CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 27444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 9 luglio 2025 la V Sezione di questa Corte diCassazione ha esaminato e deciso il ricorso proposto – tra gli altri – da FiorilloRosario avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data25 gennaio 2023.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato. Nella parte motiva la decisioneesamina il motivo introdotto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e relativo al trattamentosanzionatorio. Si afferma, in particolare, che la questione relativa alla correttaperimetrazione temporale della condotta associativa (con ciò che ne deriverebbein riferimento alla fascia edittale applicabile) non ha concreta rilevanza, postoche il giudice del merito ha riconosciuto la continuazione ex art.81 cod.pen. e haindividuato il reato più grave in quello previsto dall’art.74 dPR n.309 del 1990. Ilreato associativo ha comportato un incremento pari ad anni uno come reatosatellite e ciò rende irrilevante la questione agitata nel motivo di ricorso.2. Ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto – nelle forme di leggee tempestivamente – [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa del ricorrente la decisione è frutto di un errore percettivo.Si sostiene che l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere una decisione sul tema delmomento finale della condotta associativa non poteva dirsi consumato per laintervenuta concessione della continuazione. In caso di scissione del cumulo insede esecutiva riemerge infatti la fisionomia tipica del reato-satellite .Ci si diffonde pertanto su tale aspetto e si riproducono le doglianze avversola decisione emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 25 gennaio 2023.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi estraneiall’ambito applicativo del ricorso straordinario ex art.625 bis cod.proc.pen.2. Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. per tutteSez. U. n.16103 del 27.3.2002 ric. Basile) il particolare strumento dell’art. 625bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello«sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio siafondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamentestabilita e ciò possa desumersi ictu oculi.O ancora, lì dove, sempre per una vera e propria svista materiale(disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di unospecifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico che hacondotto alla decisione impugnata rappresenta, inoltre, il presupposto essenzialeaffinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n.47316 del 1.6.2017, Rv 271145) così come è nettamente da escludersi (comeribadito in Sez. U Moroni del 2015) la possibilità di realizzare in sede di ricorsostraordinario un ulteriore sindacato su «scelte valutative o interpretative»realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione.3. Nel caso in esame la doglianza riguarda un preteso errore di diritto, nelsenso che il ricorrente evidenzia – in tesi – l’esistenza di ragioni giuridiche cherendono non condivisibile la scelta interpretativa contenuta nella decisioneemessa dalla Quinta Sezione Penale, lì dove si è ritenuta ininfluente ladelimitazione della durata della condotta partecipativa, trattandosi di reato cheha dato luogo ad un semplice incremento per riconosciuta continuazione.Si tratta di un profilo che, per quanto detto sopra, non può formare oggettodi ricorso straordinario ai sensi dell’art.625 bis cod.proc.pen.Non può riconoscersi, in ogni caso, la liquidazione di spese a favore dellecostituite parti civili, trattandosi di ricorso che mirava ad una rivalutazione dellaentità della pena inflitta.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Rigetta le richieste di liquidazione delle spese avanzate dalle parti civili.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]