CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 35905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BUCONI. FATTO 1.La Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, che in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA](dipendente comunale con inquadramento nella categoria D1 assegnato al servizio di [OSCURATO:PERSONA]), lo aveva condannato ad attribuire al medesimo mansioni riconducibili alla categoria di appartenenza, vicarie e/o di collaborazione con il Comandante, ovvero che implicassero la responsabilità di uno specifi co servizio, nonché al pagamento della somma di € 6585,96, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale, della somma di € 95,80 oltre accessori a titolo di rimborso spese mediche e della somma di € 49.160,00 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della dequalificazione. 2. La Corte territoriale condivideva le statuizioni del primo giudice in ordine al carattere ritorsivo e persecutorio della revoca al Ferragalli dell’incarico di Comandante della [OSCURATO:PERSONA], nonché in ordine all’aggravio di costi che sarebbe stato prodotto dalla copertura del posto di Comandante mediante convenzionamento. 3. Rilevava che la nomina del Ferragalli come responsabile del servizio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta con provvedimento n. 13 del 5.7.2011, prorogato due volte fino al 28.11.2012, era stata accompagnata da una serie di comportamenti che nella sostanza l’avevano privata di contenuto, rendendo maggiormente evidente la volontà della nuova Amministrazione di delegittimarlo ed emarginarlo. 4. Evidenziava che al Ferragalli non era stata attribuita alcuna mansione riconducibile alla categoria di appartenenza di istruttore direttivo di categoria D, mentre erano state attribuite a personale di qualifica inferiore le mansioni di sostituzione o di collaborazione co il Comandante, e le mansioni che implicavano la responsabilità di uno specifico servizio con assegnazione di compiti istruttori e di predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi. 5. Considerato che il Ferragalli aveva svolto per un lunghissimo periodo mansioni di Comandante, riconducibili al profilo D3, superiore a quello D1 di inquadramento, escludeva che la percentuale del danno patrimoniale potesse essere rapportata alla differenza tra la qualifica di appartenenza e quella inferiore e non ravvisava contraddizion i nella relazione di CTU ; riteneva inammissibili le censure proposte dal Comune avverso l’elaborato peritale, in quanto si erano limitate a prospettare la mera incongruità delle valutazioni svolte, senza denunciare carenze o deficienze diagnostiche o errori tecnico- scientifici. 6. Avverso tale sentenzail Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1. Col primo motivo di ricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, la quale non aveva chiarito da dove potesse desumersi la sussistenza del danno. Evidenzia che il lavoratore non ha provato la sussistenza del danno non patrimoniale e del nesso causale, mentre la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto raggiunta tale prova con la CTU medico legale, alla quale non poteva essere demandato tale accertamento. 2. Col secondo motivo di ricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., non essendosi la Corte territoriale pronunciata sulle critiche alla CTU e sulla quantificazione del danno sollevate nell’atto di appello. 3. L’impugnazione è inammissibile in quanto tardiva, come eccepito anche dal Ferragalli. 4. La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata in data 12.4.2018; ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009 applicabile ratione temporisin quanto il giudizio di primo grado è iniziato nel 2013, il termine lungo per l’impugnazione, in mancanza di notifica, era pertanto di sei mesi. 5. Il ricorso per cassazione è datato 10.10.2018 ed è stato posto in notifica e notificato in data 8.11.2018. 6. Considerato che nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione feriale, l’impugnativa è intervenuta dopo che il termine semestrale era spirato. 7. Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 9.Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il Comune ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del cit. art. 13,