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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04676/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale parte della Corte di appello di Palermo, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio di codesta Corte, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la il giudice di merito, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito, ha confermato la responsabilità dell’odierno ricorrente, non ritenendo necessaria, per converso, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa ai fini dell’acquisizione dell’accertamento tecnico effettuato dai carabinieri del R.I.S. di Messina in data 11 aprile 2023 (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento della prova in ordine alla ricostruzione della polizia giudiziaria e alle dichiarazioni della persona offesa Cusumano non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che il giudice di merito, alle pag. 7 e 8 della sentenza impugnata, ha evidenziato che l’imputato è stato riconosciuto con certezza dalla polizia giudiziaria nelle immagini videoregistrate dalle videocamere di sorveglianza nei pressi dell’attività commerciale “I Birrattieri”, che a distanza di pochi minuti si sia verificata un’altra rapina ai danni della filiale Eurospin di Mazara del Vallo attraverso l’utilizzo del medesimo mezzo di trasporto (Fiat panda di colore nero) e che il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito spiegazioni circa l’assenza dal luogo di detenzione domiciliare; che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale parte della Corte di appello di Palermo, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio di codesta Corte, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la il giudice di merito, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito, ha confermato la responsabilità dell’odierno ricorrente, non ritenendo necessaria, per converso, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa ai fini dell’acquisizione dell’accertamento tecnico effettuato dai carabinieri del R.I.S. di Messina in data 11 aprile 2023 (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento della prova in ordine alla ricostruzione della polizia giudiziaria e alle dichiarazioni della persona offesa Cusumano non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che il giudice di merito, alle pag. 7 e 8 della sentenza impugnata, ha evidenziato che l’imputato è stato riconosciuto con certezza dalla polizia giudiziaria nelle immagini videoregistrate dalle videocamere di sorveglianza nei pressi dell’attività commerciale “I Birrattieri”, che a distanza di pochi minuti si sia verificata un’altra rapina ai danni della filiale Eurospin di Mazara del Vallo attraverso l’utilizzo del medesimo mezzo di trasporto (Fiat panda di colore nero) e che il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito spiegazioni circa l’assenza dal luogo di detenzione domiciliare; che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è d
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