CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 46180/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il 23/05/1968 avverso la sentenza del 23/11/2020 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione all'omessa statuizione sulla confisca; lette le conclusioni depositate nell'interesse dell'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto la conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art.580 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2020, il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un armò di reclusione, ritenendolo responsabile del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti indicando elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2011. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, lamentando l'omissione della confisca obbligatoria del profitto del reato, o di somme equivalenti, prevista dagli artt. 1, comma 143, I. n. 244/2007 e 322 bis cod. pen., non richiedendo essa, in particolare quella per equivalente, la preventiva individuazione dei beni e dei valori da confiscare ed essendo il giudice soltanto tenuto ad individuare l'importo suscettibile di confisca. 3. Ritenendo trattarsi di sentenza non appellabile, la Corte di appello di Messina ha disposto la trasmissione dell'impugnazione a questa Corte 4. Detta trasmissione è avvenuta a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avendo il giudice impropriamente adito verificato l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale (cfr. Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a., Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532). Posto che la doglianza è riconducibile al motivo di violazione della legge penale, previsto dall'art. 606, comma 1, lett. b., cod. proc. pen., l'impugnazione può infatti essere qualificata come ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente "nomen juris" - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame (cfr. Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Colorisi, Rv. 274246; Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, dep. 2018, Lomagistro e aa., Rv. 273149). 5. Ciò nondimeno, la difesa dell'imputato ha segnalato che anche quest'ultimo ha proposto impugnazione avverso la medesima sentenza, interponendo appello con atto depositato presso il Tribunale di Messina.Tramite cancelleria, questa Corte ha verificato che detto appello è stato interposto il 6 aprile 2021, quando ancora non erano scaduti i termini per l'impugnazione. Come correttamente allegato nella memoria difensiva, deve pertanto trovare applicazione l'art. 580 cod. proc. pen., con conversione in appello dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale. In caso analogo questa Corte ha infatti già affermato il principio giusta il quale, nel caso di sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, quando sia stato proposto appello sia dall'imputato, sia dal pubblico ministero, l'impugnazione di quest'ultimo, che possa essere qualificata come ricorso per cassazione pur se proposta in violazione del limite previsto dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., è legittimamente trattata, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., dal giudice d'appello (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416-02). Gli atti vanno conseguentemente trasmessi alla Corte di appello di Messina per il giudizio. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio. Così deciso il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]