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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 30648/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25333/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PESCARA n. 1332/2022 depositata il22/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2022-25333 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 22 settembre 2022, che avrebbe dichiarato la propria competenza, sostenendo che la competenza a conoscere della controversia in esame apparterrebbe alle sezioni specializzate in materia di imprese: e ciò in quanto verrebbe in rilievo il coinvolgimento nella lite di due società, Navighiamo con Voi OU, con sede in Estonia e [OSCURATO:PERSONA] Investiments LTD, con sede nelle isole Seychelles, nell'acquisto e nella gestione di un catamarano.

Da tali società l’attore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lamentato di essere stato estromesso e la legittimità di tale estromissione sarebbe oggetto del contendere, in quanto costituirebbe violazione di un accordo, datato 19 settembre 2019, per regolare la ripartizione dei proventi dell'attività turistica commerciale del catamarano. [OSCURATO:PERSONA]

2. ― [OSCURATO:PERSONA] contesta, in particolare, il passaggio della detta ordinanza in cui il giudicante affermerebbe che la domanda, secondo esso ricorrente volta a far valere la dissimulazione del rapporto societario, tenderebbe viceversa ad ottenere la condanna alla attuazione dell'accordo intercorso realmente tra le due sole parti sostanziali dello stesso.

3. ― La parte intimata non spiega difese , mentre il procuratore generale ha concluso per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di questa corte è ferma nel ribadire che il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza ― senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito ― e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.. (Cass. 7 giugno 2017, n. 14223).

Insomma, il regolamento di competenza è ammissibile quando è inconfutabilmente certo che il giudice, divisando di decidere separatamente la questione di competenza, abbia in effetti definitivamente deciso su di essa, precludendo anzitutto a se stesso di riconsiderare la questione medesima in sede di decisione: non quando possa soltanto suscitarsi il dubbio che il giudice abbia inteso adottare una definitiva decisione, senza che la sua irretrattabilità sia oggettivamente desumibile dal provvedimento pronunciato.

Nel caso in esame il testo dell’ordinanza è il seguente: «Tenuto conto che dalla prospettazione attorea si evince in sostanza la mera predisposizione di una parvenza di attribuzione della gestione del catamarano de quo ad un soggetto societario solo fittiziamente creato a tale scopo; dovendosi pertanto ritenere che la domanda volta a far valere la dissimulazione del rapporto societario tenda viceversa ad ottenere la condanna alla attuazione dell’accordo intercorso realmente tra le due sole parti sostanziali dello stesso, vale a dire la parte attrice e la parte convenuta PQM Rigetta la richiesta di integrazione del contraddittorio; dichiara la competenza di questo ufficio non risultando eccepito alcun altro profilo di incompetenza ex artt. 18 e 20 c.p.c.; concede i termini ex art. 183 c.p.c. a decorrere dalla data odierna e fissa per i provvedimenti ex art. 184 c.p.c. la data del 21.02.2023 ore 9,20».

Orbene, l’ordinanza è stata pronunciata senza un previo invito a precisare le conclusioni, e non manifesta affatto in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità l’intento di definire una volta per tutte la questione di competenza, presentandosi anzi, al riguardo, quale mero riflesso di una valutazione senz’altro soltanto interinale dell’atteggiarsi della domanda proposta, quale diretta ad ottenere la condanna alla attuazione dell’accordo intervenuto tra le persone fisiche in conflitto, sul che sembra innegabile che una decisione definitiva non vi sia.

Vi è un solo elemento che milita per la definitività della statuizione sulla competenza, e cioè l’uso del verbo «dichiara»: ma è elemento troppo debole perché possa assumere rilievo ultimativo, nel quadro di un provvedimento dal quale è complessivamente impossibile evincere la definitività del provvedimento sulla competenza, e che anzi, lungi dal decidere sulla questione di competenza, prende complessivamente posizione sul successivo andamento della lite, simultaneamente denegando un’istanza di integrazione del contraddittorio ed assegnando i termini di cui all’articolo 183 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e rimettere le parti anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25333/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PESCARA n. 1332/2022 depositata il22/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2022-25333 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 22 settembre 2022, che avrebbe dichiarato la propria competenza, sostenendo che la competenza a conoscere della controversia in esame apparterrebbe alle sezioni specializzate in materia di imprese: e ciò in quanto verrebbe in rilievo il coinvolgimento nella lite di due società, Navighiamo con Voi OU, con sede in Estonia e [OSCURATO:PERSONA] Investiments LTD, con sede nelle isole Seychelles, nell'acquisto e nella gestione di un catamarano. Da tali società l’attore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lamentato di essere stato estromesso e la legittimità di tale estromissione sarebbe oggetto del contendere, in quanto costituirebbe violazione di un accordo, datato 19 settembre 2019, per regolare la ripartizione dei proventi dell'attività turistica commerciale del catamarano. [OSCURATO:PERSONA] 2. ― [OSCURATO:PERSONA] contesta, in particolare, il passaggio della detta ordinanza in cui il giudicante affermerebbe che la domanda, secondo esso ricorrente volta a far valere la dissimulazione del rapporto societario, tenderebbe viceversa ad ottenere la condanna alla attuazione dell'accordo intercorso realmente tra le due sole parti sostanziali dello stesso. 3. ― La parte intimata non spiega difese , mentre il procuratore generale ha concluso per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di questa corte è ferma nel ribadire che il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza ― senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito ― e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.. (Cass. 7 giugno 2017, n. 14223). Insomma, il regolamento di competenza è ammissibile quando è inconfutabilmente certo che il giudice, divisando di decidere separatamente la questione di competenza, abbia in effetti definitivamente deciso su di essa, precludendo anzitutto a se stesso di riconsiderare la questione medesima in sede di decisione: non quando possa soltanto suscitarsi il dubbio che il giudice abbia inteso adottare una definitiva decisione, senza che la sua irretrattabilità sia oggettivamente desumibile dal provvedimento pronunciato. Nel caso in esame il testo dell’ordinanza è il seguente: «Tenuto conto che dalla prospettazione attorea si evince in sostanza la mera predisposizione di una parvenza di attribuzione della gestione del catamarano de quo ad un soggetto societario solo fittiziamente creato a tale scopo; dovendosi pertanto ritenere che la domanda volta a far valere la dissimulazione del rapporto societario tenda viceversa ad ottenere la condanna alla attuazione dell’accordo intercorso realmente tra le due sole parti sostanziali dello stesso, vale a dire la parte attrice e la parte convenuta PQM Rigetta la richiesta di integrazione del contraddittorio; dichiara la competenza di questo ufficio non risultando eccepito alcun altro profilo di incompetenza ex artt. 18 e 20 c.p.c.; concede i termini ex art. 183 c.p.c. a decorrere dalla data odierna e fissa per i provvedimenti ex art. 184 c.p.c. la data del 21.02.2023 ore 9,20». Orbene, l’ordinanza è stata pronunciata senza un previo invito a precisare le conclusioni, e non manifesta affatto in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità l’intento di definire una volta per tutte la questione di competenza, presentandosi anzi, al riguardo, quale mero riflesso di una valutazione senz’altro soltanto interinale dell’atteggiarsi della domanda proposta, quale diretta ad ottenere la condanna alla attuazione dell’accordo intervenuto tra le persone fisiche in conflitto, sul che sembra innegabile che una decisione definitiva non vi sia. Vi è un solo elemento che milita per la definitività della statuizione sulla competenza, e cioè l’uso del verbo «dichiara»: ma è elemento troppo debole perché possa assumere rilievo ultimativo, nel quadro di un provvedimento dal quale è complessivamente impossibile evincere la definitività del provvedimento sulla competenza, e che anzi, lungi dal decidere sulla questione di competenza, prende complessivamente posizione sul successivo andamento della lite, simultaneamente denegando un’istanza di integrazione del contraddittorio ed assegnando i termini di cui all’articolo 183 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e rimettere le parti anche