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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32521/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSA• — /dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 6 dicembre 2022, che, nel dibattimento in corso di svolgimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'acquisizione di un atto di P.G., confermando l'ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. già emessa dal precedente Collegio giudicante; richiamata la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, Rv. 273546 e Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Rv. 259626), secondo cui è inammissibile l'immediata impugnazione per abnormità dell'ordinanza dibattimentale di ammissione delle prove, in quanto l'ordinamento prevede, in relazione alla stessa, un potere impugnatorio specifico, benché differito (essendo cioè impugnabile solo la sentenza che definisce il procedimento).

Osservato, pertanto, che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i! ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSA• — /dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 6 dicembre 2022, che, nel dibattimento in corso di svolgimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'acquisizione di un atto di P.G., confermando l'ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. già emessa dal precedente Collegio giudicante; richiamata la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, Rv. 273546 e Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Rv. 259626), secondo cui è inammissibile l'immediata impugnazione per abnormità dell'ordinanza dibattimentale di ammissione delle prove, in quanto l'ordinamento prevede, in relazione alla stessa, un potere impugnatorio specifico, benché differito (essendo cioè impugnabile solo la sentenza che definisce il procedimento). Osservato, pertanto, che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i! ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile
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