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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2026

Cassazione n. 25166/2026

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in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Benvenuto-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] 2018S.r.l., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controB2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA],Agenzia delle Entrate - Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione, [OSCURATO:PERSONA] 1702 Srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], ognuna delle quali in persona dei rispettivi rappresentanti legalipro tempore; [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 566/2024, depositata il10/10/2024;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;Numero registro generale 25185/2024Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 25166/2026Data pubblicazione 09/09/2026ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.,sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Benvenuto-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] 2018S.r.l., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controB2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA],Agenzia delle Entrate - Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione, [OSCURATO:PERSONA] 1702 Srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], ognuna delle quali in persona dei rispettivi rappresentanti legalipro tempore; [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 566/2024, depositata il10/10/2024;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;Numero registro generale 25185/2024Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 25166/2026Data pubblicazione 09/09/2026ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.,sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25166/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris