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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01643/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2926/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 37P27 A182I), rappresentati e difesi dagli Avv.ti.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 881, depositata il 20 / 6 /201 6 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la CTR d ella Liguria, riformando la sentenza della CTP di Genova n. 236/2013, accoglievail ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ss d i [OSCURATO:PERSONA] C nonché di [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento , con cui erano stati accertatiin capo alla società una plusvalenza di euro 560.716,00 e in capo al socio [OSCURATO:PERSONA] un maggior reddito di partecipazione di euro 599.595,00.

Il giudice di secondo grado osservava che l’imprenditore agricolo , che vende dei terreni rivalutati dopo il pagamento del l’imposta sostitutiva , non realizza una plusvalenza.

I terreni erano stati stimati per un valore di euro 795.327,34 al 19/10/2022 e su tale valore era stata corrisposta l’imposta sostitutiva del 4%.

Secondo il giudice di appello era irrilevanteche nel successivo atto di permuta fosse stato indicato un valore inferiore al valore di stima.

La mancata indicazione del valore rivalutato nel quadro RM della denuncia dei redditi non comportava una decadenza dall’agevolazione poiché il contribuente aveva effettuato la perizia di stima e corrisposto l’imposta sostitutiva.La C.t.r. affermava che, se è vero che l’art. 7, comma 6, legge n. 448 del 2001 prevede che il valore rideterminato “costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale”, la norma è derogata nel caso di cessione di terreni edificabili già rivalutati effettuata da imprenditori agricoli.

L’atto di permuta era soggetto a iva e il valore indicato, anche se inferiore a quello rivalutato, corrispondeva al valore effettivo sicché la permuta non aveva comportato unaplusvalenza .

2. Contro la sentenza,l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi , rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] ss eGiovanni Robiglio resis tono con controricorso . 3.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

4. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo i controricorrentihanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e 101 e 102 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 4 , c.p.c. : mentre nel giudizio di primo grado, a seguito di ordine d’integrazione, si erano costituiti anche i due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la controversia era stata decisa in secondo grado senza la partecipazione al giudizio della socia [OSCURATO:PERSONA] nonostante fosse ravvisabile un caso di litisconsorzio necessario originario;

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c. e 52[rectius art. 53] d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 4, c.p.c. poichél’omessa notificazione dell’impugnazione a tutte le parti che avevanopartecipato al giudizio di primo grado comporta l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice e, in mancanza dell’integrazione , determina la nullità del processo di secondo grado e della sentenza, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. 3.Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 448 del 2001, degli artt. 67 e 68 t.u.i.r. e dell’art. 13 lett. c) e lett. d ) , d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c.p.c.

La società aveva dimostrato di aver pagato entro la data ultima consentitasolo la prima rata dell’imposta sostitutiva del 4%.

L’art. 7, comma 6, legge n. 246 del 2001 prevede che il valore periziato costituisca il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali: se la cessione avviene per un importo inferiore a quello rivalutato, la rivalutazione perde di efficaciatornano applicabili le regole ordinarie delle plusvalenze indicate dall’art. 68 t.u.i.r.

Nel caso di permuta si applica l’art. 13 lett. c) e lett. d ) , d.P.R. n. 633 del 1973 , il quale stabilisce che la base imponibile è il valore normale dei beni e dei servizi che hanno formato oggetto delle operazioni.

Per l’art. 14 d.P.R. n. 633 del 1973 il valore normale sono il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato.

Se la permuta è soggetta a iva, proprio per il fatto che la base imponibile è costituita non dal corrispettivo ma dal valore normale dei beni, vi è l’obbligo di far menzione della rivalutazione e delle ragioni del deprezzamento. 4.Con il controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] e il socio [OSCURATO:PERSONA] hanno chiestoche il ricorso sia dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, primo comma, n um . 1 , c.p.c. perché, ritenendo integratitutti i presupposti per applica re il regime speciale dell’art. 7 legge n. 448 del 2001, la sentenza si è pronunciata in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione. 5.I primi due motivi dell’Agenzia devono essere esaminati per ragioni logico-giuridiche con priorità, anche rispetto all’eccezione d’inammissibilità,perché concernono la nullità dell’intero processo di secondo gradomentre l’eccezione d’inammissibilità il terzo motivo.

I primi due motivi sono fondati e assorbenti. 4.1 Mentre nel giudizio di primo grado, a fronte del ricorso della società semplice e del socio [OSCURATO:PERSONA], si era successivamente costituita anche l’altra socia [OSCURATO:PERSONA], l’appello si è svolto senza la partecipazione della socia.

Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa perché si trattava di causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in quanto ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale.Per l’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte dello stesso processo.

Per l’art. 53 d.lgs. cit., inoltre,il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

La regola è applicabile non solo in caso di litisconsorzio necessario sostanziale ma anche in caso di litisconsorzio processuale (Cass. 21418/2021 e Cass.27616/2018).Al giudizio di primo grado avevano partecipato , oltre alla società,anche entrambi i soci e di conseguenza l’impugnazione avrebbe dovuto notificarsi a entrambi i soci.La mancata adozione di un provvedimento idoneo a garantire il contraddittorio nei confronti dei soci, in causa inscindibile, determina la nullità del procedimento e della sentenza (Cass. 16137/2023, per l’applicazione del principio in un caso di mancata integrazione del contraddittorio nel secondo grado di giudizio).

La modesta q uota di partecipazione al capitale sociale (0,20%) della socia e la mancata emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti non costituiscono motivi sufficienti per escludere che la causa fosse inscindibile, tanto più che la socia aveva partecipato al giudizio di primo grado. 4.2 Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra.

Il principio è stato definitivamente affermato da Cass., Sez.

U., 14815/2008: l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 t.u.i.r. e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (per recenti applic azioni del principio , Cass.19741/2025, Cass. 33260/2024 e Cass. 28060/2024). 4.3L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità del “ simultaneus processus ” nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5 t.u.i.r., di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci.

Qualora, peraltro, l'Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti d’imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus" per l'inscindibilità delle due situazioni (Cass.21340/2015, Cass. 26071/2015 e Cass. 10550/2025). 4.4La necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso deve essere esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto.

Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici.

In tal e caso, la ricomp osizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. 29843/2017, Cass.2224/2021 e Cass. 11944/2025).

5. Deve pertanto dichiararsi la nullità del giudizio di secondo grado e di conseguenza lasentenza impugnata va cassata con rimessione degli atti al giudice di appello , che disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti della socia per poi valutare il merito della controversia e regolare le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.

P.Q.M pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2926/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 37P27 A182I), rappresentati e difesi dagli Avv.ti.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 881, depositata il 20 / 6 /201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la CTR d ella Liguria, riformando la sentenza della CTP di Genova n. 236/2013, accoglievail ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ss d i [OSCURATO:PERSONA] C nonché di [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento , con cui erano stati accertatiin capo alla società una plusvalenza di euro 560.716,00 e in capo al socio [OSCURATO:PERSONA] un maggior reddito di partecipazione di euro 599.595,00. Il giudice di secondo grado osservava che l’imprenditore agricolo , che vende dei terreni rivalutati dopo il pagamento del l’imposta sostitutiva , non realizza una plusvalenza. I terreni erano stati stimati per un valore di euro 795.327,34 al 19/10/2022 e su tale valore era stata corrisposta l’imposta sostitutiva del 4%. Secondo il giudice di appello era irrilevanteche nel successivo atto di permuta fosse stato indicato un valore inferiore al valore di stima. La mancata indicazione del valore rivalutato nel quadro RM della denuncia dei redditi non comportava una decadenza dall’agevolazione poiché il contribuente aveva effettuato la perizia di stima e corrisposto l’imposta sostitutiva.La C.t.r. affermava che, se è vero che l’art. 7, comma 6, legge n. 448 del 2001 prevede che il valore rideterminato “costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale”, la norma è derogata nel caso di cessione di terreni edificabili già rivalutati effettuata da imprenditori agricoli. L’atto di permuta era soggetto a iva e il valore indicato, anche se inferiore a quello rivalutato, corrispondeva al valore effettivo sicché la permuta non aveva comportato unaplusvalenza . 2. Contro la sentenza,l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi , rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] ss eGiovanni Robiglio resis tono con controricorso . 3.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 4. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo i controricorrentihanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e 101 e 102 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 4 , c.p.c. : mentre nel giudizio di primo grado, a seguito di ordine d’integrazione, si erano costituiti anche i due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la controversia era stata decisa in secondo grado senza la partecipazione al giudizio della socia [OSCURATO:PERSONA] nonostante fosse ravvisabile un caso di litisconsorzio necessario originario; 2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c. e 52[rectius art. 53] d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 4, c.p.c. poichél’omessa notificazione dell’impugnazione a tutte le parti che avevanopartecipato al giudizio di primo grado comporta l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice e, in mancanza dell’integrazione , determina la nullità del processo di secondo grado e della sentenza, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. 3.Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 448 del 2001, degli artt. 67 e 68 t.u.i.r. e dell’art. 13 lett. c) e lett. d ) , d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c.p.c. La società aveva dimostrato di aver pagato entro la data ultima consentitasolo la prima rata dell’imposta sostitutiva del 4%. L’art. 7, comma 6, legge n. 246 del 2001 prevede che il valore periziato costituisca il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali: se la cessione avviene per un importo inferiore a quello rivalutato, la rivalutazione perde di efficaciatornano applicabili le regole ordinarie delle plusvalenze indicate dall’art. 68 t.u.i.r. Nel caso di permuta si applica l’art. 13 lett. c) e lett. d ) , d.P.R. n. 633 del 1973 , il quale stabilisce che la base imponibile è il valore normale dei beni e dei servizi che hanno formato oggetto delle operazioni. Per l’art. 14 d.P.R. n. 633 del 1973 il valore normale sono il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato. Se la permuta è soggetta a iva, proprio per il fatto che la base imponibile è costituita non dal corrispettivo ma dal valore normale dei beni, vi è l’obbligo di far menzione della rivalutazione e delle ragioni del deprezzamento. 4.Con il controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] e il socio [OSCURATO:PERSONA] hanno chiestoche il ricorso sia dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, primo comma, n um . 1 , c.p.c. perché, ritenendo integratitutti i presupposti per applica re il regime speciale dell’art. 7 legge n. 448 del 2001, la sentenza si è pronunciata in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione. 5.I primi due motivi dell’Agenzia devono essere esaminati per ragioni logico-giuridiche con priorità, anche rispetto all’eccezione d’inammissibilità,perché concernono la nullità dell’intero processo di secondo gradomentre l’eccezione d’inammissibilità il terzo motivo. I primi due motivi sono fondati e assorbenti. 4.1 Mentre nel giudizio di primo grado, a fronte del ricorso della società semplice e del socio [OSCURATO:PERSONA], si era successivamente costituita anche l’altra socia [OSCURATO:PERSONA], l’appello si è svolto senza la partecipazione della socia. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa perché si trattava di causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in quanto ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale.Per l’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte dello stesso processo. Per l’art. 53 d.lgs. cit., inoltre,il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La regola è applicabile non solo in caso di litisconsorzio necessario sostanziale ma anche in caso di litisconsorzio processuale (Cass. 21418/2021 e Cass.27616/2018).Al giudizio di primo grado avevano partecipato , oltre alla società,anche entrambi i soci e di conseguenza l’impugnazione avrebbe dovuto notificarsi a entrambi i soci.La mancata adozione di un provvedimento idoneo a garantire il contraddittorio nei confronti dei soci, in causa inscindibile, determina la nullità del procedimento e della sentenza (Cass. 16137/2023, per l’applicazione del principio in un caso di mancata integrazione del contraddittorio nel secondo grado di giudizio). La modesta q uota di partecipazione al capitale sociale (0,20%) della socia e la mancata emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti non costituiscono motivi sufficienti per escludere che la causa fosse inscindibile, tanto più che la socia aveva partecipato al giudizio di primo grado. 4.2 Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Il principio è stato definitivamente affermato da Cass., Sez. U., 14815/2008: l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 t.u.i.r. e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (per recenti applic azioni del principio , Cass.19741/2025, Cass. 33260/2024 e Cass. 28060/2024). 4.3L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità del “ simultaneus processus ” nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5 t.u.i.r., di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Qualora, peraltro, l'Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti d’imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus" per l'inscindibilità delle due situazioni (Cass.21340/2015, Cass. 26071/2015 e Cass. 10550/2025). 4.4La necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso deve essere esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto. Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici. In tal e caso, la ricomp osizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. 29843/2017, Cass.2224/2021 e Cass. 11944/2025). 5. Deve pertanto dichiararsi la nullità del giudizio di secondo grado e di conseguenza lasentenza impugnata va cassata con rimessione degli atti al giudice di appello , che disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti della socia per poi valutare il merito della controversia e regolare le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità. P.Q.M pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa all
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