CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 34443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; disposta la riunione del proc. n. 15153/2023 al proc. n. 10679/2023; OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati: al momento della pronuncia della sentenza di appello non era in vigore la riforma delle pene sostitutive introdotta dalla legge 150 del 2022, essendo stata la vigenza differita al 30 dicembre 2022 dal d.l. 162 del 2022, fermo restando che la pendenza del procedimento a tale data nella fase dell'impugnazione implica l'applicabilità dell'art. 95 della legge 150 cit. secondo cui la pena sostitutiva può essere chiesta al giudice dell'esecuzione, senza che una siffatta disciplina, coerente con le rispettive prerogative del merito e della legittimità, si esponga a censure di legittimità costituzionale, peraltro solo genericamente prospettate; la dedotta condizione di incompatibilità del giudice avrebbe potuto semmai dare luogo a ricusazione ma non produce di per sé una nullità degli atti del procedimento (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Scrudato, Rv. 215097; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419); ritenuto che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, avendo la Corte nitidamente rilevato che anche il predetto aveva presentato una sua autonoma querela per i fatti segnalati a carico dei Carabinieri falsamente incolpati; ritenuto che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è genericamente formulato, fermo restando che la Corte ha sottolineato come la querela da lui sporta fosse riferita anche al rifiuto di ricevere una denuncia nei confronti della madre del ricorrente, ritenuto riconducibile ad incolpazione per il delitto di cui all'art. 328 cod. pen. e non per il delitto di cui all'art. 323 cod. pen.; ritenuto che le deduzioni contenute nel quarto motivo di entrambi i ricorsi, riguardanti il trattamento sanzionatorio, sono volte a sollecitare un alternativo percorso valutativo, inerente al merito, precluso in questa sede, avendo comunque la Corte rilevato che non era stata fornita concreta dimostrazione dell'attualità di un trattamento terapeutico, al fine di giustificare la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti; erano ravvisabili i presupposti per l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della contestata recidiva; era giustificato per il ruolo in concreto avuto il lieve scostamento dal minimo edittale con riguardo a [OSCURATO:PERSONA]; la pena irrogata a Mirko discendeva dal riconoscimento della continuazione correlata alla falsa incolpazione formulata in due circostanze per due diversi reati: si tratta di profili contestati con assunti generici, non essendo stati allegati ai ricorsi documenti idonei a smentire la Corte con riguardo al tema dell'attualità; Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi invece accogliere la richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalle parti civili che non hanno fornito un tempestivo e concreto contributo ai fini della decisione, contrastando l'avversa pretesa (sul punto Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139), P. Q. M. Riunito al presente il procedimento n. 15153 del 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]