CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 36545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ▪ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]/TTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto e di evasione; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che il motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte! con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo - oltre a risultare inedito - è manifestamente infondato, atteso che, dalla sentenza impugnata, emerge che l'imputato ha commesso il furto mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; - che il terzo motivo è manifestamente infondato atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P