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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36509/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione, con il quale il Tribunale di Crotone, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sole due sentenze (n. 1. e 2.), respingendo nel resto; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel primo motivo &ricorso - con il quale Belmonte si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento a tutti i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza- , sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell'istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle sentenze n. 6. e 7., pur omogenei, non potessero essere unificati né tra loro né con i fatti sub

1. e 2., stante il lasso temporale intercorrente tra le condotte; quanto ai fatti di cui alle sentenze sub 3.,

4. e 5., il G.E., con motivazione affatto illogica ha posto in risalto la disomogeneità delle condotte e l'impossibilità di ravvisare l'unicità del disegno criminoso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale Belmonte lamenta violazione di legge nell'individuazione della pena base è inammissibile in quanto generico, manifestamente infondato e non autosufficiente: il G.E. risulta infatti avere fatto corretta applicazione del principio normativamente previsto dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per cui il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014 Fall, Rv. 260903 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione, con il quale il Tribunale di Crotone, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sole due sentenze (n. 1. e 2.), respingendo nel resto; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel primo motivo &ricorso - con il quale Belmonte si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento a tutti i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza- , sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell'istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle sentenze n. 6. e 7., pur omogenei, non potessero essere unificati né tra loro né con i fatti sub 1. e 2., stante il lasso temporale intercorrente tra le condotte; quanto ai fatti di cui alle sentenze sub 3., 4. e 5., il G.E., con motivazione affatto illogica ha posto in risalto la disomogeneità delle condotte e l'impossibilità di ravvisare l'unicità del disegno criminoso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale Belmonte lamenta violazione di legge nell'individuazione della pena base è inammissibile in quanto generico, manifestamente infondato e non autosufficiente: il G.E. risulta infatti avere fatto corretta applicazione del principio normativamente previsto dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per cui il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014 Fall, Rv. 260903 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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