CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 46047/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione di errore materiale della sentenza n. 28630 del 22/06/2022 della Corte di cassazione — Sesta sezione penale proposta dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castrignano de' Greci (LE) letti gli atti del procedimento e la richiesta; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità della richiesta. cN, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Le parti civili Emilio, Cinzia e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], attraverso il loro difensore e procuratore speciale, chiedono di correggere l'errore materiale in cui sarebbe incorsa la sentenza n. 28630 del 22 giugno 2022 di questa Sezione della Corte di cassazione, per aver omesso di disporre la condanna del responsabile civile "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. alla rifusione delle spese processuali da esse sostenute (con distrazione in favore del loro procuratore), in solido con l'imputata [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso, con la medesima pronuncia, è stato dichiarato inammissibile. 2. Fla depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità della richiesta, sul presupposto per cui l'omissione oggetto di doglianza non sarebbe stata il prodotto di una svista, bensì di una consapevole decisione della Corte di cassazione, per non avere la parte civile contrastato specificamente la pretesa di estromissione dal processo avanzata dal responsabile civile e non avere, dunque, su tale specifico punto, offerto quell'utile contributo al processo che soltanto ne giustifica il ristoro delle spese. 3. La richiesta è inammissibile, perché destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendo la Corte di cassazione incorsa in alcun errore. 3.1. In tema di spese processuali, infatti, l'acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile, il quale non abbia esercitato la propria facoltà d'impugnazione, esclude, nel caso in cui sia stato il solo imputato ad impugnare infruttuosamente, che nel relativo giudizio possa configurarsi una situazione di soccombenza, con conseguente condanna alle spese in favore della parte civile: le quali, pertanto, rimangono a carico del solo imputato (Sez. 1, n. 31855 del 05/05/2021, Salvi, Rv. 281938). 3.2. Nello specifico, peraltro, non solo "[OSCURATO:PERSONA]" non ha proposto autonomo atto d'impugnazione, ma, con memoria del suo difensore, ha chiesto la conferma della condanna dell'imputata, contestando esclusivamente la configurabilità di una responsabilità civile a proprio carico. Non essendo, perciò, la responsabile civile intervenuta ad adiuvandum rispetto all'imputata, nei suoi confronti non può operare l'estensione dell'impugnazione di quest'ultima, a norma dell'art. 587, comma 3, cod. proc. pen.: con l'ulteriore conseguenza per cui unica parte soccombente, e perciò tenuta alla rifusione delle spese verso le controparti vittoriose, rimane l'imputata. 4. L'inammissibilità della richiesta comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento; non, invece, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, considerando l'obiettiva complessità del tema devoluto, che esclude una colpa delle stesse nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna le parti civili richiedenti al pagamento delle spese processu