione che include altresì lo svin- colo, anche irregolare, da un regime sospensivo» (punto 47, Silcom- pa). (1 Ne deriva che, ove sia noto e certo il luogo in cui sia avvenuta l'infra- zione o una irregolarità idonea a comportare l'esigibilità del diritto d'accisa, la facoltà di riscossione spetta allo Stato membro del luogo in questione (art. 20, par. 1, dir. 92/12). Diversamente, invece, l'art. 20, par. 2 e 3, dir cit. stabilisce delle presunzioni, rispettivamente, a favore «dello Stato membro in cui l'infrazione sia stata accertata» ov- vero, qualora i prodotti non siano giunti a destinazione e non sia pos- sibile stabilire dove la violazione si è verificata, a favore dello "Stato membro di partenza"» (punto 54, Silcompa). 13. E' stato anche chiarito che rispetto a tali regole l'art. 20, par. 4, della citata Direttiva prevede anche un possibile meccanismo corretti- vo ove sia accertato, entro tre anni dal rilascio del DDA, il luogo di ef- fettiva infrazione (e, in tal caso, è previsto il rimborso delle somme originariamente riscosse). La Corte, tuttavia, ha precisato che questa indicazione, con i limiti temporali ivi stabiliti, «riguarda non già una situazione di conflitto di competenze» tra gli Stati membri quanto piuttosto l'ipotesi in cui è chiaro che il luogo di effettiva violazione è diverso da quello inizialmente determinato (punto 56, Silcompa). Con riguardo a tale circostanza che spetta al giudice nazionale determina- re la Corte di Giustizia ha ritenuto, in concreto, configurabili due ipo- tesi: a) nel corso della circolazione dei prodotti si siano verificate una plu- ralità di violazioni: in tal caso, tuttavia, ai fini dell'applicazione del- l'art. 20 dev'essere presa in considerazione «solo la prima di esse, vale a dire quella che ha avuto come conseguenza lo svincolo dei prodotti nel corso della circolazione dal regime sospensivo dei diritti di accisa» (punto 65, Silcompa); b) le autorità di uno Stato membro abbiano fondato la propria ripresa su una delle presunzioni di cui all'art. 20, mentre le autorità di altro Stato membro abbiano accertato che l'irregolarità sia stata effettiva- mente commessa nel suo territorio; in questo caso, tuttavia, una vol- ta decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 20, par. 4, della Di- rettiva n. 92/12 nessuno Stato membro può più validamente avvaler- si di questa competenza per far valere il proprio diritto di riscossione (punto 67, Silcompa). 14. I giudici del Lussemburgo, in secondo luogo, con riguardo alle di- sposizioni in tema di mutua assistenza per la riscossione dei crediti d'accisa, dopo aver sottolineato che la ripartizione delle competenze tra autorità richiedente - sulle controversie sul titolo e sul credito - e autorità richiesta - quanto ai provvedimenti esecutivi - è «espressione del principio di fiducia reciproca tra le autorità nazionali interessate» (punto 73, Silcompa), ha tuttavia evidenziato che: a) la disciplina di cui alla Direttiva n. 76/308 non riguarda l'ipotesi «nella quale vengono fatti valere due crediti concorrenti fondati, in sostanza, sulle stesse operazioni di esportazione, l'uno accertato da un organo dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita e l'altro accertato da un organo dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente e che beneficia, nel primo Stato membro, di un tratta- mento nazionale», restando l'ipotesi disciplinata, invece, dalla Diretti- va n. 92/12 (punto 75, Silcompa); b) l'autorità adita, seppure in via eccezionale, può sempre verificare «se l'esecuzione del titolo sia atta a ledere, in particolare, l'ordine pubblico di tale Stato membro e, eventualmente, a non accordare in tutto o in parte l'assistenza o a subordinarla al rispetto di talune con- dizioni» (punto 76, Silcompa). Peraltro, risulta «difficilmente concepi- bile che al titolo esecutivo che consente il recupero del credito sia data esecuzione nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita se detta esecuzione è tale da condurre ad una situazione in cui si po- trebbe procedere, in violazione della Direttiva n.92/12, alla doppia ri- scossione dei diritti di accisa gravanti sostanzialmente sulle stesse operazioni relative ai medesimi prodotti» sicché «è necessario con- sentire all'organo competente dello stesso Stato membro di rifiutare l'esecuzione di tale titolo» dal momento che la soluzione contraria implicherebbe che «in uno stesso sistema nazionale, possano coesi- stere due decisioni definitive riguardanti l'imposizione degli stessi prodotti soggetti ad accisa, una fondata sul loro svincolo irregolare dal regime sospensivo e l'altra fondata sulla loro successiva immis- sione in consumo» (punti 78 -80, Silcompa). 15. Alla luce di quanto precede, qualora più violazioni si siano verifi- cate in successione in più Stati nel corso della circolazione di uno stesso bene soggetto ad accisa, solo la prima di esse, vale a dire quella che ha avuto come conseguenza lo svincolo dei prodotti nel corso della circolazione dal regime sospensivo dei diritti di accisa, deve essere presk in considerazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della Direttiva, nella misura in cui tale infrazione o irregolarità ab- bia avuto l'effetto di immettere i prodotti in consumo, ai sensi dell'art. 6 della stessa. Nella presente fattispecie è pacifico che la prima infrazione sia inter- venuta nel territorio della Repubblica italiana mediante lo svincolo ir- regolare delle partite di gasolio dirette nella Repubblica Ceca, dal momento che il destinatario infracomunitario [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con sede nella Repubblica Ceca non aveva ricevuto la merce e i timbri ap- posti sui documenti di trasporto restituiti al deposito fiscale sono ri- sultati falsi. 16. Conseguentemente, alla luce della diritto eurounitario di cui si è dato conto, come interpretato dalla Corte di Giustizia e dal momento che l'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del pro- dotto nel territorio dello Stato ex art.2 del Testo unico del 26/10/1995 n. 504 è corretta la prospettazione dell'Ufficio e il motivo trova acco- glimento senza che vi sia violazione del divieto di doppia imposizione, non solo perché il versamento del tributo presso l'autorità doganale ceca non è definitivo essendo stato corrisposto dalla società in via meramente cautelativa, come si legge a pag.3 del controricorso della società depositato nel ricorso RGN 35490/19, ma anche perché - se del caso - può essere evitato in sede esecutiva facendo valere il titolo giudiziale italiano definitivo e il conseguente pagamento presso l'Am- ministrazione finanziaria dell'altro Stato comunitario. 17. L'accoglimento dei ricorsi riuniti determina la cassazione delle sentenze impugnate e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, le cause possono essere decise nel merito, ex art. 384, comma se- condo, cod. proc. civ., con il rigetto degli originari ricorsi introduttivi. 18. La novità della questione la cui risoluzione ha implicato l'applica- zione di recente giurisprudenza della Corte di Giustizia giustifica l'in- tegrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: riunisce la controversia iscritta all'RGN 35490/20