CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 51273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 12.7.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa dal Tribunale del capoluogo emiliano in data 7.3.2023, ritenendo che non fosse stato osservato, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 581, comma I- ter cod. proc. pen.; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore deducendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'atto di impugnazione contemplava anche l'elezione di domicilio del ricorrente presso il proprio studio; aggiunge che, ad ogni modo, il ricorrente, al momento della adozione della sentenza di primo grado, era detenuto per altra causa presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna dove si trovava ancora alla data di deposito dell'atto di impugnazione; sottolinea che una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere che non sia necessaria una ulteriore indicazione del domicilio eletto laddove questo rimanga inalterato; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata: rileva, infatti, che la norma di cui all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. richiede, ai fini della notifica del decreto di citazione, che sia depositata, con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio; richiama, tuttavia, la giurisprudenza di questa che ha chiarito la ratio della previsione circoscrivendone la portata alla ipotesi in cui l'imputato sia libero poiché, laddove egli sia detenuto, è comunque necessario che sia raggiunto dalla notifica a mani del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. È noto che il D. Lg.vo 150 del 2022 (ovvero la c.d. "riforma Cartabia") è intervenuto, tra l'altro, sull'art. 581 cod. proc. pen. introducendo nel testo della norma i commi 1-ter e 1-quater: il comma 1-ter stabilisce che "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Si tratta dell'adempimento che la Corte territoriale assume non essere stato adempiuto e che ha condotto, perciò, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse del Savoia. Si tratta, allora, di chiarire se la previsione di nuovo conio (finalizzata, come è evidente, a facilitare gli adempimenti introduttivi del giudizio a partire, in particolare, dalla notifica dell'atto di citazione, e sanzionata a pena di inammissibilità dell'impugnazione) sia applicabile anche nel caso in cui l'imputato, nel cui interesse sia stato formulato il gravame, sia detenuto, Va ricordato, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte (cfr., Sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01) avevano chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, dovendo tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa". Il legislatore del 2022, a parere del collegio, non ha trascurato le considerazioni che erano state poste a fondamento di quella decisione e, con gli interventi operati sul codice di rito ha finito, a ben guardare, per sancirne la portata anche sul piano normativo. Ed in effetti, il quadro normativo scaturito all'esito della riforma è stato oggetto di puntuale e lucida ricostruzione in una recente decisione di questa stesse Sezione (cfr., Sez. 2 - , n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - 01) che ha sottolineato come il legislatore sia intervenuto non soltanto sull'art. 581 cod. proc. pen. ma, anche, sui commi primo e terzo dell'art. 156 cod. proc. pen. e sull'art. 157 cod. proc. pen. inserendo, inoltre, il nuovo art. 157-ter cod. proc. pen. (rubricato: "Notifiche degli atti introduttivi del giudizio"), il cui terzo comma stabilisce che "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1- quater"; da ultimo, anche sull'art. 164 cod. proc. peri.; la sentenza "Quattrocchi" ha spiegato che proprio la considerazione complessiva dei plurimi interventi operati sulle norme soprarichiamate - e non soltanto sull'art. 581 cod. proc. pen. - induce a concludere nel senso che la previsione introdotta in quest'ultima disposizione, contrariamente a quanto si è da altri sostenuto (cfr., in tal senso, Sez. 4 - , n. 41858 del 08/06/2023, Andrioli, Rv. 285146 - 01), non possa ritenersi lex specialis rispetto al disposto di cui all'art. 156 cod. proc. pen. e, perciò, applicabile anche in caso di imputato detenuto. Militano in senso opposto lo stesso cornma terzo dell'art. 157-ter cod. proc. pen. che finirebbe, in tal caso, per essere una disposizione priva di reale portata precettiva e, di fatto, inutile dovendosi, tuttavia, prendere atto che essa non è stata riproposta anche con riguardo alle notificazioni all'imputato detenuto inducendo, perciò, a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non vada eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater. Questa interpretazione, come spiegato nella sentenza "Quattrocchi", è da un lato confortata e, dall'altro, coerente, con gli interventi operati sugli artt. 156, comma 1, che ora stabilisce che "le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona" ed in cui risulta particolarmente emblematico e significato l'inserimento dell'avverbio "sempre" riferito a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, tanto da evidenziare la portata generale ed inderogabile anche in relazione al disposto a quanto stabilisce "la nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), D. Lg.vo n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D. Lg.vo) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto" (cfr., in termini conformi, Sez. 2 - , n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029 - 01). 2. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con conseguente la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Cort