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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02271/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, inerente all'asserita inosservanza dell'art. 108 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano le pagg. 2-4); considerato che il secondo motivo, inerente all'asserita inosservanza degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen., è inammissibile per carenza di interesse, atteso che, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, l'affermazione di responsabilità dell'imputato non si fonda sulle dichiarazioni che egli aveva reso alla polizia giudiziaria, ma su altri e diversi elementi di prova, segnatamente, sulle dichiarazioni della persona offesa e dell'altro testimone [OSCURATO:PERSONA]Aniello, oltre che sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza; considerato che il terzo e il quarto motivo, inerenti, rispettivamente, alla prospettata qualificazione giuridica del fatto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone a all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4-10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, inerente all'asserita inosservanza dell'art. 108 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano le pagg. 2-4); considerato che il secondo motivo, inerente all'asserita inosservanza degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen., è inammissibile per carenza di interesse, atteso che, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, l'affermazione di responsabilità dell'imputato non si fonda sulle dichiarazioni che egli aveva reso alla polizia giudiziaria, ma su altri e diversi elementi di prova, segnatamente, sulle dichiarazioni della persona offesa e dell'altro testimone [OSCURATO:PERSONA]Aniello, oltre che sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza; considerato che il terzo e il quarto motivo, inerenti, rispettivamente, alla prospettata qualificazione giuridica del fatto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone a all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4-10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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