CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 28923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21806/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ope legis ; -controricorrente- nonchécontro MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀe della RICERCA, MINISTERO dell’ECONOMIA e FINANZE, MINISTERO dellaSALUTE; -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 2 2244/2019 depositata il18/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22244/2019, pubblicata in data 18 novembre 2019, per quanto di interesse ai fini dello scrutinio del presente ricorso, ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Avvocatura dello Stato, ritenendo, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che il dies a quo per far valere i diritti vantati dagli attori a qualsivoglia titolo – tutti professionisti medici che lamentavano di non aver ricevuto durante il periodo di frequentazione dei corsi di specializzazione in varie discipline mediche quanto loro spettante – avesse cominciato a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1990; la Corte d’Appello di Roma con ordinanza ex art. 348 - ter c.p.c. n. 4249/2021 del 22 maggio 2021, comunicata in data 25 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile l’appello; i ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, articolando un solo motivo; resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri; il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute sono rimasti intimati; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) i ricorrenti deducono la «Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma uno, seconda parte, del Trattato dell’Unione europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd Carta di Nizza, approvata il 7 dicembre 2000; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di giustizia Europea, 25 Febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo numero 1 alla Cedu; degli artt. 1,10, 11 e 12 delle preleggi c.c. e degli arti. 2934, 2935, 2938 c.c., dell’art. 36 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della legge n. 370/1999 in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.». 2) le argomentazioni a supporto del motivo sono le stesse già più volte esaminate da questa Corte e sempre disattese: se un rimedio giurisdizionale possa essere considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domandasono questioni che dovrebbero essere sottopost e al vaglio della Corte di Giustizia, perché i principi di cui alla decisione n. 1813/2011, sulla scorta dei quali era stata accolta l’eccezione di prescrizione, non meriterebbero di essere considerati di generale applicazione, come emergerebbe dal § 10.2. che rilevava che la decisione accolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia «di una esegesi dell’ordinamento internazionale interna al nostro ordinamento». In altri termini, questa Corte, pur avendo lucidamente individuato la questione, avrebbe arrestato il proprio ragionamento, perché la data del 27 ottobre 1999 era stata considerata sufficiente a rigettare l’eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di incertezza si sarebbe protratta almeno fino al 2011, quando con la decisione n. 10813/2011, lo Stato italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale idoneo a far decorrere il termine di prescrizione; 3) è sufficiente richiamare la decisione a Sezioni Unite, 31 maggio 2022, n. 17619, con cui questa Corte, al § 16, ha ribadito il principio secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990- 1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11»; la decisione richiamata ha precisato, in aggiunta, che la soluzione adottata non contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in particolare, «là dove garantisce il diritto di accesso ad un tribunale "concreto ed effettivo" ai sensi dell’art. 6, par. 1 della Convenzione (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018) ed offre alla persona "una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti" (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013), perché “la Cedu ha però ripetutamente sottolineato che le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003), sottolineando la necessità per i tribunali nell'applicare le norme procedurali di evitare sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; in relazione in particolare ai termini di prescrizione, laCedu, nel precedente [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA], «si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare ipotizzabile nel caso di specie la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 9147 del 17 Aprile 2009), e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano e che la prescrizione dopo l'iniziale interruzione ha ripreso a decorrere ed è maturata a causa della mancata attivazione davanti al giudice amministrativo e della tardiva proposizione della domanda davanti al giudice ordinario»; «neppure le sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA] inducono a modificare la conclusione che appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria , specie considerando che la prescrizione si è compiuta per inazione dei ricorrenti, successiva ad una iniziale tempestiva attivazione del rimedio impugnatorio davanti ai giudici amministrativi; 3) tanto considerato sarebbe inutile, non ricorrendone i presupposti, ricorrere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come richiesto dai ricorrenti anche con la memoria depositata in vista dell’odierna Camera di Consiglio; 4) il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ex art. 360 bis , n. 1),cod.proc.civ.; 5) le spese seguono la soccombenza e s ono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i in solidoal pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma de