Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 05497/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Reo. .

DECRETO Uoi. sul ricorso 27619-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare denominato [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], 2023 elettivamente domiciliata in CIAMPINO (ROMA), VIALE 21 ROMA 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], quale precedente società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare denominato [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata allindirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 793/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/03/2021; 2_ R.G.N. 27619/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dal difensore; letto l'atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società [OSCURATO:SOCIETA]., e dal difensore; rilevato che i predetti atti di rinuncia risultano sottoscritti per adesione dalle rispettive controparti costituite; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o d u4nza.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Reo. . DECRETO Uoi. sul ricorso 27619-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare denominato [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], 2023 elettivamente domiciliata in CIAMPINO (ROMA), VIALE 21 ROMA 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], quale precedente società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare denominato [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata allindirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 793/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/03/2021; 2_ R.G.N. 27619/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dal difensore; letto l'atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società [OSCURATO:SOCIETA]., e dal difensore; rilevato che i predetti atti di rinuncia risultano sottoscritti per adesione dalle rispettive controparti costituite; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o d u4nza. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 05497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris