CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44437/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n.2715/2020 emessa dalla Corte di appello di Palermo è inammissibile. Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie il dato ponderale (9.200 di hashish, g. 47 della stessa sostanza ed altri quantitativi di marijuana del peso di g.2,3), la disponibilità dei mezzi impiegati per l'approvvigionamento, la frequenza dello spaccio, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato. Quanto alle ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo alle modalità del fatto ed alle condizioni personali dell'imputato, con specifico riferimento al carattere abituale e professionale dell'attività di spaccio ed all'assenza di una attività lavorativa. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 1'8 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R' o [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA tN CANCELLERIA