CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza n. 615/2022 del Tribunale del riesame di Venezia del 14/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Venezia confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari di Venezia applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in riferimento al delitto di cui all'articolo 452- quaterdecies cod. pen. dallo stesso asseritamente commesso tra il settembre 2019 e il luglio 2020 in qualità di legale rappresentante della ditta di autotrasporto «Felappi». 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamenta in particolare violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all'articolo 274 cod. proc. pen. in riferimento al requisito del perículum in mora, articolato in due distinti motivi di ricorso: 2.1. con il primo motivo, sostiene la carenza di presupposti per il ritenuto pericolo di recidivanza, in considerazione del ruolo marginale tenuto nella vicenda dal ricorrente, dell'assenza di precedenti penali a suo carico e della cessazione di ogni carica in seno alla Felappi; 2.2. con il secondo motivo, sostiene che il tribunale del riesame non abbia adeguatamente considerato la distanza temporale dei fatti, un periodo di tempo silente durato oltre due anni, essendo la misura stata applicata a settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. Occorre premettere che già in sede di riesame l'odierno ricorrente non aveva impugnato il provvedimento genetico della misura in riferimento alla gravità indiziaria. Ogni valutazione sul fumus commissi delicti potrà quindi essere omessa. Quanto ai due motivi di doglianza sollevati dal ricorrente, essi potranno essere trattati congiuntamente stante la stretta conne »jetra i due profili. ,p n Va rilevato, in primo luogo, che il difensor ricorrente ripropone pedissequamente quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato a sostegno del rigetto del proposto gravame. In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale del riesame di Venezia ha effettuato un'accurata ponderazione delle esigenze cautelari ritenute in concreto sussistenti e della loro attualità, e le censure appaiono pertanto manifestamente infondate. I giudici hanno infatti in primo luogo confutato la tesi della «minima partecipazione» del ricorrente, osservando come l'attività illecita si sia svolta in modo sistematico e professionale da parte di tutti i soggetti coinvolti, compreso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha organizzato, assieme agli altri correi, sempre nuovi trasporti illeciti per ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, nell'ambito di una organizzazione destinata ad operare a tempo indeterminato. Nell'ambito di tale organizzazione, inoltre, inoltre, entrambi (ossia [OSCURATO:PERSONA] e d'Alba, che non ha proposto ricorso), hanno ricoperto un ruolo di rilievo e il [OSCURATO:PERSONA], in particolare, quale soggetto che, in qualità di amministratore della Felappi, ha costantemente collaborato con i coindagati per prendere possibile i trasporti.In secondo luogo, sottolinea il Tribun ìle del riesame come gli indagati abbiano dimostrato di essere mossi da un'inclinazione a delinquere particolarmente resistente al decorso del tempo e agli interventi posti in essere dall'autorità. Evidenzia sul punto il Tribunale come, pur dopo i sequestri operati dalla polizia giudiziaria, gli indagati, e in particolare proprio l'odierno ricorrente e il correo d'Alba, abbiano posto in essere nuove condotte illecite, per nulla dissuasi dagli interventi repressivi. Sottolinea in conclusione il Tribunale del riesame come gli indagati abbiano dimostrato di essere mossi da una «inclinazione a delinquere stabile, persistente, particolarmente resistente tanto al decorso del tempo quanto agli interventi dell'autorità. Nel corso dei mesi e nonostante i diversi interventi della polizia giudiziaria, il ricorrente ha dimostrato una ferma intenzione di aggravare sempre più la condotta illecita». Circostanze tutte, «da cui deriverebbe il concreto pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede». Quanto alla «attualità» dell'esigenza cautelare, evidenzia il Tribunale la ferma intenzione del ricorrente di proseguire nell'attività illecita, indipendentemente dalle possibili conseguenze giudiziarie. Sottolinea come rispetto al momento di commissione del fatto non risulti sopravvenuto alcun elemento favorevole chiaramente indicativo della netta modifica delle condizioni oggettive e soggettive che hanno determinato gli illeciti. Tale non può infatti, secondo il Tribunale, essere considerato il decorso dell'arco temporale di circa due anni dal fatto, iato temporale che nulla toglie alla intensità e sistematicità dell'attività illecita. Né può assumere rilievo la cessazione della carica di legale rappresentante della società Felappi da parte del ricorrente, posto che egli non si è limitato a ricoprire tale carica dal punto di vista formale, ma ha fornito un contributo molto significativo a vantaggio dei correi nella condotta illecita complessiva, circostanza che induce a non attribuire a tali dimissioni una valenza in grado di elidere il pericolo di recidiva; anzi, sottolinea da ultimo il tribunale che nei cqnfronti dell'odierno ricorrente avrebbe potuto disporsi misura ben più severa di quelltefàt-tO applicata. 3. Come appare evidente il Tribunale di Venezia ha motivato in modo ampio, non mainfestamente illogico e conforme alla costante giurisprudenza della Corte. Ed infatti, in tema di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, la portata dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), come novellato, da ultimo, dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, art. 2 la Corte (v., ex multis, Sez. 6, n. 19881 del 19/06/2020, D'Arco, n.m.) ha progressivamente puntualizzato, tramite una serie di arresti, come «non sia necessaria la ricerca della imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e come esuli dalle facoltà del giudice la previsione di una "specifica occasione di recidivanza"». Si è infatti precisato quanto segue (le pronunzie sono richiamate in ordine cronologico):- «il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo» (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366); - «il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice)» (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977); - «la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio- ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta» (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965); - «l'art. 274 c.p.p., lett. c), nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata» (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508); - «il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art.274 c.p.p., lett. c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684); - «il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice» (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216); - «il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento dele spese processuali.