CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 43062/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni della difesa, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 24 gennaio 2019, la corte di appello di Palermo, dichiarava inammissibile l'appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del tribunale monocratico di Trapani del 7 novembre 2017 che aveva condannato il predetto alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole di danneggiamento. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva con unico motivo, ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. violazione degli artt. 581, 591 cod.proc.pen., contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto alla declaratoria di inammissibilità posto che l'atto di appello si era misurato con una pronuncia di primo grado assai stringata e cheinon sussistendo motivi predeterminati per appellareidoveva ritenersi sufficiente ai fini della specificità degli stessi l'esposizione di una critica ragionata ai punti della pronuncia impugnata. Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa dell'imputato insisteva nei motivi di ricorso principale. v [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso appare É manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero alcun vizio si registra nella pronuncia di appello la quale sottolineava con ampiezza di argomentazioni che: - alcun interesse aveva l'imputato a dedurre la questione della mancata traduzione degli atti posto che secondo l'orientamento di questa corte di cassazione anche a seguito I 1 dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, l'omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021, Rv. 281631); - evidentemente priva di rilievo specifico con gli argomenti espressi dalla sentenza di primo grado 12la questione sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato posto che l'azione di divellere un termosifone in ghisa, unitamente ad altri soggetti ospitati all'interno del centro di accoglienza, escludeva certamente ed inequivocabilmente qualsiasi azione involontaria; - le attenuanti generiche venivano richieste senza la puntuale indicazione del tenore delle dichiarazioni ammissive dell'imputato le quali intervenivano a fronte del riconoscimento dello stesso e di fatti di oggettiva gravità. Trattasi di considerazioni che paiono prive delle lamentate censure. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]