CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 01111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi di ricorso degli imputati, in merito alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono svolti in fatto e sulla base di una frammentaria ricostruzione della vicenda, in mancanza di confronto con la sentenza impugnata che ha correttamente ritenuto sussistente il reato sub capo 6), ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e quello sub capo 1), ascritto a [OSCURATO:PERSONA], valorizzandone le modalità di consumazione (la condotta di fuga in auto che poneva in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada essendosi concretata in manovre pericolose e vietate, come rispettivamente ascritte nel capo di imputazione). Svolti in fatto sono altresì i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] sulla sussistenza dei reati di cui ai capi 2) (art. 75, d. Igs. 159 del 2011) e 3) (art. 367 cod. pen.) e da [OSCURATO:PERSONA] sui reati ascrittigli ai capi 4) (art. 378 cod. pen.) e 5) (art. 385 cod. pen.) al confronto con le puntuali argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata ai fini della ricostruzione della condotta materiale e dell'elemento psicologico; della identificazione di ciascun imputato e della sussumibilità delle condotte nelle corrispondenti ipotesi di reato. La Corte di appello ha valorizzato il concreto "modus operandi" e la concatenazione degli illeciti commessi sub capi 1) e 6), cioè i reati di resistenza, come tentativo di copertura degli illeciti base di cui ai capi 2) e 5), ascritti rispettivamente agli imputati allontanatisi dai luogo di esecuzione della misura di prevenzione e degli arresti domiciliari, e le conseguenti fattispecie di simulazione di reato e favoreggiamento, come espressivi di maggior capacità a delinquere confermando, così, l'applicazione dell'aumento della pena per la recidiva, la misura della pena base per il reato di resistenza (mesi nove di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e mesi otto per il fratello Simone) e l'aumento per la continuazione. A fronte della genericità dei motivi con i quali era stata richiesta la pronuncia di sentenza di assoluzione per la lieve entità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), la motivazione sulle ragioni di mancata esclusione della recidiva e misura della pena giustifica implicitamente anche la mancata applicazione di tale causa di non punibilità la cui applicazione, del resto viene sollecitata nei ricorsi sulla base di una ricostruzione alternativa dei fatti (e, quindi della loro gravità) inammissibile perché svolta in fatto. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo, P. Q. F4. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]