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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 29644/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1184/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla via ULPIANO, n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 745/2019 depositata il 09/07/2019.

Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 01184/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’opposizione all’esecuzione immobiliare promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in forza di un contratto di mutuo fondiario contratto nel 1990 da [OSCURATO:PERSONA], dante causa della qui ricorrente [OSCURATO:PERSONA], venne accolta in primo grado dal Tribunale di Brindisi, che ritenne l’illiceità del contratto, in quanto simulato, non essendovi stato effettivo trasferimento della somma mutuata. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora in seguito S.G.A.) S.p.a., succeduta all’esecutante, propose impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi.

La Corte di Appello di Lecce ha, con sentenza n. 745 del 9/07/2019, accolto l’impugnazione e riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi, rigettando l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando valido ed efficace il titolo esecutivo azionato dalla banca.

Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (già Società per la [OSCURATO:SOCIETA].) Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

Sono state depositat e memori e per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censurano come segue la sentenza d’appello Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1813 e ss. cod. civ. e agli artt. 38 e seguenti Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 01184/2020; estensore: C. Valle e 161 t.u.b.: al contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1990 non era applicabile la disciplina del t.u.b., perché entrata in vigore successivamente (nel 1993).

Il secondo mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1813 e seguenti cod. civ., degli artt. 1325, 1341, 1343 e seguenti, 1414 e 1418 cod. civ., degli artt. 38 e 161 T.U.B. e del t.u. n. 646 del 16/07/1905 e afferma che il mutuo per ripianamento debiti pregressi è simulato o in frode alla legge o con causa nulla, e quindi è un pagamento anomalo.

Il terzo motivo reca denuncia di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 38 e 161 t.u.b., e dell’art. 11 delle disp. sulla legge in generale con conseguente violazione del principio di irretroattività della legge (ratione temporis): la normativa del t.u.b. sul mutuo fondiario ritenuta applicabile dalla Corte territoriale non lo era, per irretroattività della norma.

Il quarto e ultimo motivo deduce violazione e falsa applicazione del t.u. n. 646 del 1905 e dell’art. 17 del d.P.R. n. 7 del 21.01.1976 e del t.u. n. 492 del 16.10.1975 (Provvedimenti per il rilancio dell’economia riguardanti le esportazioni, l’edilizia e le opere pubbliche) e contesta l’applicabilità della richiamata giurisprudenza di questa Corte (segnatamente Cass. n.09482 del 18/04/2013), in quanto si tratta di soluzioni giurisprudenziali non estensibili ai contratti che sfuggono per questioni temporali al t.u.b e comunque perché un mutuo fondiario, siccome qualificabile come di scopo, è nullo quando sia destinato a ripianare passività pregresse.

Tutti i motivi di ricorso, sebbene non particolarmente analitici, sono basati sull’assunto dell’avere la Corte di Appello di Lecce, nella sentenza impugnata, ritenuto erroneamente che al contratto di mutuo in esame, stipulato nel 1990, si applicasse il t.u.b. che, invece, era entrato in vigore soltanto nell’anno 1993.

Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC; R.g. n. 01184/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] detta prospettiva assume carattere prioritario la disamina del secondo motivo di ricorso.

La sentenza di appello ha ritenuto infondata la tesi del Tribunale di Brindisi, di nullità del contratto di mutuo, non essendovi stato trasferimento effettivo del denaro, in quanto il mutuo era stato utilizzato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA].

In appello la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza affermando, sebbene con richiami alla attualmente vigente disciplina in materia di mutuo fondiario del t.u.b., che la mancanza di effettivo trasferimento della somma non vale a fare venire meno la liceità del mutuo, anche perché il mutuo fondiario non è da considerarsi di scopo.

La detta soluzione è corretta, in quanto, sulla base della giurisprudenza in tema di mutuo fondiario anche anteriore all’entrata in vigore del t.u.b (segnatamente di Cass. n. 09511 del 20/04/2007 Rv. 598225 - 01 e della recentissima ‒ con riferimento alla disciplina del t.u.b. ma con affermazioni di carattere generale ‒ n. 23149 del 2022) è stata ritenuta lecita la contrazione di un mutuo fondiario per ripianare pregresse esposizioni debitorie, anche nel caso in cui non vi sia una effettiva consegna della somma data a mutuo da parte del mutuante al mutuatario, escludendosi che il mutuo fondiario fosse un mutuo cd. di scopo (si veda Cass.n. 09511/2007, cit.).

In particolare, questa Corte, con recentissimo arresto (Cass. n. 23149 del 25/07/2022 Rv. 665427 - 01), ha r ibadi to che la stipula di un mutuo, anche se qualificato fondiario, per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria, non solo non ne comporta la nullità, trattandosi in ogni caso di pattuizione fondata su causa lecita, in quanto non contraria né alla legge, né all’ordine pubblico, ma nemmeno può essere qualificata come una mera dilazione del Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 01184/2020; estensore: C. Valle termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo ad tempusin ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate, con la costituzione della disponibilità da parte del mutuatario, è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.

A tanto consegue, dandosi seguito a detta pronuncia, la piena liceità della stipula del mutuo contratto nel 1990 da [OSCURATO:PERSONA], messa in dubbio dalla sua avente causa, poiché al mutuatario era ben chiara la detta finalità, come evidenziato dalla banca nel proprio controricorso, senza adeguata contestazione da parte della qui ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Deve, peraltro, precisarsi che la sentenza impugnata ha fatto derivare dalla mancata destinazione della somma mutuata alle finalità fondiarie soltanto l’inapplicabilità al contratto concluso della normativa specifica prevista in tema di mutuo fondiario (e, quindi, oggi degli artt. 38 e segg.

Del t.u.b. e in precedenza del t.u. n. 646 del 1905 Il secondo motivo del ricorso è, pertanto, infondato.

L’estensione ad ogni tipo di mutuo, anche non fondiario, della conclusione assorbe per irrilevanza gli altri motivi, cioè il primo, il terzo e il quarto: oltretutto, invocando essi l’inapplicabilità della disciplina sul fondiario, quando la stessa sentenza d’appello ha sancito una tale inapplicabilità.

Il ricorso, nel riscontro di ipotesi di inammissibilità e di infondatezza dei motivi nei quali è articolato è, pertanto, infondato e va rigettato.

Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 01184/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P. Q. M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1184/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla via ULPIANO, n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 745/2019 depositata il 09/07/2019. Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 01184/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’opposizione all’esecuzione immobiliare promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in forza di un contratto di mutuo fondiario contratto nel 1990 da [OSCURATO:PERSONA], dante causa della qui ricorrente [OSCURATO:PERSONA], venne accolta in primo grado dal Tribunale di Brindisi, che ritenne l’illiceità del contratto, in quanto simulato, non essendovi stato effettivo trasferimento della somma mutuata. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora in seguito S.G.A.) S.p.a., succeduta all’esecutante, propose impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi. La Corte di Appello di Lecce ha, con sentenza n. 745 del 9/07/2019, accolto l’impugnazione e riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi, rigettando l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando valido ed efficace il titolo esecutivo azionato dalla banca. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (già Società per la [OSCURATO:SOCIETA].) Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Sono state depositat e memori e per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censurano come segue la sentenza d’appello Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1813 e ss. cod. civ. e agli artt. 38 e seguenti Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 01184/2020; estensore: C. Valle e 161 t.u.b.: al contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1990 non era applicabile la disciplina del t.u.b., perché entrata in vigore successivamente (nel 1993). Il secondo mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1813 e seguenti cod. civ., degli artt. 1325, 1341, 1343 e seguenti, 1414 e 1418 cod. civ., degli artt. 38 e 161 T.U.B. e del t.u. n. 646 del 16/07/1905 e afferma che il mutuo per ripianamento debiti pregressi è simulato o in frode alla legge o con causa nulla, e quindi è un pagamento anomalo. Il terzo motivo reca denuncia di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 38 e 161 t.u.b., e dell’art. 11 delle disp. sulla legge in generale con conseguente violazione del principio di irretroattività della legge (ratione temporis): la normativa del t.u.b. sul mutuo fondiario ritenuta applicabile dalla Corte territoriale non lo era, per irretroattività della norma. Il quarto e ultimo motivo deduce violazione e falsa applicazione del t.u. n. 646 del 1905 e dell’art. 17 del d.P.R. n. 7 del 21.01.1976 e del t.u. n. 492 del 16.10.1975 (Provvedimenti per il rilancio dell’economia riguardanti le esportazioni, l’edilizia e le opere pubbliche) e contesta l’applicabilità della richiamata giurisprudenza di questa Corte (segnatamente Cass. n.09482 del 18/04/2013), in quanto si tratta di soluzioni giurisprudenziali non estensibili ai contratti che sfuggono per questioni temporali al t.u.b e comunque perché un mutuo fondiario, siccome qualificabile come di scopo, è nullo quando sia destinato a ripianare passività pregresse. Tutti i motivi di ricorso, sebbene non particolarmente analitici, sono basati sull’assunto dell’avere la Corte di Appello di Lecce, nella sentenza impugnata, ritenuto erroneamente che al contratto di mutuo in esame, stipulato nel 1990, si applicasse il t.u.b. che, invece, era entrato in vigore soltanto nell’anno 1993. Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC; R.g. n. 01184/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] detta prospettiva assume carattere prioritario la disamina del secondo motivo di ricorso. La sentenza di appello ha ritenuto infondata la tesi del Tribunale di Brindisi, di nullità del contratto di mutuo, non essendovi stato trasferimento effettivo del denaro, in quanto il mutuo era stato utilizzato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA]. In appello la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza affermando, sebbene con richiami alla attualmente vigente disciplina in materia di mutuo fondiario del t.u.b., che la mancanza di effettivo trasferimento della somma non vale a fare venire meno la liceità del mutuo, anche perché il mutuo fondiario non è da considerarsi di scopo. La detta soluzione è corretta, in quanto, sulla base della giurisprudenza in tema di mutuo fondiario anche anteriore all’entrata in vigore del t.u.b (segnatamente di Cass. n. 09511 del 20/04/2007 Rv. 598225 - 01 e della recentissima ‒ con riferimento alla disciplina del t.u.b. ma con affermazioni di carattere generale ‒ n. 23149 del 2022) è stata ritenuta lecita la contrazione di un mutuo fondiario per ripianare pregresse esposizioni debitorie, anche nel caso in cui non vi sia una effettiva consegna della somma data a mutuo da parte del mutuante al mutuatario, escludendosi che il mutuo fondiario fosse un mutuo cd. di scopo (si veda Cass.n. 09511/2007, cit.). In particolare, questa Corte, con recentissimo arresto (Cass. n. 23149 del 25/07/2022 Rv. 665427 - 01), ha r ibadi to che la stipula di un mutuo, anche se qualificato fondiario, per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria, non solo non ne comporta la nullità, trattandosi in ogni caso di pattuizione fondata su causa lecita, in quanto non contraria né alla legge, né all’ordine pubblico, ma nemmeno può essere qualificata come una mera dilazione del Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 01184/2020; estensore: C. Valle termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo ad tempusin ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate, con la costituzione della disponibilità da parte del mutuatario, è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. A tanto consegue, dandosi seguito a detta pronuncia, la piena liceità della stipula del mutuo contratto nel 1990 da [OSCURATO:PERSONA], messa in dubbio dalla sua avente causa, poiché al mutuatario era ben chiara la detta finalità, come evidenziato dalla banca nel proprio controricorso, senza adeguata contestazione da parte della qui ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Deve, peraltro, precisarsi che la sentenza impugnata ha fatto derivare dalla mancata destinazione della somma mutuata alle finalità fondiarie soltanto l’inapplicabilità al contratto concluso della normativa specifica prevista in tema di mutuo fondiario (e, quindi, oggi degli artt. 38 e segg. Del t.u.b. e in precedenza del t.u. n. 646 del 1905 Il secondo motivo del ricorso è, pertanto, infondato. L’estensione ad ogni tipo di mutuo, anche non fondiario, della conclusione assorbe per irrilevanza gli altri motivi, cioè il primo, il terzo e il quarto: oltretutto, invocando essi l’inapplicabilità della disciplina sul fondiario, quando la stessa sentenza d’appello ha sancito una tale inapplicabilità. Il ricorso, nel riscontro di ipotesi di inammissibilità e di infondatezza dei motivi nei quali è articolato è, pertanto, infondato e va rigettato. Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 01184/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P. Q. M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c
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