CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'. Udito i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, il quale chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, deposita conclusioni scritte e nota spese, e avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, la quale si riporta ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglinnento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 28/02/2020- dep. 14/05/2020, riformava la sentenza con la quale in data 11/06/2018 il TRIBUNALE di NAPOLI in composizione monocratica aveva condannato FERULLO Mario a pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita continuata, commesso a NAPOLI fino a luglio 2014 in danno della società [OSCURATO:SOCIETA], riconosciutegli le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, con condanna al risarcimento del danno e con sospensione della pena; la riforma, in accoglimento dell'appello della parte civile, consisteva nella condanna dell'imputato anche al pagamento di una provvisionale in favore della stessa parte civile. La condotta contestata è consistita nell'essersi FERULLO, quale sub agente assicurativo, indebitamene appropriato dei premi appartenenti all'anzidetta società, che erano stati a lui corrisposti dai clienti. 2. FERULLO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 8 cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto alla identificazione del luogo di consumazione del reato a NAPOLI, invece che a MARIGLIANO, dove egli aveva l'ufficio nel quale aveva incassato le somme poi fatte proprie, ovvero a ISCHIA, dove la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva la sede legale. Sostiene che il reato di appropriazione indebita è istantaneo, e si consuma allorché l'autore commette il primo atto illecito: il che sarebbe avvenuto a MARIGLIANO, e quindi nel territorio del circondario di NOLA; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 646 cod. pen. Rileva come a seguito dei due episodi, quello del 2012 e quello del 2014, di mancata consegna dei premi assicurativi, egli aveva raggiunto con la società un accordo in virtù del quale avrebbe restituito la somma in contestazione, e in cambio avrebbe continuato a svolge l'attività di sub agente. Il mancato adempimento di quanto concordato transattivannente poteva costituire un inadempimento di obbligazione civile, non già il delitto contestatogli, poiché la società avrebbe potuto esigere soltanto il buon fine dei titoli bancari consegnati dall'imputato all'atto dell'accordo, non la somma originaria, che era entrata a far parte del patrimonio del ricorrente; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen. perché la prima verifica riguardante le somme in contestazione risale al 2012, e quindi l'applicazione della norma più favorevole quanto alla consumazione del reato avrebbe dovuto comportare la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. È manifestamente infondato il primo motivo perché, come ha correttamente ricordato la CORTE territoriale, a fronte di una eccezione che già in primo grado aveva sollecitato la trasmissione per competenza territoriale del TRIBUNALE di NOLA, nel cui circondario rientra il Comune di MARIGLIANO, dove l'imputato aveva il proprio domicilio nel quale aveva incassato i premi assicurativi, ovvero della sezione distaccata di ISCHIA, nel cui territorio ha sede legale [OSCURATO:SOCIETA], il versamento dei premi riscossi dai clienti dell'assicurazione doveva avvenire a NAPOLI in via S. Lucia, dove si trova la sede operativa della società e dove FERULLO si recava per il disbrigo delle pratiche di sub agente. Costituisce consolidato orientamento di questa Sez. 2 (cf. sentenza n. 56344 del 11/10/2018 dep. 14/12/2018 Rv. 276298 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "il reato di appropriazione indebita si consuma nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione. (Fattispecie in tema di obbligo di restituzione derivante da contratto di deposito di somme di denaro, nella quale la Corte ha ritenuto esattamente determinata la competenza territoriale del tribunale del luogo ove le somme avrebbero dovuto essere restituite, coincidente nella specie con il domicilio del depositante, anziché presso il luogo in cui l'agente aveva ricevuto la richiesta di restituzione e si era determinato a mutare il titolo del possesso)". Si aggiunga che l'art. 1182 cod. civ. prevede che nelle obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro il luogo dell'adempimento è il domicilio del creditore, e quindi, come si è detto, avendo [OSCURATO:SOCIETA] la sede operativa a NAPOLI, la competenza territoriale è stata con ragione individuata nel circondario del TRIBUNALE di NAPOLI. 2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo perché, a proposito della condotta tenuta dal ricorrente, non contestata nella sua materiale ricostruzione, la CORTE napoletana ha ripreso la testimonianza di MARINELLI Angelo, legale rappresentante della società assicurativa, il quale ha dichiarato che FERULLO non gli aveva mai corrisposto né gli importi dei premi assicurativi indebitamente trattenuti, né le somme concordate in via transattiva, e pertanto è da confermare la conclusione del Collegio di appello per cui la condotta del secondo ha ben superato il confine dell'inadempimento civilistico. 2. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo, riguardante la prescrizione, poiché - come ha osservato il PROCURATORE GENERALE - il ricorso non ha in alcun modo segnalato elementi concreti che facciano risalire l'avvenuta consumazione alla data del 1°/01/2012, come il ricorso stesso sostiene, e anzi la sentenza di appello fa risalire al 2012 un primo ammanco, ma quale risultante - anche alla stregua di quanto precisato nella sentenza del TRIBUNALE - dell'intero anno solare: e ciò piuttosto avvicina alla data del 31/12/2012, quindi a un termine massimo di prescrizione non decorso al momento della pronuncia in appello. La questione non si pone per le condotte risalenti al 2014. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, oltre che alle spese del grado sostenute dalla parte civile costituita. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MARINELLI Angelo, in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. Così deciso a Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il consi