CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 36705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del PG Olt )4 I (ARA 6-A2- c-0-1-1 C CA.) ro-t t"..1)2mIrtk atiZ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 4 novembre 2022 la Corte di Appello di Lecce - in sede di opposizione ai sensi dell'art.667 comma 4 cod.proc.pen. - ha ribadito la decisione applicativa di confisca (ai sensi dell'art.240 bis cod.pen.), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disposta in data 11 luglio 2022. Una precedente decisione esecutiva, sempre applicativa di confisca, era stata annullata da questa Corte di cassazione per motivi in rito (v. sent. n. 22232 del 22.4.2024 1.1 La confisca ha ad oggetto una somma di denaro in contanti (pari a 32.380,00 euro) sequestrata in data 9 ottobre 2007 e riferibile al Brandi, raggiunto da decisione definitiva di condanna per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione e altro. In motivazione si disattende la prospettazione difensiva secondo cui si sarebbe trattato di 'risparmi' derivanti da attività lavorativa svolta dal Brandi nella azienda agricola di famiglia e successivamente alle dipendenze della società '[OSCURATO:PERSONA]' dal 2000 al 2006, in ragione della evidente sproporzione (per quanto riguarda i redditi oggetto di dichiarazione) tra le esigenze di mantenimento e la pretesa capacità di risparmio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice. 2.1 Il ricorrente evidenzia - in sintesi - che l'intervento esecutivo sarebbe andato oltre i limiti segnati dal giudizio di cognizione e dalle eventuali indagini patrimoniali svolte in quell'ambito, finendo con adottare una misura di prevenzione patrimoniale in modo non consentito. Si ribadisce inoltre la congruità delle giustificazioni offerte in termini di 'risparmio da attività lecita', il che impediva la ablazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.3.1 Ed invero, va rilevato che la contestazione del reato associativo - come risulta dal testo della decisione impugnata - copre l'arco temporale (sino al 2007) nel cui ambito ricade il sequestro del denaro (2006). Ciò rende pienamente legittima l'applicazione della disposizione di legge in tema di confisca cd. estesa (art.240 bis cod.pen.) in sede di esecuzione, anche alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione Crostella del 2021 secondo cui il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima . La prospettazione del ricorrente, dunque, non tiene conto della evoluzione giurisprudenziale sul tema e si aggancia ad un indirizzo interpretativo ormai superato. Quanto al profilo della giustificazione, inoltre, la doglianza risulta del tutto generica, a fronte di ampia e logica motivazione in punto di sproporzione contenuta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]