CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sia [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – A.S.L. AT, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 898/2023,pubblicata il 23/1/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/4/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione ex artt. 22 e ss. legge n. 689 del1981 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14431/2021 dell'[OSCURATO:PERSONA] SanitariaLocale AT di Asti, con cui era stato loro ingiunto - ad [OSCURATO:PERSONA] qualeresponsabile delle violazioni contestate e alla società quale coobbligata insolido - il pagamento della sanzione amministrativa di euro 6.000,00, oltreaccessori, per il mancato rispetto del disposto di cui all’art. 104, comma 1,lett. b), d.lgs. n. 219 del 2006, sanzionato dall’art. 148, comma 13, dellostesso provvedimento legislativo, per aver la legale rappresentante dellasocietà - titolare di autorizzazioni alla distribuzione al dettaglio eall'ingrosso di medicinali - acquistato farmaci per la distribuzione alpubblico, come farmacia, e averli trasferiti al magazzino per la venditaall'ingrosso, destinandoli alla commercializzazione verso altri grossisti e/oaltre farmacie, avendo i Carabinieri del Nas di Asti verificato presso lafarmacia che questa aveva acquistato farmaci, in data 11/1/2016, con ilcodice relativo alla vendita al dettaglio e, in pari data, li aveva trasferiticon altro codice al magazzino per la vendita all'ingrosso.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il rigetto dell'opposizione,evidenziando che il venir meno del divieto di svolgimento di entrambe lecomportasse comunque l'esistenza di limiti relativi alle differenti attività ,da tenere necessariamente separate tra loro onde garantire la tracciabilitàdei farmaci ed evitare fenomeni distorsivi della concorrenza .Il Tribunale di Asti accolse l'opposizione.Il giudizio di gravame, interposto dalla [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] e della Farmacia dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].n.c., con la sentenza n. 898/2023, con la quale la Corte d'Appello diTorino respinse l'opposizione e confermò l'ordinanza ingiunzione prot. n.16431, notificata il 12/03/2021.Numero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/2026Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che l’eserciziodell’attività sanzionatoria fosse avvenuto correttamente in quanto le duesoggetto, non fossero sovrapponibili, ma postulassero l’assolvimento didiversi obblighi, l’utilizzo di diversi codici di identificazione e la separazionedei magazzini, onde ricostruire il percorso dei farmaci, che la farmacia, inpossesso delle due autorizzazioni per la vendita al dettaglio e all’ingrossoe dotata di due codici identificativi e di due magazzini, non potessetrasferire, neanche in modo trasparente, i farmaci acquistati per la venditaal dettaglio nel magazzino di farmaci destinati alla vendita all’ingrosso, inquanto una tale condotta non avrebbe garantito la trasparenza dellatracciabilità del percorso dei farmaci, né le altre finalità garantite dallalegge (tutela della salute e sanità pubblica) e avrebbe dato luogo afenomeni speculativi ed elusivi, e che l’unicità del soggetto che si occupadi entrambe le attività non avrebbe consentito di derogare al disposto dicui all’art. 104, in base al quale i grossisti potevano acquistare farmacisoltanto da altri soggetti muniti di autorizzazione per la distribuzioneall’ingrosso o esentati dalla stessa perché produttori.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualerappresentante della Farmacia d.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proponericorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] SanitariaLocale di Asti – A.S.L. AT si difende con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 1, leggen. 689 del 1981, con riferimento agli artt. 100, 104, 105 e 148 d.lgs. n.219 del 2006, la falsa applicazione degli artt. 122 e 123 T.U. leggisanitarie n. 1265 del 1934 e degli artt. 34 e 46 r.d. n. 1706 del 1938 eart. 28 legge n. 833 del 1978, relativamente all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere i giudici di merito fornito un’interpretazione analogicaNumero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’art. 104 d.lgs. n. 219 del 2006, in quanto avevano personificatoarbitrariamente le due attività (di farmacista e grossista), senzaconsiderare che le attività erano state liberalizzate, che era necessario atal fine il solo possesso di due distinte autorizzazioni e il rispetto dellerispettive discipline, e che il farmacista/grossista aveva unicamentel’obbligo di rendere possibili la tracciatura delle movimentazioni deifarmaci.Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 100,104, 105 e 148 del d.lgs. n. 219 del 2006, in quanto attuativi degli artt.77,79 e 80 della direttiva 2001/83/CE, come interpretata dalla Corte diGiustizia 21 settembre 2013 nella causa C-47/22, con riferimento all’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto difondare il proprio ragionamento su quest’ultima sentenza interpretativadell’art. 80, primo comma, lett. b), della Direttiva 2001/83/CE, senzaconsiderare che secondo i giudici unionali, l’art. 80, primo comma, lett. b)della Direttiva in questione, sul quale l’art. 104, comma 1, lett. b), deld.lgs. trovava corrispondenza letterale, andava interpretato nel senso cheuna persona titolare di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dimedicinali non poteva procurarsi detta merce da altre persone autorizzatealla sua fornitura al pubblico ma prive dell’autorizzazione alladistribuzione.Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 1 legge n.689 del 1991, in relazione all’art. 5 bis del d.lgs. n. 540 del 1992, e laviolazione dell’art. 5 della legge n. 2248/1865 All. E, con riferimentoall’art. 3 d.m. 15 luglio 2004, con riferimento all’art. 360, primo comma,n. 1), c.p.c., perché la codificazione delle attività inerenti alla produzione ecommercializzazione dei farmaci aveva origine dall’art. 5 bis del d.lgs. n.540 del 1992, inserito nel comma 1 dell’art. 40 della legge n. 39 del 2002,come esplicitato dal d.m. 15 luglio 2004, il quale non era stato aggiornatoNumero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/2026rispetto alla figura del farmacista-grossista, ciò che aveva determinato ilmantenimento dei due codici.Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi,sollevata dalla controricorrente, perché asseritamente privi di specificità,avendo la ricorrente adeguatamente descritto le questioni di fatto chehanno preceduto il ricorso e le ragioni delle censure.Il tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi,sono infondati.L’art. 100 (Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali) deldecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva2001/83/CE [e successive direttive di modifica] relativa ad un codicecomunitario concernente i medicinali per uso umano [, nonché delladirettiva 2003/94/CE]), inserito nel Titolo VIII (Distribuzione all'ingrosso ebrokeraggio di medicinali, nonché distribuzione di sostanze attive), aicommi 1 e 1-bis, prescrive: “1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali èsubordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dallaprovincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuatedalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Taleautorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida.1-bis. I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensidell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società chegestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzioneall'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presentetitolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzioneall'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico dimedicinali attraverso la gestione di farmacie comunali”.L’art. 147 (Sanzioni penali) del d.lgs. n. 219 del 2006, al comma 4,stabilisce: “4. - Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizial'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsidell'autorizzazione di cui all'articolo 100, ovvero la prosegue malgrado laNumero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/2026revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, è punito con l'arrestoda sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a centomilaeuro. Tali pene si applicano anche a chi prosegue l'attività autorizzatasenza disporre della persona responsabile di cui all'articolo 101”.L’art. 148 (Sanzioni amministrative) del d.lgs. n. 219 del 2006, al comma13, dispone: “13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse daquelle previste al comma 4 dell'articolo 147 soggiace alla sanzioneamministrativa da tremila euro a diciottomila euro, senza pregiudizio dellesanzioni penali eventualmente applicabili”.Il comma 13 dell’art. 148, per la violazione delle “disposizioni del titoloVII”, non reca, dunque, la clausola di riserva penale “salvo che il fattocostituisca reato”, adoperata in altri commi del medesimo art. 148, e anziprecisa “senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili”,specificando, tuttavia, di sanzionare amministrativamente le condottediverse da quelle di rilevanza penale previste al comma 4 dell’art. 147.Non si pone, comunque, nella specie, per quanto rappresentato dalleparti, alcun profilo di compatibilità tra il cumulo delle sanzioniamministrativa e penale e il divieto del ne bis in idem.Il comma 1-bis dell’art. 100 del d.lgs. n. 219 del 2006, come giàconsiderato, ha ammesso i farmacisti e le società di farmacisti titolari difarmacia a svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, mapur sempre nel rispetto delle disposizioni del titolo VII. Il comma 1 delmedesimo art. 100 subordina, invero, la distribuzione all’ingrosso dimedicinali al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla regione o dallaprovincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti. Gli artt. 101 eseguenti precisano, poi, i requisiti occorrenti richiesti per l’ottenimentodell’autorizzazione, la procedura di autorizzazione e le ispezioni previste,gli obblighi e le facoltà del titolare dell’autorizzazione alla distribuzioneall’ingrosso dei medicinali, le dotazioni minime e le modalità di fornituradei medicinali, le formalità di individuazione dei canali di distribuzione deiNumero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/2026medicinali. In particolare, l’art. 104 disciplina gli obblighi e le facoltà deltitolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali,anche quanto all’approvvigionamento e alla fornitura dei medicinaliunicamente da/a persone o società che possiedono esse stessel’autorizzazione, nonché all’osservanza dei principi e delle linee guida inmateria di buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decretodel Ministro della sanità in data 6 luglio 1999; l’art. 105 regola le dotazioniminime e la fornitura dei medicinali, stabilendo i tempi massimi diconsegna alle farmacie e gli obblighi del titolare di Autorizzazioneall’Immissione in Commercio.Le disposizioni sopra richiamate ricalcano in buona parte la direttiva2001/83/CE (e successive modificazioni), relativa al codice comunitarioconcernente i medicinali per uso umano, di cui il ridetto d.lgs. costituisceadottare tutte le misure idonee a garantire che la distribuzione all’ingrossodi medicinali sia subordinata al possesso di un’autorizzazione a esercitarel’attività di grossista di medicinali, purché sussistano tutti i requisiti dettatidall’art. 79 (su idoneità locali, presenza di persone qualificate, rispettodegli obblighi di cui all’art. 80 ecc.), così come per le persone cheforniscono medicinali al pubblico, attività queste due che richiedonodistinte autorizzazioni.La suddetta direttiva, che ha inteso armonizzare, con gli articoli da 79 a82, i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dai richiedenti e daititolari dell’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali(sentenza del 28 giugno 2012, Caronna, C-7/11, EU:C:2012:396, punto44), e la stessa legge di attuazione, rispondono alla finalità sia di garantireil servizio pubblico, assicurando la permanenza di un assortimento dimedicinali sufficiente a rispondere con la massima tempestività alleesigenze del rispettivo territorio, di tutelare la sanità pubblica e dieliminare gli ostacoli agli scambi di medicinali nell’Unione, sia di esercitareNumero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/2026il controllo su tutta la catena di distribuzione dei medicinali, per larealizzazione dei quali la Corte di Giustizia ha dichiarato che i requisitiminimi per lo svolgimento di tale attività devono essere soddisfatti inmodo effettivo e uniforme in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, CGUEsentenza del 28 giugno 2012, Caronna, C-7/11, EU:C:2012:396, punto48; id sentenza del 21 settembre 2023, Apotheke B. contro [OSCURATO:PERSONA] im Gesundheitswesen, BASG, in C-47/22, punto 29, citatanella sentenza impugnata).È allora evidente che, se queste sono le esigenze sottese alla direttiva e, aricaduta, al d.lgs. n. 219 del 2006, che ne costituisce attuazione, i requisitiche consentono il rilascio dell’autorizzazione alla vendita all’ingrosso dimedicinali e di quella al dettaglio hanno una valenza sostanziale, in quantovolti al raggiungimento del duplice obiettivo di realizzare le finalitàperseguite di tutela della salute pubblica e, al contempo, di agevolarel’obbligo, imposto agli Stati membri, di controllare che i destinatari dellerispettive autorizzazioni soddisfino, in modo effettivo e uniforme in tutti gliStati membri, i presupposti richiesti per il loro rilascio anche durante lavigenza delle stesse (in questi termini in questi termini CGUE sentenza del28 giugno 2012, Caronna, C-7/11, punti 45-48, e CGUE sentenza del 21settembre 2023, Apotheke B. contro [OSCURATO:PERSONA] für Sicherheit imGesundheitswesen, BASG, in C-47/22, punti 24-32).Da ciò consegue che le due attività, quella all’ingrosso e quella aldettaglio, devono necessariamente rimanere distinte, senza alcunacommistione tra l’una e l’altra, ancorché svolte dal medesimo soggetto (siveda sul punto anche Consiglio di Stato, il quale nella sentenza n.2177/2018 del 13/9/2018, ha sostenuto che il parere del Ministero dellaSalute, inserito in questo contesto normativo, è volto a garantire latracciabilità dei farmaci e a evitare fenomeni distorsivi della concorrenza ela vendita su mercati paralleli in danno dell’Erario pubblico e della salutepubblica e che la necessità di codici differenti per le due attività èNumero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/2026preordinata ad assicurare la tracciabilità dei farmaci, senza avere lafinalità di limitazione o divieto dell’attività di commercializzazione).Pertanto, pur essendo consentito ai farmacisti e alle società di farmacistititolari di farmacia di vendere all’ingrosso i medicinali, va comunqueassicurata la tracciabilità dei farmaci, in maniera da evitare fenomenidistorsivi della concorrenza e la vendita su mercati paralleli in dannodell’Erario e della salute pubblica, finalità questa alla quale è funzionale lanecessità di codici differenti per lo svolgimento delle diverse attività divendita al dettaglio e di vendita all’ingrosso anche ove si tratti, come nelcaso in esame, di passaggi tra magazzini di strutture gestite dal medesimofarmacista.Inoltre, la stessa necessaria distinzione tra le due attività soddisfa altresìl'esigenza di evitare un pregiudizio, valutato dal legislatore ex ante,all'esercizio delle attività di controllo da parte degli organi all'uopopreposti, sicché la sua violazione può ritenersi sussistente anche quandol'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sulle attivitàdi verifica che, come detto, gli Stati sono tenuti a svolgere durante tutto ilperiodo di vigenza delle autorizzazioni, rimanendo nella disponibilitàdell’amministrazione pubblica, come chiarito dal TAR Lazio con la sentenzan. 11240 del 2016, la necessità di tracciare i flussi dei farmaci anche tramagazzini di strutture gestite da un unico professionista.Né può obiettarsi che detta esigenza di trasparenza delle operazioni possaarrecare una indebita limitazione dell’attività di commercializzazione (cosìConsiglio di Stato sez. III, 21 settembre 2018, n. 5486). Pertanto,i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco diidentificazione per la vendita al dettaglio, possono essere venduti soltantoal pubblico degli utilizzatori finali, e non anche a distributori all’ingrosso, evanno conservati nei magazzini della farmacia. Nella stessa ottica, non èconsentito “l’approvvigionamento e lo stoccaggio presso la farmacia stessaNumero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/2026- e, quindi, non nel magazzino destinato al commercio all’ingrosso - dimedicinali destinati alla vendita all’ingrosso”.Tale interpretazione degli artt. 100 e seguenti del d.lgs. n. 219 del 2006risulta altresì conforme ai principi dettati nella sentenza della Corte digiustizia UE, seconda sezione, 28 giugno 2012, causa C-7/11, quanto alsignificato da attribuire all’articolo 77, paragrafo 2, della direttiva2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre2001, nel senso che il farmacista, il quale svolga anche un’attività digrossista di medicinali, è tenuto a munirsi di un’autorizzazione didistribuzione all’ingrosso di medicinali e deve soddisfare tutti i requisitiimposti ai richiedenti e ai titolari dell’autorizzazione di distribuzioneall’ingrosso di medicinali in forza degli articoli 79-82 della direttiva2001/83, come modificata dalla direttiva 2009/120.A identiche conclusioni conduce la sentenza della Corte di giustizia UE,quinta sezione, 21 settembre 2023, causa C-47/22, secondo cui l’articolo80, primo comma, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codicecomunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalladirettiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno2011, deve essere interpretato nel senso che: una persona titolare diun’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali non puòprocurarsi medicinali da altre persone che, in forza della normativanazionale, sono autorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico, mache non sono a loro volta titolari di una siffatta autorizzazione didistribuzione né sono esentate dall’obbligo di ottenere detta autorizzazioneai sensi dell’articolo 77, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, comemodificata, anche se l’approvvigionamento abbia luogo solo su scalaridotta, o se i medicinali così acquisiti sono destinati alla rivendita solo apersone autorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico o a personeche sono a loro volta titolari di un’autorizzazione di distribuzioneNumero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/2026all’ingrosso. Tale sentenza ha chiarito, dunque, quali siano le modalitàobbligatorie dell’approvvigionamento dei medicinali da parte del grossista,nonché ribadito a tal fine la diversità delle caratteristiche della vendita aldettaglio dei medicinali e dalla loro distribuzione all’ingrosso.Deriva da quanto detto l’infondatezza delle censure e la correttezza delragionamento decisorio della Corte d’Appello, la quale, partendo dallafinalità perseguita dal d.lgs. e dalla Direttiva, ossia quella di tutelare lasalute e la sanità pubblica, ha ritenuto che le due attività, di venditaall’ingrosso e al dettaglio, debbano rimanere distinte e che l’eventualecommistione tra le due, mediante passaggi di merce dal magazzino dellafarmacia a quello all’ingrosso, non avrebbe garantito appieno latrasparenza nella tracciabilità del percorso dei farmaci, ricostruibilesoltanto attraverso verifiche contabili specifiche, oltre a non assicurare lealtre finalità perseguite di evitare intenti speculativi, garantirel’approvvigionamento da parte dei grossisti ed evitare la riduzione delladisponibilità diretta di farmaci per il dettaglio.2. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 3 dellalegge n. 689 del 1981, relativamente all’art. 360, primo comma, nn. 3) e5), c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, per avere i giudici omesso diapplicare l’esimente prevista dalla suddetta disposizione benché laricorrente avesse concretamente operato per assicurare (e di fatto avevaassicurato ) la tracciabilità del farmaco, senza venir meno agli obblighi diservizio pubblico.Il motivo è infondato.In tema di violazioni amministrative, poiché, ai sensi dell'art. 3 della legge24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecitoè sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della relativa condotta,correntemente indicato come "buona fede", può rilevare in termini diesclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avvieneper la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quandoNumero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/2026esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo,estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzionedella sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore siastato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessunrimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole,non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinariadiligenza (Cass., Sez. L, 12/7/2010, n. 16320; Cass., Sez. 6-2,2/10/2015, n. 19759; Cass., Sez. 2, 17/12/2019, n. 33441).Nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto di escluderel’esenzione ai sensi della norma citata in quanto l’errore era scaturito dauna non corretta interpretazione della norma, benché contenente precettiunivoci, sì da potersi considerare di diritto e non di fatto, e in quanto nonerano stati dedotti elementi estranei alla ricorrente idonei a escludere lasua responsabilità amministrativa, non essendo tale l’avere la stessacomunque consentito le verifiche sui medicinali.In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dellaricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 16324/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 12559/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/4/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso